Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Patrocinio a spese dello stato e transazione

  • Gian Antonio Guaraldi

    Ferrara
    07/04/2023 12:08

    Patrocinio a spese dello stato e transazione

    Buongiorno
    Rappresento un Fallimento che, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha promosso azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società poi fallita.

    Le parti hanno trovato un accordo che prevede il pagamento, a favore del Fallimento, di una somma che non supera il sestuplo delle spese prenotate a debito, con conseguente esclusione della rivalsa da parte dello Stato in relazione alle stesse.

    A questo punto, una volta firmata la transazione, il giudizio pendente potrebbe venire 'comodamente' abbandonato ex art.309 cpc; in questo caso, però, sembrerebbe trovare applicazione l'art.134 co.V TUSG, che prevede (senza distinzioni e limiti quantitativi legati al sestuplo) la rivalsa dello Stato per le spese prenotate a debito.

    Ove così fosse riterrei che la procedura corretta da seguire potrebbe essere quella di chiedere al giudice la fissazione di udienza ex art.185 cpc al fine di conciliare la vertenza in sede giudiziale, formando in quella sede il verbale di conciliazione, il quale - tra l'altro - andrebbe esente dall'imposta di registro poichè la somma di cui trattasi è inferiore ad euro 50.000.

    Tale soluzione sarebbe anche preferibile rispetto alla mera attestazione, da parte del giudice alla detta udienza, dell'avvenuta definizione della lite per effetto di una transazione già conclusa, poichè in tal caso la transazione non potrebbe beneficiare del regime fiscale agevolato ex art.9 co.9 l.23.12.99 n.488 (Cass. Ord. 9400/2021).

    Può ritenersi corretta la soluzione da me prospettata?

    Grazie per l'attenzione
    Avv. Gan Antonio Guaraldi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2023 19:53

      RE: Patrocinio a spese dello stato e transazione

      Ineccepibile il suo ragionamento. Invero, in caso di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cpc troverebbe applicazione l'ult. comma dell'art. 134 CPR n. 115 del 2002, che pone il principio della responsabilità solidale delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito senza il limite del conseguimento di almeno il sestuplo delle spese per la parte ammessa al gratuito patrocinio. Posto che in caso di rinuncia trova applicazione la seconda parte del comma due dell'art. 134 cit, crediamo, anche per i motivi fiscali da lei illustrati, che la via migliore sia quella da lei individuata.
      Zucchetti SG srl