Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento immobiliare

  • Francesco Bellesia

    Modena
    09/11/2021 19:11

    pignoramento immobiliare

    In forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato notificato un pignoramento immobiliare. Nelle more del rilascio della copia ad uso trascrizione è notificato il ricorso in opposizione ex art 702 bis cpc con il provvedimento di fissazione dell'udienza e di sospensione della provvisoria esecuzione del DI.
    Mi chiedo se sia ancora possibile trascrivere il pignoramento essendo avvenuta la notifica anteriormente al fine anche di prevenire fraudolenti ipoteche od atti di disposizione o invece se la sospensiva inficia questo adempimento determinando di fatto la inefficacia del pignoramento.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      13/11/2021 16:47

      RE: pignoramento immobiliare

      La questione è spinosa, poiché investe l'annoso tema del momento in cui si perfeziona il pignoramento, posto che ai sensi dell'art. 555 c.p.c. il pignoramento immobiliare si compie con la notificazione e la successiva trascrizione dell'atto che lo contiene.
      La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione in molte occasioni e sotto plurimi angoli prospettici.
      L'orientamento che da ultimo si è affermato sostiene che "il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene" (Cass. Sez. III, 20/04/2015, n.7998).
      In coerenza rispetto a questa ricostruzione si è ad esempio ritenuto che il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento, previsto nell'art. 497 c.p.c., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo art. 562 c.p.c., decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo (Cass., sez. II, 16/09/1997, n. 9231).
      Se così è, riteniamo che la sospensione del titolo esecutivo sopraggiunta nell'arco temporale compreso tra la notifica e la trascrizione del pignoramento non impedisce la trascrizione, poiché l'esecuzione forzata è ormai iniziata, e la trascrizione del pignoramento altro non è che il completamento di una fattispecie (a formazione progressiva) validamente intrapresa.
      Inoltre, proprio perché la notifica del pignoramento segna l'inizio dell'esecuzione e produce il vincolo di indisponibilità del bene pignorato, a nostro avviso è necessario compiere quelle attività che assicurino la possibilità che quel vincolo di indisponibilità possa dispiegare i suoi effetti rendendo inefficaci gli atti dispositivi successivamente compiuti nei confronti dei terzi; ciò in coerenza con il tradizionale principio secondo cui la sospensione del titolo esecutivo se impedisce il divenire della procedura, non travolge gli effetti delle attività processuali compiute, e non impedisce che, nonostante la sospensione, siano assicurati gli effetti conservativi funzionali all'eventuale successivo divenire della procedura (tanto è vero che nessuno dubita del fatto che con la sospensione dell'esecuzione venga meno la custodia del cepsite staggìto).
      Se così è, al fine di evitare che la funzione conservativa propria della sospensione dell'esecuzione sia impedita dalla impossibilità di procedere alla trascrizione del pignoramento, questa deve essere consentita; del resto, a norma dell'art. 626 c.p.c. quando l'esecuzione è sospesa, nessuna attività processuale può essere compiuta, salvo che il giudice disponga diversamente.
      Non può inoltre essere trascurato l'inconveniente, derivante dalla opposta soluzione, di esporre il creditore pignorante alle variabili, non ricadenti sotto la sua sfera di controllo, derivanti dai tempi di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento, atteso che a norma dell'art. 555, comma secondo, c.p.c., alla trascrizione del pignoramento può procedersi solo dopo la notificazione.
      Segnaliamo tuttavia che in senso contrario si è espressa una giurisprudenza di merito (Trib. Civitavecchia, 22/06/2010)
      • Francesco Bellesia

        Modena
        17/11/2021 11:52

        RE: RE: pignoramento immobiliare

        Molte grazie per la cortese risposta.
        Mi permetto un ulteriore quesito. Seguendo la vs. tesi la trascrizione sarebbe ammissibile. Chiedo se ugualmente sia ammissibile l'iscrizione a ruolo del pignoramento (e se nel contempo il termine di 15 giorni sia sospeso ovvero se debba essere rispettato) per non vanificare il pignoramento.
        Chiedo anche se in seguito sia opportuno depositare un'istanza di autosospensione della procedura in modo da non avere decadenze per il mancato deposito delle certificazioni notarili e degli altri documenti nel rispetto della sospensione della provvisoria esecutività del DI, e prevenire eventuali opposizioni agli atti esecutivi.
        Ringrazio per l'attenzione
        • Zucchetti SG

          19/11/2021 10:35

          RE: RE: RE: pignoramento immobiliare

          A nostro avviso il precipitato delle affermazioni che abbiamo svolto porta a ritenere che l'iscrizione a ruolo sia possibile, anche se non necessaria.
          Osserviamo infatti che secondo la costante giurisprudenza (Cass., sez. III, 01.8.2008, n. 20925), nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione.
          Più specificatamente, si è detto che, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - ma lo stesso vale più in generale per il giudice del procedimento di formazione del titolo - dispone la sospensione della sua esecutorietà, ricorre un'ipotesi che rientra nell'ambito della figura di sospensione dell'esecuzione forzata, che l'art. 623 c.p.c. richiama riferendosi alla sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, e che la stessa norma assimila alla sospensione dell'esecuzione forzata disposta dal giudice dell'esecuzione. Essa, non anche il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione, produce sulla prosecuzione del processo esecutivo già iniziato gli stessi effetti, quali sono descritti dall'art. 626 c.p.c., ovverosia nessun atto esecutivo può essere compiuto sino a quando la causa che ha determinato la sospensione del processo di esecuzione non si sia esaurita (Così Cass., ord. 1-8-2008, n. 20925, Id., 15-5-2014, n. 10638; Id., 4-6-2013, n. 14048; Id., 16-1-2006, n. 709; Id., 29-4-2004, n. 8217; Id., 31-7-2002, n. 11378; Id., 12-1-1999, n. 261; Id., 16-10-1992, n. 11342; Id., 27-5-1975, n. 2148). Precisa poi Cass., ord. 19-11-2014, n. 24637 che l'ordinanza di sospensione dell'esecutività di un titolo (nella specie, giudiziale) rende priva di idoneo fondamento la procedura esecutiva su di esso originariamente basata e, quindi, tutti gli atti emessi nel suo corso, fin dalle ore zero del giorno in cui l'ordinanza stessa è stata pubblicata.
          Se dunque la sospensione del titolo determina ipso iure la sospensione dell'esecuzione, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. non decorre, e dunque la paventata perdita di efficacia del pignoramento non si verifica.
          Aggiungiamo comunque ce una eventuale iscrizione a ruolo comunque potrebbe eseguirsi, a nostro avviso, in quanto essa è inidonea ad arrecare pregiudizio alcuno al debitore esecutato.