Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento e comunione legale dei coniugi

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    22/08/2022 15:13

    Pignoramento e comunione legale dei coniugi

    Nel ringraziare il Forum per il prezioso, continuo e puntuale confronto con noi professionisti, sulle più delicate questioni che riguardano la crisi d'impresa, l'insolvenza e le esecuzioni, in qualità di difensore di creditore procedente in una esecuzione immobiliare, intendo sottoporvi una questione che investe la fattispecie del pignoramento di quota di proprietà dell'immobile ricadente nella comunione legale dei coniugi.
    Fattispecie concreta che presenta due peculiarità: 1. Il pignoramento la quota pari ad ½ della proprietà di un immobile co-intestato con la moglie in regime di comunione legale; 2. Il pignoramento è stato preceduto da sequestro conservativo trascritto contro il coniuge debitore nei limiti della predetta quota; 3. Prima della conversione del sequestro in pignoramento è intervenuta ed è stata trascritta la separazione consensuale dei coniugi, siccome omologata.
    Dunque i fatti.
    L'esecuzione è iniziata nel 2019 per impulso della parte da me difesa -peraltro un fallimento- mediante conversione in pignoramento del trascritto sequestro conservativo e cioè mediante annotazione in Conservatoria della sentenza con cui, nel 2019 appunto, un Tribunale ha condannato il debitore al risarcimento dei danni, gravato da interessi e rimborso delle spese legali, in favore della Curatela da me patrocinata.
    Il sequestro era stato autorizzato, ante causam, dal medesimo Tribunale nel febbraio 2013 e trascritto nel marzo 2013 contro il debitore (e solo contro di lui) su di un immobile per la quota di ½ di proprietà, come da risultanze catastali che davano il bene in comproprietà con altro soggetto, risultato poi essere il coniuge in comunione legale.
    Dalla relazione notarile versata in atti dell'esecuzione ex art. 567 cpc, emerge che nel 2014 -e cioè dopo la trascrizione del sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento- è stata trascritta nei registri immobiliari e dunque sull'immobile in questione, la separazione consensuale dei coniugi -omologata nel novembre 2013- con assegnazione del bene sequestrato (come casa coniugale) al coniuge non debitore.
    Si pone, dunque, la questione se l'esecuzione sia stata promossa sul bene per la quota della metà quando il debitore esecutato era in comunione legale, con il rischio di improcedibilità del pignoramento alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che fa capo a Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013. Improcedibilità finalizzata ad evitare il rischio che nella comunione legale subentri per effetto della vendita della quota soggetta ad esecuzione, un terzo estraneo (l'acquirente), sicché il pignoramento avrebbe dovuto invece estendersi al coniuge non esecutato con l'effetto di pervenire alla vendita dell'intero bene onde assegnare al coniuge non esecutato la sua quota del ricavato al lordo delle spese di procedura.
    Nella procedura esecutiva è intervenuto un creditore ipotecario munito di titolo, con iscrizione contro il debitore (sempre nei limiti di ½ di proprietà) avente oggetto lo stesso immobile, anteriore al sequestro.
    A mio modo di vedere, la questione, benché sia prudente prospettarla, nel caso di specie non si pone, poiché -come abbiamo visto dalla cronologia dei fatti- al momento del pignoramento e cioè, al momento della pubblicazione della sentenza di condanna con cui il sequestro si è convertito in pignoramento, la comunione legale dei coniugi, per effetto della -nelle more- intervenuta e trascritta separazione personale, era già cessata ex art. 191 c.c..
