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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Iscrizione ipoteca giudiziale su debitore in comunione legale dei beni
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Chiara Fabbroni
AREZZO27/02/2026 14:27Iscrizione ipoteca giudiziale su debitore in comunione legale dei beni
Buongiorno,
vengo a porre il seguente quesito.
Devo iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti di un debitore che risulta proprietario di beni immobili in comunione legale con la coniuge no debitrice.
Iscrivo per 1/2, oppure per 1/1 specificando il regime in comunione legale dei beni.
Da un punto di vista cautelativo opterei per 1/2, anche se sono consapevole che il regime di comunione legale dei beni comporta una contitolarità di quote.
Attendo riscontro, e ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/03/2026 08:11RE: Iscrizione ipoteca giudiziale su debitore in comunione legale dei beni
L'art. 177 c.c. prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
Secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
Sulla scorta di questa premessa i giudici di legittimità affermano che i beni della comunione vanno pignorati per l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi il pignoramento), dal che consegue la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene, con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
In questa procedura esecutiva il coniuge non debitore veste i panni di soggetto passivo del giudizio, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
Queste considerazioni consentono di affermare che, se il pignoramento deve essere trascritto sull'intero, sull'intero non potrà che essere iscritta anche l'ipoteca, stante poiché altrimenti (a tacer d'altro) la sua funzione anticipatoria degli effetti del pignoramento verrebbe parzialmente meno.
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