Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

  • Marco Scattolini

    Macerata
    18/09/2020 12:10

    Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

    Buongiorno,

    l'ultimo comma dell'art. 2486 del c.c. delinea, una volta accertata la responsabilità dell'amministratore della società fallita, la metodologia mediante la quale determinare il danno risarcibile che, a norma di tale articolo, si presume essere " […] pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

    In merito si chiede se sia condivisibile l'applicazione dell'ultima parte del suddetto comma, ossia la determinazione del danno mediante la semplice differenza tra il passivo e l'attivo accertati nella procedura, nel caso in cui, intervenuto il fallimento a fine 2019, l'amministratore della società (di capitali) non abbia tenuto le scritture contabili dall'1/1/2018, mettendo a disposizione del curatore solo una situazione contabile al 31/12/2017 da cui è emersa l'integrale erosione del patrimonio sociale e quindi l'obbligo senza indugio di mettere in liquidazione la società; obbligo naturalmente non adempiuto. Ovvero, se per ragioni di prudenza, sia opportuno invece determinare il danno come differenza tra il patrimonio netto accertato in sede fallimentare (- 800) e quanto risultante dalla suddetta situazione contabile 2017 (- 400) e quindi pari a 400.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/09/2020 12:47

      RE: Determinazione del danno prodotto dall'ex A.U. della fallita

      Si tratta di quelle situazioni al limite in cui ogni soluzione può andare bene. Noi opteremmo per l'applicazione del secondo criterio da lei indicato, non solo e non tanto perché più prudenziale, ma perché ci sembra più adatto alla fattispecie.
      Invero, secondo la norma dell'art. 2486 c.c. da lei richiamata- che ha accolto (a seguito dell'art. 378, comma 2 CCI, in vigore, per questa parte, dal 16.03.2019) un criterio già indicato dalla giurisprudenza in sostituzione dei quello della differenza tra attivo e passivo- ciò che interessa ai fini della determinazione del danno non è la situazione statica dei netti patrimoniali fissati all'atto della perdita del capitale sociale e al momento della messa effettiva in liquidazione o della dichiarazione di fallimento, ma cogliere la dimensione del risultato utile per la società e per i creditori nel caso fosse iniziata la liquidazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento e del risultato che possono conseguire gli stessi soggetti in sede fallimentare.
      Nel suo caso, lei dispone di una situazione contabile al 31.12.2017 e già questa le consente di dire che a quell'epoca l'attività doveva cessare; in più, ove non disponga di situazioni contabili precedenti alle quali risalire, può sempre lavorare su quello che ha per capire se sia possibile risalire al netto patrimoniale degli anni precedenti o ad altra causa di scioglimento degli anni precedenti.
      Il criterio della liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare è infatti visto dalla norma, ma, come si diceva, anche dalla giurisprudenza già prima della modifica, come un criterio di risulta "ammissibile nei casi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (Cass. 01.02.2018 n. 2500).
      A questo è da aggiungere una considerazione pratica dettata dal fatto che l'imposta di registro della eventuale sentenza di condanna degli amministratori si paga sull'importo della condanna; il che dovrebbe rendere chi agisce molto cauto e attento a non fare richieste spropositate (quali sono in genere quelle derivanti dalla differenza tra attivo e passivo) senza aver prima appurato che il o i futuri eventuali debitori siano in condizione di pagare, altrimenti si corre il rischio di fare spese notevoli inutilmente. Da qui altra spinta alla prudenza.
      Zucchetti SG srl