    È noto, infatti, ed è pacifico che, seppur preceduto dal sequestro, il pignoramento inizia, ipso iure (art. 686 cpc), per effetto della conversione e cioè, quando il creditore ha ottenuto la sentenza di condanna contro il debitore.
    Orbene, nel caso in esame il pignoramento della quota di proprietà intestata al debitore ha avuto inizio, appunto, con la sentenza di condanna del medesimo pubblicata nel 2019 e cioè dopo 5 anni, anzi 6 anni, dalla cessazione (trascritta) della comunione legale con il coniuge.
    In pratica, al momento del pignoramento, essendo cessata la comunione legale tra i coniugi, non si poneva più il problema dello scioglimento della stessa mediante la vendita provocata dal pignoramento, posto che essendo nelle more intervenuta la separazione tra i coniugi, detta comunione (sull'immobile pignorato) è regredita a comunione ordinaria, senza alcuna necessità, dunque, di estendere il pignoramento al coniuge non debitore.
    Né, a mio avviso, sotto tale profilo possiamo far retroagire gli effetti del pignoramento al sequestro, proprio perché l'esecuzione è iniziata con la conversione, sicché che si dovrà tener conto della natura della comunione (legale ovvero ordinaria).
    A parte il fatto che quando ho trascritto il sequestro (23 marzo 2013) non conoscevo gli insegnamenti di Cass. 14 marzo 2013, n. 6575 e, comunque, dubito che, quand'anche fosse, trattandosi di un orientamento in quel momento non consolidato, avrei avuto il "coraggio" di trascrivere anche contro il coniuge non debitore.
    A parte questo, il sequestro conservativo è pur sempre un mero strumento di cautela rispetto alla fruttuosità del diritto di credito, ma non è mai un atto esecutivo benché ne rappresenti lo strumento di (futura) attuazione.
    Infine, ed a tutto voler concedere, rimane pur sempre il fatto che la comunione per effetto della separazione tra i coniugi -al momento del pignoramento- non c'è più ed in questo e cioè, nella cessazione della comunione, nessun ruolo attivo ha avuto l'esecuzione. Mi spiego: non sarà la vendita coattiva a sciogliere la comunione, per cui avrebbero dovuto adottarsi tutti gli atti a garanzia del coniuge non debitore, in quanto la comunione legale si è sciolta per effetto della separazione dei coniugi, avvenuta prima della vendita, anzi prima del pignoramento, sicché non si pone il problema -che è alla base dell'orientamento della Cassazione per scongiurarne gli effetti - del subentro di un terzo (l'acquirente dell'immobile) nella comunione legale dei coniugi.
    Né, infine, rispetto alla improcedibilità del pignoramento, può assumere un ruolo l'assegnazione al coniuge non debitore della casa coniugale, incidendo questa sulla commerciabilità del bene. Peraltro, si tratta di formalità trascritta dopo il sequestro ed in forza di omologazione di una separazione consensuale e non di trascrizione di provvedimento emesso in un procedimento di separazione giudiziale di coniugi.
    Grato di un vostro parere in merito sulla questione della improcedibilità del pignoramento e sul ruolo che eventualmente (in caso di valutazione di improcedibilità) può giocare sulla sorte di esso, il fatto che il creditore intervenuto ha titolo ed iscrizione ipotecaria anche contro il coniuge del "mio" debitore.
    (Avv. Alfredo Tacchetti)
    • Zucchetti SG

