Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento di bene in comunione dei beni

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    08/09/2016 15:51

    pignoramento di bene in comunione dei beni

    Ricorro ai vostri esperti per sottoporvi il seguente quesito.
    Nominato delegato alla vendita dal giudice della esecuzione di un fabbricato detenuto da una persona fisica in regime di comunione dei beni, rilevo che il creditore pignoratizio ha pignorato un mezzo della proprietà.
    Il tecnico incaricato della perizia ha stimato il bene e ha fatto due ipotesi indicando sia la possibilità di vendere l' intero (attribuendo il rispettivo valore al fabbricato) sia la possibilità di vendere la quota pignorata (attribuendo, in questo caso il valore del mezzo).
    Nella mia qualifica di delegato debbo procedere alla vendita del mezzo oppure ho altre strada da percorrere ?
    Un collega mi rappresenta la possibilità di sottoporre la questione al G.E. nell' auspicio che lo stesso convochi il creditore pignoratizio per invitarlo ad estendere il pignoramento anche all' altro mezzo non pignorato, così da mettere in vendita l' intero salvo poi attribuire al coniuge la metà del ricavato.
    E' una ipotesi percorribile ?
    Ho eventuali strade alternative da praticare ?
    Grazie ancora pere questo preziosissimo strumento.
    Cordialità.
    Alessandro Bartoli – Città di Castello

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2016 20:43

      RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

      La questione da lei posta presuppone, a monte, la soluzione di altro problema che si riconnette alla possibilità che i beni in regime di comunione legale soddisfino le pretese dei creditori di entrambi i coniugi, che è, a sua volta, condizionata dalla natura familiare o meno del credito azionato.
      Infatti, i beni in comunione legale rappresentano la garanzia primaria dei creditori solo per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, oltre che per i pesi e gli oneri che gravavano su di essi al momento dell'acquisto, per i carichi derivanti dalla sua amministrazione, per le spese collegate all'andamento della famiglia, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 186 e 190 c.c., sicchè se, nel caso da lei proposto il creditore esecutante fa valere uno di questi crediti, non vi è dubbio che può aggredire l'intero immobile e soddisfarsi sull'intero ricavato
      Qualora invece, come è probabile, il creditore faccia valere un credito personale verso il soggetto in comunione legale dei beni, sui beni della comunione esiste una responsabilità sussidiaria e parziale, per cui entrambi i coniugi sono tenuti a dimostrare l'esistenza di beni personali del coniuge esecutato sui quali il creditore particolare del coniuge può soddisfarsi e, in assenza di tale prova, il creditore può agire sui beni della comunione.
      Diamo quindi per scontato che nel caso si tratti di debito personale contratto da soggetto in comunione legale dei beni, che il creditore abbia pignorato l'intero immobile in comunione legale e che non sia stata fornita la prova che costui disponga di altri beni personali sui quali il creditore possa soddisfarsi.
      Lei si chiede se è corretto il pignoramento dell'intero immobile e come deve comportarsi il delegato.
      Diciamo subito che non esiste l'alternativa del pignoramento soltanto della quota della metà perché la comunione legale non può essere ritenuta una fattispecie di contitolarità di diritti, come è, invece, la comunione ordinaria che presenta differente struttura normativa. "La peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi... consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10/3/1988 n. 311 nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 184 cod. civ., non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.)" (In termini, Cass. 19/3/2003 n. 4033; conf. Cass. Sez. Un., n. 7640 del 1998,; Cass. n. 284 del 1997; Cass. n. 311 del 1988; Trib. Pescara 23/4/2012).
      Orbene, se la comunione legale configura non una fattispecie di contitolarità pro quota assimilabile alla comunione ordinaria, ma una figura di "proprietà solidale", nella quale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire "l'astratta misura del riparto" nella fase dello scioglimento della comunione, ne discende che l'azione esecutiva del creditore non può che colpire il bene per l'intero, consentendo però al creditore procedente l'attribuzione di un ricavato non eccedente la quota della metà spettante al coniuge obbligato; in tal modo si scongiurano le difficoltà di alienazione della quota che non c'è e si tutela l'interesse del coniuge non obbligato mediante il riconoscimento in suo favore del diritto a far propria la parte del cinquanta per cento del ricavato (la quale, peraltro, secondo alcuni, ricadrebbe in comunione).
      Ovviamente non mancano voci contrarie (per Trib. Reggio Emilia ord. 13.11.2007 la esposta soluzione presenterebbe aspetti contraddittori), ma ci sembra che quanto detto- che peraltro trova suffragio anche nella citata Cass. sez. un. n. 7640 del 1999 ed è ripresa da Trib. Pescara cit.- sia l'unica compatibile con la delineata costruzione della comunione legale.
      Ciò non toglie, data la particolarità del caso, che ricorra l'opportunità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591 ter cpc.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        12/09/2016 19:17

        RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

        Ringrazio per la puntuale e qualificata risposta.
        Alessandro Bartoli
    • Simone Molinelli

      Fabriano (AN)
      10/04/2020 10:53

      RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

      Volevo sottoporre a Zucchetti il seguente caso:
      1 - matrimonio in comunione dei beni tra il debitore e la moglie non debitrice nel 1987;
      2 - Acquisto del marito (debitore esecutato) della casa famigliare con mutuo fondiario ipotecario nel 2003;
      3 - separazione personale dei coniugi nel 2008;
      4 - iscrizioni ipotecarie per la quota di 1/2 dei creditori personali del marito poi esecutato nel 2015;
      5 - pignoramento di 1/2 (quota del marito) dell'immobile da parte dei creditori personali ipotecari in via giudiziale; poi il pignoramento viene esteso anche alla quota della moglie non debitrice, nell'anno 2018;
      6 - intervento del creditore fondiario ipotecario nella procedura esecutiva per circa 76.000 euro;
      7 - vendita per l'intero dell'immobile per 140.000 euro;
      8 - il creditore fondiario chiede il versamento della somma a copertura del suo intero credito.

      Le questioni sono:
      A) Il creditore fondiario deve essere considerato creditore della comunione anche se il mutuo è stato stipulato solo dal marito e la casa è formalmente intestata al marito, oppure la metà del ricavato al lordo delle spese va consegnato alla moglie non debitrice??
      B) Nel caso il credito fondiario ipotecario sia da considerarsi un debito della comunione, i 76.000 euro vanno tolti pro quota ai due coniugi? il residuo di competenza della moglie va restituito a lei, mentre il residuo del marito va ripartito ai creditori particolari pignoratizi o intervenuti?



      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/04/2020 20:01

        RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

        Volevo sottoporre a Zucchetti il seguente caso:
        1 - matrimonio in comunione dei beni tra il debitore e la moglie non debitrice nel 1987;
        2 - Acquisto del marito (debitore esecutato) della casa famigliare con mutuo fondiario ipotecario nel 2003;
        3 - separazione personale dei coniugi nel 2008;
        4 - iscrizioni ipotecarie per la quota di 1/2 dei creditori personali del marito poi esecutato nel 2015;
        5 - pignoramento di 1/2 (quota del marito) dell'immobile da parte dei creditori personali ipotecari in via giudiziale; poi il pignoramento viene esteso anche alla quota della moglie non debitrice, nell'anno 2018;
        6 - intervento del creditore fondiario ipotecario nella procedura esecutiva per circa 76.000 euro;
        7 - vendita per l'intero dell'immobile per 140.000 euro;
        8 - il creditore fondiario chiede il versamento della somma a copertura del suo intero credito.

