Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revocatoria ordinaria e fallimentare vendita coattiva ed opzione IVA

  • Giovanna Sebastio

    Roma
    16/10/2026 10:16

    Revocatoria ordinaria e fallimentare vendita coattiva ed opzione IVA

    Buongiorno,
    sono un curatore fallimentare che ha ottenuto una sentenza favorevole di revocatoria ordinaria e fallimentare passata in giudicato per un doppio trasferimento di bene immobile, nella specie categoria catastale D8 ,certamente non realizzato dalla società fallita (trattasi di un immobile storico, nella specie del 1600) e dalla stessa non ristrutturato.

    Ritengo che la fattura debba essere emessa dalla curatela in nome e per conto del soggetto formalmente titolare del bene. Chiedo conferma circa la correttezza dell'adempimento fiscale e se la cessione debba essere assoggettato a opzione IVA ex art. 10 DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
    In tal caso, Vi chiedo quale soggetto dovrà esercitare tale opzione IVA, se la curatela o l'originario soggetto intestatario?
    Nel ringraziare, invio distinti saluti.
    Giovanna Sebastio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2026 16:08

      RE: Revocatoria ordinaria e fallimentare vendita coattiva ed opzione IVA

      Per quanto riguarda la fatturazione, confermiamo quanto scritto nel quesito: il Curatore dovrà emettere la fattura, a nome del proprietario del bene (ovvero il soggetto che ha subito l'azione revocatoria) e versare la relativa IVA, come confermato dalla Risoluzione n. 68/2007, che fra l'altro esplicitamente assimila la figura del Curatore a quella del delegato alla vendita nell'esecuzione individuale.

      La cessione è esente IVA, con possibilità di optare per l'assoggettamento al tributo e norma dell'art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/72

      Per quanto riguarda il soggetto a cui compete la decisione se optare o meno per l'assoggettamento a IVA, è molto chiara la sentenza della Suprema Corte n. 15912/2022: "detta opzione non può che essere esercitata dal debitore esecutato, che in proposito è opportuno sia adeguatamente interpellato dal professionista delega".

      Tale sentenza contempla anche la possibilità che il debitore esecutato (nella revocatoria, il soggetto che ha subito tale azione) non risponda al Curatore, perché così prosegue: "(se del caso, assegnandogli un termine per la relativa comunicazione, fermo restando che in caso di mancata collaborazione da parte del debitore stesso il trasferimento è da intendersi soggetto alla regola generale dell'esenzione)".