      24/08/2022 11:34

      RE: Pignoramento e comunione legale dei coniugi

      Condividiamo parzialmente le deduzioni svolte, anche se, per le ragioni che proveremo ad esplicitare, riteniamo comunque che la procedura possa seguire regolarmente il suo corso, come procedura esecutiva avente ad oggetto la quota di un bene in comunione ordinaria.
      A nostro avviso occorre muovere dalla premessa per cui, se non abbiamo male inteso, l'immobile risultava intestato pro quota, cioè nella misura di 1/2, in capo a ciascuno dei coniugi (nella domanda si fa riferimento alle risultanze "catastali", ma immaginiamo che ci si intendesse riferire alle risultanze "ipocatastali").
      Se così fosse, il principio dell'autonomina della nota di trascrizione consente di affermare che il sequestro, anche se il bene fosse stato acquistato da uno o entrambi i coniugi in regime di comunione (con la conseguenza che avrebbe dovuto trascriversi contro il debitore sull'intero e non sulla quota, come insegnato da Cass. sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575, con affermazioni ribadite da Cass., sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2047) risulterebbe correttamente trascritto sulla quota di ½, in aderenza alla nota di trascrizione del titolo di provenienza.
      Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione di un atto sulla sua base, il contenuto della pubblicità - notizia è solo quello da essa desumibile, e su chi della notizia si avvale non incombe alcun onere di controllo ulteriore (Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2005, n. 5002; Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2007, n. 5028). Dunque, "Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari" (Cass. Sez. III, 31 agosto 2009, n. 18892; Cass., 13 gennaio 2021, n. 376; Cass., 19 febbraio 2019, n. 4842; Cass., 21 maggio 2014, n. 11272; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3075).
      Se allora il titolo di acquisto fosse stato trascritto in capo ad entrambi i coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, il creditore sequestrante, nel trascrivere il provvedimento cautelare sulla quota di ½, ha legittimamente fatto affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari.
      Se invece l'acquisto fosse stato trascritto a favore del debitore per l'intero (anche ove accompagnato dalla indicazione del regime patrimoniale richiesta dall'art. 2659 c.c.), il sequestro (come il pignoramento) trascritto su una porzione sarebbe stato nullo per le ragioni indicate dalla citata Cass. 6575/2013.
      Certamente siamo dell'avviso per cui il vincolo pignoratizio sarebbe comunque salvo se, prima della trascrizione di quest'ultimo, fosse intervenuta una causa di scioglimento della comunione, come ad esempio la separazione personale dei coniugi (l'art. 191 c.c., dispone infatti espressamente che la comunione legale si scioglie per la separazione personale dei coniugi, espressione con la quale il codice si riferisce esclusivamente alla separazione giudiziale ed alla separazione consensuale, ex art. 150 c.c., restando irrilevante la sola separazione di fatto).
      In tal caso, infatti, il vincolo pignoratizio colpirebbe, correttamente, la quota; tuttavia va avvertito che la nullità del sequestro lo avrebbe reso inidoneo a svolgere la sua efficacia prenotativa, sicché, ad esempio, esso sarebbe risultato soccombente rispetto ad una iscrizione ipotecaria correttamente eseguita sull'intero ed iscritta prima dall'annotazione, eseguita a norma dell'art. 156 disp. att. c.p.c. a margine della trascrizione del sequestro.
      La conseguenza, nel caso di specie, sarebbe quella per cui il sequestro sarebbe cedevole rispetto al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, trascritto prima della trascrizione (rectius prima della annotazione) della conversione del sequestro in pignoramento,a norma dell'art. art. 337 sexies c.c., a mente del quale "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
    • Alfredo Tacchetti

