Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

  • Fabio Quinto Esposito

    Ascoli Piceno
    20/04/2023 17:13

    Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

    Buonasera la questione è la seguente: tra la società tornata in bonis X poi fallita nel 2022 e la società Y è stato stipulato un contratto di affitto di azienda in data 28.07.2021 con indicazione del canone oltre IVA.
    In relazione alla operazione il canone di affitto è stato utilizzato per saldare alcuni fornitori della società in bonis poi fallita mediante cessione del credito precisamente la società cedente in bonis poi fallita nel 2021 ha comunicato al debitore ceduto che il suo canone veniva utilizzato per pagare alcuni fornitori cessionari.
    Trattasi di operazione di cessione dei crediti vantati nei confronti dell'affittuaria in favore di selezionati fornitori e cessione del ramo di azienda che a parer di chi scrive è rilevante.
    Nel senso potrebbero trattarsi di atti entrambi revocabili e il soggetto legittimato passivo della curatela è il cessionario per la revoca dei pagamenti e la restituzione del dovuto in favore della curatela o l'affittuario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/04/2023 19:51

      RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

      Sia così gentile da chiarire con dettagli più precisi la fattispecie perché non capiamo bene come sia avvenuta la cessione dei crediti, anzi se vi sia stata proprio una cessione perché non si parla di accordi tra la società X e suoi creditori, ecc. Precisi anche la data della sentenza dichiarativa, che non capiamo se risale al 2021 o al 2022, nel qual caso è opportuno precisare se è antecedente o successiva al 15 luglio.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Fabio Quinto Esposito

        Ascoli Piceno
        24/04/2023 10:40

        RE: RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

        In ordine revoca concordato preventivo in continuità 28/06/2021 società tornata in bonis.
        Società fallita posta in liquidazione il 14/07/2021.
        Affitto ramo di azienda 28/07/2021.
        Fallimento 24.05.2022.
        1) 12.11.2021 comunicazione PEC società poi fallita al debitore (affittuario) cessione del credito pro soluto in favore di cessionari creditori della società poi fallita.
        2) 01.04.2022 comunicazione PEC società poi fallita al debitore (affittuario) cessione del credito pro soluto in favore di cessionari creditori della società poi fallita.
        3) 13.12.2021 comunicazione PEC società poi fallita al debitore (affittuario) cessione del credito pro soluto in favore di cessionari creditori della società poi fallita.
        Trattasi di operazione di cessione dei crediti vantati nei confronti dell'affittuaria utilizzata per saldare selezionati fornitori e cessione del ramo di azienda che a parer di chi scrive sono rilevanti. Nel senso potrebbero trattarsi di atti entrambi revocabili e il soggetto legittimato passivo della curatela è il cessionario per la revoca dei pagamenti e la restituzione del dovuto in favore della curatela o l'affittuario debitore ceduto?
    • Fabio Quinto Esposito

      Ascoli Piceno
      21/04/2023 19:59

      RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

      Fallimento 24 maggio 2022.
      La cedente in liquidazione ha comunicato con posta elettronica all affittuaria che il canone di affitto di cui alla fattura e alle fatture successive veniva ceduto per provvedere al pagamento di alcuni fornitori cessionari della cedente indicati nella comunicazione elettronica.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/04/2023 18:20

