Menu
Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Pignoramento e fondo patrimoniale
-
avv. Antonio Contarino
Bolzano (BZ)21/07/2019 12:44Pignoramento e fondo patrimoniale
Dopo avere assunto obbligazioni personali un soggetto costituisce sui propri beni un fondo patrimoniale.
Le obbligazioni sono state assunte prima, ma il titolo esecutivo per il creditore si forma successivamente, con sentenza di secondo grado.
Tenendo presente l’art. 170 cc, il creditore può pignorare i beni del fondo oppure questo è a lui opponibile?
Preciso che l’azione revocatoria ordinaria è prescritta.
Grazie
Cordiali saluti
-
Zucchetti Software Giuridico srl
23/07/2019 16:41RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, previsto dall'art. 167 c.c., è l'atto con il quale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Si costituisce per atto pubblico – ove abbia ad oggetto beni immobili- ed ai fini della sua opponibilità deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio; assolve invece ad una funzione di mera pubblicità notizia la sua trascrizione presso i registri immobiliari.
Secondo Cass. Civ, Sez. U, 13 ottobre 2009, n. 21658 (e nello stesso senso, da ultimo, da Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12545) la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).
Il fondo patrimoniale da' vita alla costituzione di un patrimonio separato, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti alle predette finalità. A questo proposito, secondo Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065 la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi.
L'Istituto ha incontrato abbastanza favore tra i coniugi anche se esso viene sovente utilizzato per scopi che non attengono strettamente alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto come mezzo per sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.
L'art. 170 c.c. dispone che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.
Sarà possibile agire in executivis sui frutti e sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.
La destinazione del debito ai bisogni di famiglia di cui all'art. 170 c.c. non va intesa in senso restrittivo. L'obbligazione, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, non deve essere legata alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma può avere riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1984, n. 134). Nella stessa direzione Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998, secondo cui "In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia".
Sul versante processuale, la prova che i beni sottoposti ad esecuzione non possono essere aggrediti poiché ricadenti nel fondo patrimoniale deve essere fornita dal debitore, dovendo questi dimostrare:- che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia
- che il creditore era a conoscenza di tale circostanza.
Quindi, se il debitore riuscirà a dimostrare la sussistenza dei due elementi che abbiamo appena indicato, reagendo al precetto o al pignoramento con una opposizione ex art. 615 c.p.c. (primo o secondo comma), l'azione esecutiva sarà impedita.-
Fabrizio Donato
Messina28/05/2020 10:25RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Buongiorno,
Vorrei conoscere il vostro punto di vista in merito alla possibilità o meno di eseguire un provvedimento di sequestro - reso nel corso di un procedimento di responsabilità di un amministratore di una srl successivamente fallita - su dei beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/05/2020 12:18RE: RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale da' vita alla costituzione di un patrimonio separato, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti alle predette finalità. A questo proposito, secondo Cass., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065 la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi.
L'Istituto ha incontrato abbastanza favore tra i coniugi anche se esso viene sovente utilizzato per scopi che non attengono strettamente alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto come mezzo per sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.
L'art. 170 c.c. dispone che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.
Sarà possibile agire in executivis sui frutti e sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.
A questo proposito, Cass., sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21800 ha precisato che ai fini di questo accertamento occorre che "l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa" aggiungendosi, da parte di Cass. sez. V, 9 novembre 2016, n. 22761 che anche l'obbligazione tributaria, se assunta in funzione della tutela dei bisogni della famiglia, può essere posta a base di una esecuzione che abbia ad oggetto beni costituenti il fondo patrimoniale.
La destinazione del debito ai bisogni di famiglia di cui all'art. 170 c.c. non va intesa in senso restrittivo ma può avere riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, tenuto anche conto dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto (Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011) nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1984, n. 134; analogamente Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998).
Queste circostanze, secondo Cass. Sez. VI-V, 23 novembre 2015, n. 23876, "non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa".
Le richiamate coordinate normative e giurisprudenziali consentono di rispondere all'interrogativo formulato osservando che il fatto che si agisca per far valere la responsabilità dell'amministratore non esclude, né conferma, che si possa agire sui beni che compongono il fondo patrimoniale occorrendo verificare se, nel singolo caso di specie, vi sia o meno quella estraneità (della obbligazione dalla quale la responsabilità dell'amministratore è scaturita) ai bisogni delle famiglia, nei termini sopra intesi, che pone i beni del fondo patrimoniale al riparo dalle azioni dei creditori.-
Ilaria Totaro
Lecce21/10/2024 13:05RE: RE: RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Nel caso in cui il bene immobile in fondo patrimoniale venga pignorato per debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, possono intervenire nella procedura anche altri creditori rispetto ai quali il debito non fu contratto per i bisogni della famiglia ?
