Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

SOSTITUZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA L.C.A.

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    13/07/2018 16:36

    SOSTITUZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA L.C.A.

    A SEGUITO DEL DECRETO DEL MISE CON IL QUALE SI E' PROVVEDUTO A SOSTITUIRE IL COMMISSARIO LIQUIDATORE, SI CHIEDE SE IL CONTO DELLA GESTIONE CHE DOVRA' PRESENTARE IL COMMISSARIO USCENTE, DEBBA SEGUIRE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 116, COMMA I° (PREVISTO PER IL CURATORE ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DELLE FUNZIONI), NORMA CHE SEMBREREBBE NON RICHIAMATA DAGLI ART.I 194 E SS L.F.
    IN TALE ULTIMA IPOTESI SI CHIEDE CON QUALI MODALITA' E TEMPISTICHE IL COMMISSARIO USCENTE DEBBA OTTEMPERARE ALL'OBBLIGO DI PRESENTARE IL RENDICONTO DELLA PROPRIA GESTIONE E SE LO STESSO DEBBA COMUNQUE ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE IN CASO DI GIA' ACCERTATO STATO DI INSOLVENZA.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2018 18:29

      RE: SOSTITUZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA L.C.A.

      E' vero che nella liquidazione coatta non è richiamata la norma di cui all'ult. comma dell'art. 38, per il quale "Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116", tuttavia l'art. 213 prevede che il commissario liquidatore, alla chiusura della liquidazione presenti il conto della sua gestione, disponendo al primo comma che "Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione … devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario". Poiché la resa del conto è un obbligo immanente a carco di chiunque gestisca un patrimonio altrui, riteniamo che la stessa norma possa essere applicata anche nel caso di sostituzione del commissario.
      Zucchetti SG srl
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        13/07/2018 18:43

        RE: RE: SOSTITUZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA L.C.A.

        Ritardando ingiustificatamente il Commissario uscente il deposito del conto della gestione, non permettendo al quello entrante un controllo sulle precedenti attività liquidatorie, quale termine può essere concesso per tale adempimento?
        Ed in caso di mancato deposito l'informativa dovrà essere trasmessa al solo M.I.SE. o anche al Tribunale Fallimentare ed alla Procura della Repubblica?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/07/2018 11:55

          RE: RE: RE: SOSTITUZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA L.C.A.

          Come detto nella risposta che precede, la legge non prevede espressamente l'obbligo del rendiconto del commissario in caso di sostituzione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 38 per la sostituzione del curatore, per cui non è contemplato un termine entro cui il commissario sostituito debba rendere il conto. Per la verità neanche l'art. 38 stabilisce un termine allo scopo, probabilmente per il fatto che non è necessario in quanto è connaturato alla cessazione dell'incarico la resa del conto della gestione del patrimonio altrui effettuata, per cui riteniamo che il termine entro cui presentare il conto sia quello strettamente necessario per approntare le carte; insomma il commissario sostituito, così come il curatore sostituito, deve presentare il conto gestione nel più breve tempo possibile, sicchè se gli si vuole attribuirgli formalmente un termine allo scopo, questo può essere di una quindicina di giorni.
          L'art. 205 non prevde che le relazioni del commissario siano trasmesse anche al P.M., tuttavia, a norma dell'art. 199, "il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale", per cui ove rileva o abbia il sospetto di un reato, è tenuto a riferirne anche al P.M.
          Zucchetti Sg srl