        RE: RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

        Ricapitolando, la società X, in liquidazione dal 14/07/2021, dopo aver stipulato in data 28/07/2021 un contratto di affitto di ramo di azienda con la società Y, ha ceduto alcuni crediti per canoni a suoi creditori per provvedere al pagamento di propri debiti verso costoro, dando rituale comunicazione via Pec dell'avvenuta cessione alla ceduta società Y. Per la precisione le comunicazione dell'avvenuta cessione risalgono al 12.11.2021, al 13.12.2021 e all'1.4.2022; la società X viene dichiarata fallita in data 24.5.2022.
        Poiché si fa riferimento al pagamento di fornitori e di singole cessione dobbiamo ritenere che non si sia trattato di factoring né di cessione in blocco di crediti futuri (canoni ancora a scadere), ma di singole cessioni utilizzate per pagare propri debiti.
        Orbene è pacifico in giurisprudenza che la cessione di credito con funzione solutoria costituisce un mezzo anomalo di pagamento, di modo che i pagamenti effettuati con questo sistema nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento (nel suo caso quinti tutti e tre i pagamenti effettuati cin le indicate cessioni) sono soggetti a revocatoria ai sensi del n. 2 del comma primo dell'art. 67 l. fall., che è la disciplina applicabile alla fattispecie essendo stato il fallimento dichiarato nel maggio 2022. Non sono quindi le cessioni di credito oggetto di revocatoria, ma i pagamenti effettuati tramite cessione.
        Nella originaria domanda ed anche nella sua ultima precisazione si fa riferimento anche alla cessione di un ramo di azienda, che costituiva un'altra delle ragioni per cui chiedevamo chiarimenti, ma sul punto nulla ci ha detto né ci dice in quanto parla solo di affitto di ramo di azienda. Se per cessione intende questo contratto di affitto, lo stesso, a norma dell'art. 79 l. fall., continua automaticamente con il fallimento, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. La continuazione automatica dell'affitto non è incompatibile con l'esercizio dell'azione revocatoria del contratto da parte della curatela fallimentare, dato che la permanenza del rapporto non è frutto di una scelta del curatore e, a sua volta, l'azione revocatoria ha natura costituiva, per cui, fin quando non interviene una pronuncia definitiva di inefficacia del contratto, lo stesso continua a mantenere la sua operatività, tale da necessitare della regolamentazione legislativa. Ad ogni modo, in mancanza di altri elementi, 8prezzo incongruo) la revocatoria sarebbe possibile nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 67 l. fall., che nel caso non potrebbe trovare applicazione in quanto l'affitto risale ad oltre sei mesi prima della dichiarazione di fallimento.
        Zucchetti SG srl
        • Fabio Quinto Esposito

          Ascoli Piceno
          08/05/2023 10:29

          RE: RE: RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

          Grazie per la risposta quindi l'azione del fallimento va proposta nei confronti del debitore ceduto che ha effettuato i pagamenti per ottenere la restituzione di quanto ha versato.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            08/05/2023 18:29

            RE: RE: RE: RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

            No, va effettuata nei confronti del cessionario in quanto, come abbiamo spiegato nella risposta che precede, oggetto della revocatoria è il pagamento che è stato effettuato con il mezzo anomalo della cessione del credito. In sostanza, il debitore, poi fallito, invece di pagare il suo creditore con danaro ha utilizzato allo scopo la cessione del credito, per cui, da un lato il pagamento è stato giuridicamente effettuato dal debitore fallito e, dall'altro, il cessionario, nel momento in cui il credito cedutogli è stato pagato, ha estinto un proprio credito nei confronti del suo debitore fallito, per cui, invece di insinuarsi al passivo del fallimento per far valere tale credito, rimane estraneo alla procedura. I pagamenti vanno revocati, a norma del secondo comma dell'art. 67 l. fall. se effettuati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento del debitore; se effettuati con mezzi anomali, quale è la cessione del credito a scopo solutorio, ricade nella previsione del primo comma, n. 2 dell'art. 67 l. fall.
            Zucchetti SG srl
    • Fabio Quinto Esposito

      Ascoli Piceno
      08/05/2023 19:10

      RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

      Grazie
      Ma il debitore ceduto che che ha favorito questa operazione resta estraneo?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/05/2023 19:22

        RE: RE: Affitto di ramo di azienda revocatoria cessone credito

        Il debitore ceduto- salvo che non vi siano combine o atti di frode- era tenuto a pagare il suo debito al proprio creditore; quando ha ricevuto la comunicazione della cessione ha necessariamente dovuto effettuare il pagamento a mani del cessionario, altrimenti avrebbe pagato male e sarebbe stato chiamato a ripetere il pagamento, per cui non vediamo a quale titolo debba essere coinvolto nella revocatoria, che, ripetiamo ha ad oggetto il pagamento che il cessionario ha realizzato attraverso la cessione del credito operata dal cedente in suo favore.
        Zucchetti SG srl