Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento su abitazione assegnata al coniuge separato

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    03/08/2022 19:33

    Pignoramento su abitazione assegnata al coniuge separato

    Nell'anno 2009, viene iscritta ipoteca su un appartamento di proprietà esclusiva del marito a garanzia di un mutuo fondiario di sua esclusiva pertinenza.
    Nell'anno 2012 con il verbale di separazione consensuale, la casa viene assegnata alla moglie non debitrice. Il verbale di separazione viene trascritto.
    Nell'anno 2019, la banca procede al pignoramento dell'appartamento notificandolo solo alla moglie, mentre il precedente precetto era stato notificato ad entrambi.
    L'assegnazione, essendo successiva all'iscrizione ipotecaria non sembra essere opponibile alla Procedura di espropriazione né, quindi, all'aggiudicatario in sede di vendita forzata.
    Vorrei porvi le seguenti questioni:
    1 – L'aggiudicatario in sede di vendita forzata acquisterà la proprietà del bene completamente libero dal "peso" dell'assegnazione?
    2 – l'assegnazione della casa alla moglie ha come effetto il trasferimento della proprietà della stessa? (nei vari atti depositati dal procedente la signora è sempre indicata come "esclusiva e piena proprietaria"). O si tratta di un diritto di godimento tipico del diritto di famiglia?
    3 – È corretto che la trascrizione del Pignoramento indichi quale "soggetto contro" la sola signora assegnataria?
    4 – il pignoramento non avrebbe dovuto essere notificato anche al marito?
    5 – il custode può chiedere al GE la liberazione dell'immobile?
    6 – Quando si andrà a trascrivere il decreto di trasferimento, il "soggetto contro" sarà ancora la signora assegnataria o il marito?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      16/08/2022 13:45

      RE: Pignoramento su abitazione assegnata al coniuge separato

      Affrontiamo i temi che ci vengono sottoposti scusandoci, preliminarmente, per il ritardo con cui rispondiamo.
      Le questioni di affrontare sono sostanzialmente 2.
      La prima attiene alla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al creditore ipotecario.
      La seconda riguarda la individuazione del soggetto passivo dell'esecuzione intrapresa.
      Con riferimento al primo aspetto osserviamo che la disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell'art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell'attuale art. 337 sexies c.c.) a mente del quale "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
      A monta va tuttavia delimitato il campo di indagine. A questo proposito va subito detto che ai sensi dell'articolo 2915 c.c. se il provvedimento di assegnazione è successivo al pignoramento, esso non è opponibile alla procedura, per cui il problema non si pone.
      Altra distinzione va eseguita con riferimento al titolare del diritto: se l'assegnazione della casa coniugale viene disposta in favore del debitore esecutato-proprietario del bene, nulla questio, e dunque lo stesso subirà l'esecuzione, non potendo ricevere un trattamento diverso, e privilegiato, rispetto a colui che dimora nella propria abitazione senza essere destinatario di provvedimenti di assegnazione, bensì quale mero proprietario.
      Occorre poi verificare nell'ambito di quale tipologia di giudizio di separazione il diritto di abitazione è stato costituito. Invero, il problema non si porrà quante volte l'assegnazione della casa coniugale tragga origine da un giudizio di separazione consensuale; in tal caso, infatti, essa ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che l'aggiudicatario potrà invocarne in ogni caso la cessazione. Invero, secondo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 1992 n. 11424, "L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa". Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario".
      I dubbi si ponevano invece quando il provvedimento di assegnazione (emesso in una separazione giudiziale con figli minori) era precedente al pignoramento (o all'ipoteca).
      A questo punto viene in considerazione la data del 28.2.2006.
      Invero, se il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso prima della data appena indicata, troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:
      - se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;
      - se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli.
      Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006, troveranno applicazione le regole della trascrizione, per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all'ipoteca.
      In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, secondo la quale "L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012. (Cass., sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387).
      Alle stesse conclusioni si arriva se il provvedimento di assegnazione è successivo all'iscrizione ipotecaria, anche se precedente al pignoramento. In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che "In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero".
      Detto questo, e venendo alla individuazione del soggetto passivo dell'esecuzione, riteniamo che essa dipenda dal tipo di "assegnazione" che si è avuta nel giudio di separazione.
      Se l'assegnazione si è tradotta nella costituzione di un diritto personale di godimento in favore del coniuge, diritto personale che non ha determinato dunque un trasferimento della proprietà, il soggetto passivo dell'esecuzione resta l'altro coniuge, ed il coniuge assegnatario assumerà la mera veste di terzo titolare di un diritto non opponibile (per quanto sopra detto) alla procedura.
      Se invece l'assegnazione si è sostanziata in un vero e proprio trasferimento della proprietà (a questo fine sarà necessario esaminare la nota di trascrizione), il pignoramento andrà eseguito contro il coniuge assegnatario, nonché nuovo proprietario, a norma degli artt. 602 e seguenti c.p.c.. In questa esecuzione, l'originario debitore (datore di ipoteca) garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo, (Cass., 05/06/2020 n. 10808).
      Quindi, anche il decreto di trasferimento andrà trascritto contro costui.