      Fermo
      26/08/2022 17:17

      RE: Pignoramento e comunione legale dei coniugi

      Grazie per la puntualità della risposta e per lo spunto che mi avete dato muovendo dal principio di autonomia della nota di trascrizione.
      Con questa mio ulteriore intervento vado ad integrare la domanda originaria chiarendo il contenuto del titolo di provenienza e della nota di trascrizione che vi ha aderito.
      il titolo di provenienza che è un atto di compravendita, recita testualmente all'articolo 1: "Tizio vende e trasferisce ai coniugi Caio e Sempronia, i quali accettano ed acquistano in parti uguali ed indivise tra loro, la seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in ........".
      Dunque, nel titolo non si fa riferimento alla comunione legale ma solo ai coniugi Caio e Sempronia che acquistano, in pratica, 1/2 ciascuno pro indiviso, come riportato in visura catastale.
      la nota di trascrizione, redatta ante sistema meccanizzato così testualmente recita: " Nota di trascrizione dell'atto di compravendita rogato in data ...... dal Notaio ............rep ........, in corso di registrazione A FAVORE:
      Caio , nato a a.........; Sempronia , nata a ......... - coniugi in regime di comunione legale dei beni. CONTRO: Tizio.
      Con l'atto predetto Tizio vende e trasferisce ai coniugi Caio e Sempronia che accettano in parti uguali ed indivise tra loro, la seguente porzione immobiliare facente parte .......".
      Orbene, sia il titolo che la nota di trascrizione ci dicono che l'immobile pignorato risulta intestato pro quota e cioè nella misura di 1/2 in capo a ciascuno dei coniugi. Tuttavia la nota precisa il regime di comunione legale e, dunque, vi chiedo -alla luce dei chiarimenti che ho apportato- se la trascrizione del sequestro da me fatta sulla quota di 1/2 del debitore sia corretta.
      Inoltre, quando voi dite che il vincolo pignoratizio sarebbe comunque salvo se prima della trascrizione di quest'ultimo fosse intervenuto lo scioglimento della comunione, all'annotazione della sentenza di condanna e, dunque, alla conversione in pignoramento (successiva, invece alla causa di scioglimento della comunione), non alla trascrizione del sequestro, giusto?
      Quando voi dite che il sequestro se trascritto illegittimamente sarebbe cedevole rispetto alla successiva trascrizione dell'assegnazione della casa comunale in quanto a sua volta anteriore alla conversione, intendete dire che il pignoramento sarebbe improcedibile o -come a me pare- che l'assegnazione sarebbe opponibile alla procedura e dunque all'acquirente dell'immobile, con il risultato che il bene è comunque commerciabile e pertanto vendibile, ma sarebbe meno appetibile per il mercato?
      Un ultimo quesito.
      Accennavo nel mio primo intervento che nella procedura è intervenuto un creditore ipotecario che avrebbe titolo oltre che contro il mio debitore anche contro il coniuge che non è mio debitore. a Vostro avviso se detto creditore procedesse al pignoramento contro il coniuge e le due procedure fossero riunite, sarebbero sanate eventuali illegittimità del mio sequestro la cui trascrizione non avrebbe tenuto conto della comunione legale dei coniugi menzionata in nota di trascrizione della compravendita?
      grazie ancora
      Avv. Alfredo Tacchetti
      • Zucchetti SG

        28/08/2022 09:49

        RE: RE: Pignoramento e comunione legale dei coniugi

        Nelle note di trascrizione (quadro C) viene indicato, a proposito dei soggetti "a favore" dei quali l'atto viene trascritto, la quota trasferita, per cui se nulla fosse stato detto (nel senso che l'acquisto è stato indicato, nel predetto quadro, per la quota di ½ oppure 500/1000), e si tratti di trasferimento successivo alla riforma del diritto di famiglia (che, come noto, ha introdotto, quale regime "ordinario", quello della comunione legale), riteniamo che il sequestro andasse trascritto 1/1, perché l'espressione "parti uguali indivise" (ci pare di aver capito che questa espressione è riportata nella nota di trascrizione) non necessariamente vuol dire "un mezzo ciascuno" soprattutto in difetto della corrispondente indicazione nel quadro C.
        Con riferimento alla salvezza del pignoramento, intendevamo dire che esso a nostro avviso è salvo se, nel momento in cui è stato trascritto (e cioè nel momento in cui è stata annotata la conversione), la comunione si era già sciolta, poiché in questo caso avremo un pignoramento che, correttamente, colpisce la quota di cui effettivamente il debitore esecutato è titolare, e cioè la quota di ½.
        A proposito dell'assegnazione della casa coniugale trascritta dopo il sequestro (illegittimamente trascritto) ma prima del pignoramento, intendevamo affermare che il provvedimento di assegnazione sarebbe in quel caso opponibile alla procedura, la quale tuttavia potrebbe regolarmente seguire il suo corso, poiché la trascrizione del provvedimento di assegnazione non riverbera i suoi effetti sulla validità del pignoramento ma sul piano della opponibilità o meno del provvedimento alla procedura, e dunque all'assegnatario.
        Con riferimento all'ultimo quesito, osserviamo che un pignoramento successivamente trascritto (anche) contro l'altro coniuge non sanerebbe un eventuale illegittimo sequestro, atteso che si tratterebbe di una sanatoria ex post che non potrebbe far retroagire gli effetti prenotativi del sequestro, poiché gli effetti prenotativi delle trascrizioni, laddove previsti, (si pensi alla efficacia prenotativa di una domanda giudiziale) si producono solo nei casi ed alle condizioni previste dalla legge.