Detto in altre parole, nel caso in cui non mi fossi spiegata bene, del primo pignoramento posto in essere su bene immobile in fondo patrimoniale e regolarmente procedibile stante la natura del credito posto alla base, posso giovarsi quei creditori ai quali, invece, sarebbe precluso agire in executivis perchè il debito sarebbe stato contro per bisogni estranei a quelli familiari ?
Ed ancora, una volta che il bene immobile in fondo patrimoniale, sia validamente aggredito da un creditore, la segregazione non opera per gli altri creditori ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/10/2024 15:16RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Il fatto che il cespite sia stato pignorato per il soddisfacimento coattivo di un debito contratto per far fronte ai bisogni della famiglia non muta le regole che disciplinano la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Come abbiamo già detto sopra, l'art. 170 c.c. dispone che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I beni del fondo possono essere quindi aggrediti solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.
Di contro, il titolare di crediti estratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia potrà agire in executivis sui frutti e sui beni del fondo solo se egli ignorava tale estraneità al tempo del sorgere del credito.
Sul versante processuale, però sarà il debitore a dovrà fornire la prova che quel creditore non può aggredire i beni del fondo patrimoniale, ed a tal fine è gravato dall'onere di dimostrare:- che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia
- che quel creditore era a conoscenza di tale circostanza.
-
-
-
-
Nicola Peruzzi
Arezzo10/01/2026 17:31RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
Buon pomeriggio, mi servirebbe un confronto sulla seguente questione particolare. L'ex moglie civilmente separata per recuperare il mantenimento non versato dall'ex marito iscrive ipoteca giudiziale per l'intero su di un immobile di proprietà di quest'ultimo e precedentemente confluito in un fondo patrimoniale. Successivamente la ex moglie procede con il pignoramento immobiliare sul bene oggetto di ipoteca giudiziale e promuove la relativa procedura di esecuzione immobiliare.
Sul predetto immobile, solo sulla quota di un mezzo dello stesso, vi è anche una ipoteca dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni iscritta solo successivamente al fondo patrimoniale ma precedentemente all'ipoteca giudiziale dell'ex moglie (iscritta sull'intero).
L'iscrizione di ipoteca giudiziale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni non è mai stata contestato o impugnata dall'ex marito proprietario dell'immobile in questione.
Presupponendo che la ex moglie possa dimostrare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia (intento meramente speculativo) e che l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni fosse a conoscenza di tale circostanza, in sede di procedura esecutiva immobiliare la ex moglie può contestare l'iscrizione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, chiedendo l'esclusione o il postergamento del relativo credito per carenza del presupposto di cui all'art. 170 c.c. ed eventualmente con quale strumento processuale? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/01/2026 07:37RE: RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale
A nostro avviso l'ipoteca esattoriale non è opponibile al creditore procedente (cioè alla moglie) se costei dimostra che il debito dell'agenzia delle entrate è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che l'agenzia delle entrate era a conoscenza di siffatta estraneità.
Invero, in giurisprudenza è stato osservato che "In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore" (Cass., sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36312).
Il caso affrontato in questa sentenza riguardava una opposizione proposta ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p. da un creditore ipotecario di secondo grado avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto sussistente il diritto di un creditore intervenuto di primo grado a concorrere sul ricavato della vendita.
Le argomentazioni che sono alla base della decisione traggono origine anzitutto dalla portata della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. che non cessa di operare pur quando i beni del debitore siano conferiti in un fondo patrimoniale dovendosi piuttosto coniugare con la previsione di cui all'art. 170 c.c. secondo cui «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
A fronte di un debito insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia quando il creditore ne era a conoscenza, il creditore particolare di uno o entrambi i coniugi non può agire esecutivamente. Correlativamente, l'azione esecutiva intrapresa nonostante la regolare costituzione del fondo patrimoniale postula che: 1) il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia e che 2) esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia (dalla motivazione della sentenza in commento.
A questo punto il debitore ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allo scopo di dimostrare l'insussistenza di tali presupposti.
Alla luce di tali premesse, prosegue la corte, non è precluso al creditore proporre l'opposizione distributiva come accaduto nel caso di specie proprio in considerazione del carattere degli interessi cui è funzionale il regime del fondo patrimoniale, ovvero gli interessi della famiglia latamente intesi che, in quanto interessi di carattere patrimoniale, non sono espressione di un diritto personalissimo. Ne discende una legittimazione allargata ed ampia a far valere detti interessi, anche in capo al creditore concorrente in sede di distribuzione attesa altresì la natura distributiva delle contestazioni sollevate da un creditore nei confronti di uno concorrente. Cionondimeno, in punto di onere della prova, incombe sempre su chi intenda far valere lo speciale regime di cui all'art. 170 c.c. dimostrarne i presupposti.
-
-