Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revoca fallimento e compenso finale del curatore

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    15/11/2023 16:30

    Revoca fallimento e compenso finale del curatore

    Buonasera, la corte di appello ha revocato un fallimento non attribuendo la colpa per l'apertura né al creditore, né al fallito.
    A questo punto dopo l'approvazione del rendiconto (attivo zero) devo presentare istanza per il compenso finale.

    La Cassazione anche con l'ordinanza 27523 ha rimarcato che in questa situazione il curatore è legittimato a chiedere il compenso a carico dell'Erario.
    Quindi la liquidazione del compenso deve essere richiesta al Tribunale sez. Fallimentare competente, mentre l'istanza nella quale il curatore chiede che il compenso gravi sull'Erario deve essere proposta con un giudizio contenzioso.
    Secondo il vostro parere è corretta questa prassi.
    E le spese anticipate ? non volendo chiedere il compenso finale si presenta solo istanza al tribunale competente?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2023 19:27

      RE: Revoca fallimento e compenso finale del curatore

      Il curatore chiede al tribunale la liquidazione del compenso e fa presente che la procedura è priva di mezzi, per cui chiede di porre lo stesso a carico dell'erario. Questo è il titolo per poi chiedere il rimborso allo Stato sia del compenso sia delle spese dato che l'art. 146 DPR n. 115 del 2002 include tra le spese anticipate dall'erario "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato", tra i quali va compreso il curatore che , come ha ribadito la Cassazione anche di recente proprio con riferimento al citato art. 146, (Cass. 27 settembre 2023, n. 27442) è "un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare e li esercita sia su un piano pubblicistico sia nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria"..
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Porcelli

        Latina
        17/11/2023 11:01

        RE: RE: Revoca fallimento e compenso finale del curatore

        Da un'ulteriore ricerca ho constatato quanto di seguito riportato.
        In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, mentre la liquidazione del compenso dovuto
        al curatore spetta al tribunale già preposto alla procedura, l'istanza con
        cui il curatore chiede porsi il menzionato compenso a carico dell'erario
        non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione
        di un procedimento camerale non contenzioso.
        Ove sia così indicato il soggetto controinteressato perché tenuto
        definitivamente al pagamento di tale compenso, la domanda dev'essere
        proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio
        del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in
        corso (v. già Cass. Sez. 1 n. 12411-06), esattamente come accade per
        l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali a favore della
        procedura (v. Cass. Sez. 1 n. 10099-08).

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/11/2023 20:07

          RE: RE: RE: Revoca fallimento e compenso finale del curatore

          E' vero quanto da lei richiamato, ma bisogna tenere conto che la Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 2006 n. 174 (intervenuta nelle more tra la delibera e la pubblicazione della sentenza n. 12411 del 2006), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario «le spese ed onorari» al curatore. Ha osservato il giudice delle leggi che l'art. 146 d.P.R. n. 115, cit. stabilisce che, nella procedura fallimentare, che si apre con la sentenza dichiarativa di fallimento e cessa con la chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario (comma 1), precisando che sono anticipati dall'erario, fra l'altro, «le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato» (comma 3, lett. c), senza contenere alcuna indicazione circa l'anticipazione delle spese e degli onorari al curatore, il quale, sulla base della vigente normativa, ove non sia possibile una interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, della locuzione «ausiliari del magistrato», non ha diritto a tale anticipazione per l'attività svolta. Sennonché, il curatore è organo della procedura fallimentare, con il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 l. fall.), e «ad esso va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice». Ha quindi concluso la Consulta che «in presenza di un sistema che prevede - per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale - l'anticipazione da parte dell'erario delle spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 l. fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'erario delle spese e degli onorari.
          A seguito di tale decisione, quindi non è più controverso il diritto del curatore a ricevere il compenso per le sue prestazioni anche in caso di revoca e che tale compenso, in mancanza di individuazione di soggetti responsabili sia posto a carico dell'Erario, da cui viene meno la necessità di ricorrere ad una controversia giudiziaria per accertare un diritto ormai riconosciuto dalla legge, come costituzionalmente interpretata.
          Zucchetti SG srl