Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Cinzia Ferrari

    Lodi
    21/06/2021 11:40

    COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Buongiorno,

    In presenza di un Immobile di compendio del fallimento ma venduto nell'ambito di una procedura esecutiva (dal Delegato alla Vendita), in sede di calcolo del compenso del Curatore si tiene conto del valore totale realizzato (€ 160.000) dalla vendita dell'immobile nella procedura esecutiva o delle somme effettivamente incassate, ancorché residuali, dal fallimento?

    Si precisa infatti che il Curatore è intervenuto nella procedura esecutiva e che il Delegato ha distribuito al Creditore con mutuo fondiario la maggior parte delle somme lasciando al Fallimento solo le somme residuali (€ 20.000,00)

    in attesa di vostro cortese riscontro
    Cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2021 19:55

      RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Il problema che lei pone consiste nello stabilire se nel calcolo del compenso spettante al curatore debba considerarsi attivo realizzato anche il ricavato della vendita dell'immobile venduto nell'esecuzione individuale iniziata o proseguita dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore.
      In passato la giurisprudenza aveva optato per la soluzione positiva in considerazione del fato che l'esecuzione fondiaria in pendenza del fallimento del debitore costituisce soltanto un privilegio processuale che permette al creditore fondiario di soddisfarsi sul bene ipotecato, che comunque va acquisito all'attivo fallimentare, direttamente nell'esecuzione individuale, ma questa esecuzione, proprio perché colpisce un bene facente parte dell'attivo fallimentare, non porta ad una assegnazione definitiva del creditore fondiario, il quale, infatti, ha l'onere di insinuarsi al passivo, perché in questa sede va determinato, in via definitiva, il credito del fondiario da soddisfare e le spese della procedura incidenti sullo stesso. Specifica in proposito è Cass. 8.1.98 n. 100, che ha chiarito che "deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallimento" (nello stesso senso, ma con portata generale, Cass. 04/08/2006, n. 17697; Cass. 18/07/2006 n. 16437; Cass. 22/09/2004, n. 18996).
      Poi nel 2018 è intervenuta Cass. 06/06/2018, n.14631), per la quale, "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita", e identico principio è sttao ripreso da Cass. 21/01/2020, n. 1175 che, tuttavia, considerato che, nella specie il curatore aveva amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che "poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
      Questa è la situazione dei precedenti al momento. Si tratta di vedere quale tesi segue il tribunale nel suo caso competente.
      Zucchetti Sg Srl