Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

decreto ingiuntivo senza privo esecutorietà

  • Laura Grasselli

    Padova
    07/05/2026 17:48

    decreto ingiuntivo senza privo esecutorietà

    Con l'iscrizione a ruolo del pignoramento è stato depositato il decreto ingiuntivo senza però la dichiarazione di esecutorietà. Non credo che manchi perchè nell'atto di precetto viene indicata la data di rilascio. In mancanza di tale documento il pignoramento deve considerarsi inefficace? Come custode posso invitare il creditore procedente al deposito prima che si proceda all'udienza 569?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/05/2026 09:41

      RE: decreto ingiuntivo senza privo esecutorietà

      A nostro avviso il pignoramento è efficace.
      Osserviamo preliminarmente che secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, "Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità" (Così, da ultimo, Cass. Sez. 3, 02/12/2025, n. 31447).
      La dichiarazione di esecutività è un provvedimento successivo e diverso dal decreto ingiuntivo medesimo. Lo si ricava agevolmente dall'art. 647 c.p.c., a mente del quale "Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo".
      Detto questo l'art. 557 c.p.c. non prescrive che il decreto di esecutorietà sia menzionato tra gli atti da depositare a pena di inefficacia del pignoramento. La norma prescrive infatti che "Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso".
      Quello che dunque deve essere depositato è il decreto ingiuntivo, non in decreto che ne ha dichiarato l'esecutività, che non deve precedere neppure la notifica del precetto, essendo necessario e sufficiente che di questo decreto si faccia menzione nel precetto medesimo (Cass., Sez. III, 28/01/2020, n. 1928).
      L'omissione, dunque, può essere sanata.