Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Componenti comitato creditori (ex dipendenti) e surroga INPS per intervento Fondo di Garanzia

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    11/04/2023 17:36

    Componenti comitato creditori (ex dipendenti) e surroga INPS per intervento Fondo di Garanzia

    Buonasera, ricorro ancora ai colleghi ai Vostri esperti per un caso particolare che non mi pare sia stato discusso sul forum: a causa della mancata disponibilità di altri creditori ad accettare la nomina, il comitato dei creditori (CdC) di un fallimento di cui sono Curatore è composto da tre ex dipendenti.
    Detti componenti del CdC sono stati completamente pagati dal fondo di garanzia gestito dall'Inps che si è quindi surrogata nei diritti dei creditori.
    Oggi ho bisogno di rivolgermi al CdC per acquisire una importante autorizzazione ex articolo 35 LF: considerato che i suoi componenti sono stati soddisfatti per l'intero e non hanno più alcun interesse per le sorti della procedura mi è sorto il dubbio circa il soggetto a cui rivolgermi e dunque, in una tale situazione, chiedo: l'INPS è "subentrata" di diritto anche quale componente del CdC o gli ex dipendenti continuano a rappresentare i creditori?
    Grazie molte, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2023 20:01

      RE: Componenti comitato creditori (ex dipendenti) e surroga INPS per intervento Fondo di Garanzia

      Se l'Inps si è surrogata nella posizione dei dipendenti, è tale ente che è creditore concorrente al posto dei dipendenti ormai pagati. Tuttavia, la sostituzione dell'Inps nella posizione dei dipendenti non determina l'automatico subentro anche nella posizione di componente del comitato dei creditori, così come l'avvenuto pagamento di questi ultimi non ne determina l'automatica esclusione. E' necessario un provvedimento di modifica e integrazione del comitato facendo presente al giudice che i tre attuali componenti sono stati soddisfatti integralmente dall'Inps, che si è surrogato nella loro posizione; se non trova nuovi tre membri disponibili che accettino la carica, conviene comunque revocare i precedenti, che non hanno più alcun interesse alla procedura, e dato atto della impossibilità di costituire il comitato, fare capo ai poteri sostitutivi del giudice delegato, ex art. 41 comma 4, l. fall..
      Zucchetti Sg Srl