Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

trascrizioni

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    05/02/2021 23:24

    trascrizioni

    l'immobile ogg. dell'esecuzione è stato acquisito con usucapione -attraverso accordo di mediazione e passaggio notarile-
    da visura risulta precedente a questa trascrizione di acquisto, sentenza di fallimento e alcune ipoteche,(l'acquirente accetta con gravami)
    al momento dell'atto il fallimento era già chiuso ma persisteva l'iscrizione in conservatoria.
    Vi chiedo se il successivo atto(usucapione) e annotazione nonostante il perdurare dell'annotazione fallimentare (seppur senza effetto) possa annullare l'atto e quindi l'acquisto del bene , e ritenere l'esecuzione nulla.
    grazie
    sppp
    • Zucchetti SG

      09/02/2021 06:57

      RE: trascrizioni

      A nostro avviso no.
      Per comprendere le ragioni del nostro convincimento occorre prendere le mosse dalla lettura dell'art. 44, comma primo, l.fall., a norma del quale "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori".
      È opinione condivisa in dottrina che quella sancita dall'art. 44 l.fall. sia una inefficacia relativa, operante cioè nei confronti del fallimento ma non nei confronti del fallito, che resta vincolato di fronte ai terzi di modo che l'atto giuridico compiuto dal fallito conserva la sua validità, temporaneamente paralizzata dalla pendenza della procedura esecutiva. La norma trova il suo completamento nell'art. 45, ai sensi del quale le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, ove compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori, ed è a sua volta declinazione del principio dello "spossessamento fallimentare", previsto in via generale dall'art. 42 l.fall.
      Dunque, l'inefficacia di cui all'art 44 opera sul piano della opponibilità del trasferimento alla massa, ma non dispiega i suoi effetti in punto di validità dell'atto medesimo.
      Sotti questo profilo è allora evidente che la disciplina fallimentare e quella del codice civile sono sintoniche, poiché anche in sede di esecuzione individuale l'art. 2913 c.c., prevede che "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". Detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati, con un divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
      In definitiva, poiché l'acquisto è valido, poiché l'acquisto per usucapione è un acquisto a titolo originario (Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792), e poiché non è configurabile in capo all'usucapiente, alcun onere volto a rendere opponibile il suo acquisto, che non soggiace al regime pubblicitario che gli artt. 2644 e ss riservano agli altri trasferimenti immobiliari, in quanto l'art. 2651 c.c. dispone al riguardo una forma di trascrizione (della sentenza, e non anche della domanda) priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario" (Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 1999 n. 13184) il fatto che sul bene risultasse trascritta una sentenza di fallimento è irrilevante.