        Le questioni sono:
        A) Il creditore fondiario deve essere considerato creditore della comunione anche se il mutuo è stato stipulato solo dal marito e la casa è formalmente intestata al marito, oppure la metà del ricavato al lordo delle spese va consegnato alla moglie non debitrice??
        B) Nel caso il credito fondiario ipotecario sia da considerarsi un debito della comunione, i 76.000 euro vanno tolti pro quota ai due coniugi? il residuo di competenza della moglie va restituito a lei, mentre il residuo del marito va ripartito ai creditori particolari pignoratizi o intervenuti?




        Il dato di partenza è costituito dall'acquisto effettuato dal marito nel 2003 della casa familiare con mutuo fondiario ipotecario, epoca in cui i coniugi vivevano insieme e avevano optato per il regime di comunione dei beni.
        Questo dato impone di sapere se l'immobile acquistato dal marito sia comunque entrato in comunione o si tratta di un bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c.. Se si tratta di bene personale, è chiaro che tale è rimasto e, salvo successivi accordi, la moglie è estranea al debito come alla proprietà del bene, per cui il creiore fondiario può sofddisfarsi sullo stesso per il recupero dell'intero suo credito.
        Se non ricorre una di tali ipotesi, il bene acquistato da uno solo dei coniugi entra in automatico nella comunione, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà in questo senso, per cui i coniugi ne diventano contitolari al 50%. nel caso, quindi, se, come appare abbastanza probabile, non ricorre una delle ipotesi per le quali il bene possa essere considerato personale, il fatto che all'atto di acquisto abbia partecipato solo il marito e non la moglie, che sia lui soltanto ad aver sottoscritto il contratto, non impedisce che l'immobile da lui acquistato rientri nella comunione e appartenga pro quota anche alla moglie.
        Successivamente, nel 2008, i coniugi si sono separati e, a norma dell'art. 191 c.c., la separazione tra coniugi è causa di scioglimento della comunione, che produce la trasformazione della comunione sul bene in comproprietà, nel senso che cessa per il futuro il regime di comunione legale e instaura il regime di comunione ordinaria. Questo il principio che regola la materia, alla luce del quale, i coniugi dovranno procedere, dopo avere effettuato i rimborsi e le restituzioni di cui all'art. 192 c.c., alla divisione dei beni della comunione legale, che si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo (art. 194 cc.).
        Abbiamo spiegato questo iter per evidenziare che, se anche sono stati fatti tutti i passaggi sopra descritti, comunque il creditore fondiario potrebbe soddisfarsi per l'intero credito verso i condebitori marito e moglie facendo valere l'ipoteca sul bene in comproprietà. Ma quand'anche non fossero stati stipulati gli accordi successivi per dividere il debito o questo fosse rimasto solo a carico del marito, comunque questo rimane garantito dall'immobile in comproprietà, per cui la banca può espropriare il bene gravato a garanzia del suo credito per pagarsi lo stesso, salvo poi a regolare i rapporti interni tra i comproprietari.
        Problema diverso è quello processuale del giudizio esecutivo che avrebbe dovuto coinvolgere anche la moglie quale comproprietaria, visto che si espropria l'intero, ma noi stiamo facendo ipotesi alla luce di quello che sappiamo.
        Zucchetti SG srl
        • Simone Molinelli

          Fabriano (AN)
          14/04/2020 10:51

          RE: RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

          Nello specifico dell'esecuzione di cui sopra alla moglie è stato solamente notificato il pignoramento quale comproprietaria in comunione legale NON debitrice.
          Mentre il creditore fondiario è intervenuto solo contro il marito, pur depositando l'atto di mutuo dichiarato esecutivo verso i due coniugi, nel quale il marito risulta debitore e la moglie garante. Mentre nessun atto di precetto è stato notificato alla moglie, nè come debitrice principale né come garante.
          Io sarei propenso a riservare la metà del ricavato alla moglie e ripartire solo l'altra metà al credito fondiario...
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            14/04/2020 19:35

