Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Rinuncia procedente

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    01/12/2020 16:48

    Rinuncia procedente

    Nel corso dell'esecuzione e dopo la vendita di uno dei tanti lotti, il procedente si ritiene soddisfatto della somma ricevuta (usufruendo dell'art. 41 del TUB), quindi rinuncia a procedere nell'esecuzione. Ci sono però altri lotti invenduti e altri creditori insoddisfatti. Come si procede? Qual è il ruolo che assumerà il procedente rinunciatario?
    • Zucchetti SG

      03/12/2020 06:55

      RE: Rinuncia procedente

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire dalla lettura dell'art. 629 c.p.c., a norma del quale il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
      La norma è chiara nel prevedere, per quanto implicitamente, che la rinuncia del creditore procedente non produce l'estinzione della procedura quante volte siano intervenuti nella procedura esecutiva creditori muniti di titolo esecutivo.
      Questa norma, deve essere letta congiuntamente all'art. 564 c.p.c., il quale prevede che creditori intervenuti non oltre l'udienza in cui è disposta la vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti, all'art. 565 c.p.c., che non riconosce poteri di impulso processuale ai creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza oltre l'udienza in cui è fissata la vendita (i quali concorrono solo alla distribuzione del ricavato), ed all'art. 566 c.p.c., secondo il quale che riconosce poteri di impulso processuale ai creditori iscritti e privilegiati anche se intervengono oltre l'udienza in cui è disposta la vendita se sono muniti di titolo esecutivo.
      In definitiva, quando viene meno per rinuncia la posizione del creditore procedente occorre scrutinare la posizione dei creditori intervenuti per verificare se essi siano interventori tempestivi o tardivi, e se essi siano o meno muniti di titolo esecutivo.
      Invero, se si trattasse di creditori chirografari intervenuti tardivamente per quanto muniti di titolo esecutivo, la procedura dovrebbe procedere alla sola distribuzione di quanto sino a quel momento ricavato dalla vendita, poiché questi creditori non possono compiere atti di impulso processuale (in questi termini Cass. n. 22483 del 22/10/2014, secondo cui "Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltà riservata, a mente dell'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo").
      Se invece i creditori intervenuti fossero creditori iscritti o privilegiati muniti di titolo esecutivo, la loro legittimazione a compiere atti di impulso processuale è riconosciuta a prescindere dal tempo dell'intervento.
      Peraltro, ai fini della prosecuzione, occorrerà verificare che siffatti creditori abbiano depositato il titolo esecutivo, il che non è detto, in ragione del fatto che il deposito del titolo non è condizione dell'intervento, potendo essere prodotto anche solo in vista della distribuzione del ricavato. Se invece il creditore procedente rinuncia, l'acquisizione del titolo esecutivo è necessaria ai fini della verifica della esistenza di un potere di impulso processuale.
      La giurisprudenza ha infatti affermato che Nell'esecuzione forzata, l'esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non sono condizioni dell'intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l'allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità in un momento anteriore; pertanto, poiché, ai fini dell'estinzione, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, deve essere compiuta dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, è in questo momento che i creditori, che vogliano proseguire il processo esecutivo in luogo di quello che l'ha promosso, devono depositare il titolo esecutivo (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'istanza di estinzione per rinuncia del creditore pignorante, avendo uno degli intervenuti depositato il titolo esecutivo relativo al credito per cui vi era stato intervento, ritenendo irrilevante sia il mancato deposito del titolo esecutivo sia la mancata enunciazione dello stesso con e nell'atto di intervento. Cass. n. 5266 del 21/04/2000).