Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Mutamento del regime patrimoniale dei debitori e pignoramento

  • Alessandro Saito

    AGRIGENTO
    28/03/2026 12:55

    Mutamento del regime patrimoniale dei debitori e pignoramento

    Buongiorno, vi pongo il seguente quesito.
    Due coniugi in regime di comunione legale risultano assegnatari da parte di una cooperativa edilizia di un immobile con accollo della quota parte del mutuo ad entrambi. A seguito di sentenza di divorzio del 14/03/2017, la quale viene annotata nel certificato di matrimonio ma non trascritta nei registri immobiliari, cessano gli effetti civili del matrimonio, quindi a livello catastale i beni risultano ancora per la quota di 1/1 a ciascuno dei coniugi in comunione legale dei beni. In data 18/07/2024 viene notificato l'atto di pignoramento per mancato pagamento del mutuo ad entrambi i debitori il quale riporta quale regime patrimoniale la comunione legale per 1/1 ad entrambi. Si può ritenere valido il pignoramento tenuto conto che l'identificazione del bene e dei debitori è corretta e che in ambito di esecuzione immobiliare, prevale il principio della sostanza sulla forma e quello del raggiungimento dello scopo (Art. 156 c.p.c.)?
    Grazie per la gentile risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 15:30

      RE: Mutamento del regime patrimoniale dei debitori e pignoramento

      A nostro avviso la procedura può seguire il suo corso, con le precisazioni che seguono.
      Secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
      Tuttavia, per effetto del divorzio, gli ex coniugi, sono divenuti comproprietari meri, atteso che la comunione legale si è sciolta già a far tempo della separazione, a norma dell'art. 191 c.c.
      A questo punto occorre interrogarsi intorno al regime di opponibilità di questo scioglimento.
      Sul punto osserviamo che a163, commi terzo e quarto, c.c., "Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti del codice civile".
      L'art. 2647 c.c. a sua volta prevede, al primo comma, che "Devono essere trascritti , se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione"
      Come si vede, le convenzioni matrimoniali soggiacciono ad un duplice regime pubblicitario: quello dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e quello della trascrizione.
      Ciò ha determinato in dottrina l'alimentarsi di un vivace dibattito ruotante proprio intorno alla individuazione del rapporto tra queste due forme di pubblicità.
      In particolare, volendo sintetizzare al massimo i termini della questione, ci si chiede se ai fini della opponibilità ai terzi rilevi o meno anche la trascrizione della convenzione nei registri immobiliari, quante volte abbia ad oggetto beni immobili.
      Invero, da parte di taluna dottrina si è osservato che il rapporto tra queste due forme di pubblicità dovrebbe essere risolto nel senso che mentre l'annotazione consente di opporre ai terzi la convenzione, la trascrizione consente di opporre ai terzi la circostanza che quella convenzione ha ad oggetto anche i beni immobili in essa ricompresi.
      Questa impostazione dogmatica si è rivelata tuttavia minoritaria, essendosi invece affermata, anche in giurisprudenza, l'opinione per cui l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sia l'unico requisito essenziale ai fini della opponibilità delle convenzioni matrimoniali ai terzi, ancorché abbiano ad oggetto beni immobili: secondo questa impostazione la trascrizione avrebbe così la mera funzione di pubblicità notizia.
      In particolare, si è detto che "Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l'estratto dell'atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'istante fallimento proposto, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull'erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni). (Cass., Sez. III, n. 18870 del 10/07/2008).
      Sul tema sono intervenute anche le sezioni unite, con la Sentenza n. 21658 del 13/10/2009, secondo la quale alle conclusioni sopra indicate "si perviene essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni.
      L'abrogazione ad opera dell'articolo 206 legge 151/1975 del quarto comma del previgente articolo 2647 c.c. -che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi -rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo patrimoniale a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità del vincolo ai terzi alla annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 162 c.c. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici i coniugi. La detta funzione attribuita dall'annotazione ex articolo 162 c.c. - consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l'eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 2647 c.c., consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l'unica formalità pubblicitaria è rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo ex articolo 2647 c.c. è stata degradata al rango di pubblicità notizia.
