Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento e fondo patrimoniale

  • avv. Antonio Contarino

    Bolzano (BZ)
    21/07/2019 12:44

    Pignoramento e fondo patrimoniale

    Dopo avere assunto obbligazioni personali un soggetto costituisce sui propri beni un fondo patrimoniale.
    Le obbligazioni sono state assunte prima, ma il titolo esecutivo per il creditore si forma successivamente, con sentenza di secondo grado.
    Tenendo presente l’art. 170 cc, il creditore può pignorare i beni del fondo oppure questo è a lui opponibile?
    Preciso che l’azione revocatoria ordinaria è prescritta.
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      23/07/2019 16:41

      RE: Pignoramento e fondo patrimoniale

      Il fondo patrimoniale, previsto dall'art. 167 c.c., è l'atto con il quale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Si costituisce per atto pubblico – ove abbia ad oggetto beni immobili- ed ai fini della sua opponibilità deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio; assolve invece ad una funzione di mera pubblicità notizia la sua trascrizione presso i registri immobiliari.
      Secondo Cass. Civ, Sez. U, 13 ottobre 2009, n. 21658 (e nello stesso senso, da ultimo, da Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12545) la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).
      Il fondo patrimoniale da' vita alla costituzione di un patrimonio separato, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti alle predette finalità. A questo proposito, secondo Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065 la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi.
      L'Istituto ha incontrato abbastanza favore tra i coniugi anche se esso viene sovente utilizzato per scopi che non attengono strettamente alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto come mezzo per sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.
      L'art. 170 c.c. dispone che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
      I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.
      Sarà possibile agire in executivis sui frutti e sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.
      La destinazione del debito ai bisogni di famiglia di cui all'art. 170 c.c. non va intesa in senso restrittivo. L'obbligazione, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, non deve essere legata alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma può avere riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1984, n. 134). Nella stessa direzione Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998, secondo cui "In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia".
      Sul versante processuale, la prova che i beni sottoposti ad esecuzione non possono essere aggrediti poiché ricadenti nel fondo patrimoniale deve essere fornita dal debitore, dovendo questi dimostrare:
      1. che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia
      2. che il creditore era a conoscenza di tale circostanza.
      In questi termini si è espressa Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013, n. 5385. In precedenza, nella stessa direzione è andata Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684 del, secondo la quale "L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni".
      Quindi, se il debitore riuscirà a dimostrare la sussistenza dei due elementi che abbiamo appena indicato, reagendo al precetto o al pignoramento con una opposizione ex art. 615 c.p.c. (primo o secondo comma), l'azione esecutiva sarà impedita.
      • Fabrizio Donato

        Messina
        28/05/2020 10:25

        RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale

        Buongiorno,

        Vorrei conoscere il vostro punto di vista in merito alla possibilità o meno di eseguire un provvedimento di sequestro - reso nel corso di un procedimento di responsabilità di un amministratore di una srl successivamente fallita - su dei beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale.
        • Zucchetti SG

          30/05/2020 12:18

          RE: RE: RE: Pignoramento e fondo patrimoniale

          Il fondo patrimoniale da' vita alla costituzione di un patrimonio separato, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti alle predette finalità. A questo proposito, secondo Cass., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065 la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi.
          L'Istituto ha incontrato abbastanza favore tra i coniugi anche se esso viene sovente utilizzato per scopi che non attengono strettamente alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto come mezzo per sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.
          L'art. 170 c.c. dispone che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
          I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.
          Sarà possibile agire in executivis sui frutti e sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.
          A questo proposito, Cass., sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21800 ha precisato che ai fini di questo accertamento occorre che "l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa" aggiungendosi, da parte di Cass. sez. V, 9 novembre 2016, n. 22761 che anche l'obbligazione tributaria, se assunta in funzione della tutela dei bisogni della famiglia, può essere posta a base di una esecuzione che abbia ad oggetto beni costituenti il fondo patrimoniale.
          La destinazione del debito ai bisogni di famiglia di cui all'art. 170 c.c. non va intesa in senso restrittivo ma può avere riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, tenuto anche conto dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto (Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011) nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1984, n. 134; analogamente Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998).
          Queste circostanze, secondo Cass. Sez. VI-V, 23 novembre 2015, n. 23876, "non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa".
          Le richiamate coordinate normative e giurisprudenziali consentono di rispondere all'interrogativo formulato osservando che il fatto che si agisca per far valere la responsabilità dell'amministratore non esclude, né conferma, che si possa agire sui beni che compongono il fondo patrimoniale occorrendo verificare se, nel singolo caso di specie, vi sia o meno quella estraneità (della obbligazione dalla quale la responsabilità dell'amministratore è scaturita) ai bisogni delle famiglia, nei termini sopra intesi, che pone i beni del fondo patrimoniale al riparo dalle azioni dei creditori.