            RE: RE: RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

            Abbiamo fatto bene a stimolare, con il periodo finale della nostra precedente risposta, chiarimenti in ordine alla situazione processuale in quanto ora emerge che l'esecuzione è stata promosso soltanto contro il marito e che la moglie è stata solo avvertita in quanto comproprietaria dell'immobile dell'esecuzione in corso. Di conseguenza, anche il creditore fondiario intervenuto in tale esecuzione, seppur creditore anche nei confronti della moglie, per aver questa dato garanzia per il pagamento del mutuo contratto dal marito, ha azionato il suo credito complessivo (supponendo la solidarietà tra i condebitori marito e moglie) solo sulla quota della metà del bene in comproprietà ordinaria (a seguito della separazione) tra marito e moglie. Condividiamo, pertanto, la sua idea di attribuire la metà del ricavato netto dalla vendita dell'immobile alla moglie e lasciare l'altra metà a disposizione dei creditori in esecuzione.
            Zucchetti Sg srl
            • Santina Meli

              siracusa
              21/11/2023 07:05

              RE: RE: RE: RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

              Buongiorno, sono custode e delegato alla vendita di un immobile in comunione legale dei beni. Il pignoramento è stato eseguito dal creditore di uno dei due coniugi, ossia dal creditore del marito, e chiaramente sull'intero trattandosi di comunione legale. Durante la procedura ho concluso una locazione su autorizzazione del GE e riscossi interamente i canoni. Prossimamente sarà tenuta un'udienza in cui molto probabilmente la procedura verrà dichiarata estinta. A questo punto mi pongo il problema dei canoni riscossi…ossia: 1) tutta la somma incassata va consegnata al marito debitore esecutato trattandosi di frutti civili e facendo la norma riferimento solo alla divisione tra i coniugi del ricavato della vendita; 2) la somma va consegnata per metà cadauno a ciascuno dei due coniugi considerato che il pignoramento si estende anche ai frutti.
              Essendo peraltro trascorso molto tempo dal pignoramento, mi pongo anche il dubbio di un'eventuale intervenuta separazione / divorzio dei coniugi e, in questo caso, essendosi sciolta la comunione legale e instaurata una comunione ordinaria sull'immobile, immagino che sicuramente dovrei consegnare in parti uguali i canoni. Grazie in anticipo per la risposta.
              • Zucchetti SG

                21/11/2023 12:12

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: pignoramento di bene in comunione dei beni

                Secondo la giurisprudenza (Cass. 14 marzo 2013 n. 6575) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
                Poste queste premesse i giudici di legittimità affermano che il bene a pignoramento dei beni della comunione debba avere ad oggetto l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi), con conseguente messa in vendita o assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà, con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
                Come si vede, il diritto del coniuge del debitore ad ottenere il 50% del ricavato è la conseguenza dello scioglimento della comunione (rispetto al bene pignorato) conseguente alla vendita.
                Se questa è la premessa, è evidente a nostro avviso che se la procedura esecutiva si estingue senza scioglimento della comunione i frutti della cosa pignorata (che seguono le sorti della cosa principale anche in relazione al fatto che essi si intendono acquisiti alla comunione legale se alla comunione legale appartiene il bene che li ha prodotti) ricadranno nella comunione e quindi ciascuno dei coniugi è legittimato a riscuoterli per l'intero, secondo la regola generale di cui all'art. 180 c.c., la quale affida la gestione dei beni della comunione disgiuntamente ad entrambi i coniugi (in questi termini, recentemente, Cass. n. 23819 del 01/08/2022, secondo cui "Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale").
                Peraltro, rispetto a questo dato non riteniamo che il custode debba compiere accertamenti relativi all'eventuale scioglimento della comunione legale per effetto di una eventuale separazione tra i coniugi, poiché è onere della parte che rivendichi lo scioglimento della comunione (e quindi il diritto di percepire il 50% della somma) provare la propria legittimazione.