      Da questa impostazione, seguita più e più volte dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con sentenza del 12 dicembre 2023, n. 34757), si è inconsapevolmente (poiché non si misura con questo indirizzo) discostata Cass., sez. 13/01/2021, n. 376, la quale affrontando il caso dell'acquisto compiuto da uno dei coniugi dopo la separazione personale (e dunque dopo lo scioglimento della comunione legale) ha affermato che "Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare).
      Questa pronuncia, fonda il proprio convincimento sul consolidato orientamento giurisprudenziale dell'autonomia della nota di trascrizione, secondo il quale «per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce» e «senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari» (cfr., ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; Cass. n. 4726 del 2019; Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 14440 del 2013; Cass. n. 21758 del 2012; Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 8400 del 2009; Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 13137 del 2006; Cass. n. 10774 del 1991).
      A tale principio, afferma la Corte, non si sottrarrebbe il regime patrimoniale tra i coniugi, se si tengono presenti le modifiche arrecate all'art. 2659 c.c. dall'art. 1 della legge n. 52 dei 1985, che ha imposto l'indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell'ufficiale di stato civile, così da lasciare intendere che, al fine di escludere l'applicazione del regime legale della comunione, le trascrizioni devono contenere le dichiarazioni dell'acquirente di essere legalmente separato/a dal/la coniuge.
      Questa pronuncia, che costituisce una testimonianza del fatto che la questione non pare ancora completamente superata (tanto che taluna dottrina si è affrettata a commentarla favorevolmente) pur essendo, a nostro avviso, astrattamente condivisibile, laddove nelle premesse valorizza il principio dell'autonomina della nota di trascrizione, non si confronta con l'abrogazione del quarto comma dell'art. 2647 c.c..
      La norma disponeva che "il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti". Orbene, mentre secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata da questa abrogazione deriverebbe che la trascrizione non assolve più alla funzione di regolare il regime di opponibilità delle convenzioni, taluna dottrina ha osservato che delle ragioni di questa abrogazione non vi è traccia nei lavori preparatori, ed è probabile che essa sia avvenuta per effetto di "trascinamento" al fine di eliminare una norma che richiamava istituti soppressi o fortemente modificati.
      In ogni caso, si tratta di abrogazione che pone il tema della compatibilità del citato ultimo arresto con il vigente ordito normativo, pur indicando una direzione che a nostro avviso il legislatore dovrebbe seguire.
      Traendo le fila del discorso sin qui compiuto, la validità del pignoramento si ricava dal fatto che ognuno di essi è viziato, per così dire, per eccesso, nel senso che è stata pignorata una quota (cioè l'intero) maggiore di quella di cui il debitore risulta effettivamente proprietario. Questo significa che la procedura può proseguire sulla quota minore di cui ciascun debitore è effettivamente proprietario. In questo senso si è espressa la giurisprudenza. Segnatamente, Cass., 3 aprile 2015, n. 6833, ha affrontato il caso di un pignoramento cadente su una quota indivisa del bene maggiore di quella effettivamente in titolarità dell'esecutato.
      Nel ritenere salvi gli effetti del pignoramento i giudici di legittimità hanno osservato che "È ben vero, infatti, che l'oggettiva non titolarità in capo al debitore non potrebbe mai utilmente consen­tire l'assoggettamento a procedura esecutiva di quella porzione di diritto che al debitore non faccia capo; e tuttavia non si ha ragione di negare l'efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui spettante, alla duplice condizione:
      - che con quell'atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;
      - che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest'ultimo e non di altro o minore.
      In altri termini, il pignoramento c.d. in eccesso vitiatur sed non vitiat, perché è sufficiente, anche in questo caso per il principio di conservazione degli atti giuridici e soprattutto di quelli processuali, già richiamato, limitarne l'estensione e gli effetti al diritto, minore di quello ivi descritto, del quale sia effettivamente titolare il debitore".