Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

esecuzione immobiliare - opposizione di terzo- riassunzione procedura esecutiva

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    12/06/2021 10:05

    esecuzione immobiliare - opposizione di terzo- riassunzione procedura esecutiva

    Buongiorno,
    vengo a porre il seguente quesito.
    A seguito della proposizione dell'esecuzione immobiliare da parte di un creditore ipotecario, veniva proposta opposizione di terzo 619 c.p.c. all'esito della quale veniva concessa la sospensione della procedura esecutiva.
    Il creditore instaurava il giudizio di merito, che veniva rigettato in primo grado ed accolto in secondo grado, nel senso che la Corte d'Appello rigettava l'opposizione di terzo. Nelle more il terzo proponeva Ricorso per Cassazione ed il creditore rituale Controricorso.

    Ciò detto, il creditore ipotecario riassumeva la procedura esecutiva nel rispetto dell'articolo 627 cpc ed il terzo si opponeva affermando che non essendo passata in giudicato la sentenza afferente la materia dell'usucapione la procedura non doveva riprendere atteso che comunque l'usucapione costituisce un acquisto a titolo originario.
    Mi chiedo e Vi chiedo, a prescindere dai motivi di tutela dell'appetibilità del bene immobiliare e di conservazione del prezzo, se effettivamente l'eventuale accertamento dell'acquisto tramite usucapione potrebbe travolgere o meno il decreto di trasferimento medio tempore emesso?
    In sintesi la sentenza di usucapione prevale sull'esecuzione immobiliare?
    • Zucchetti SG

      14/06/2021 10:28

      RE: esecuzione immobiliare - opposizione di terzo- riassunzione procedura esecutiva

      I rapporti tra usucapione e pignoramento sono assai tormentati.
      In giurisprudenza prevale, sulla scorta dei tradizionali caratteri dell'acquisto (a titolo originario) per usucapione, l'affermazione di ritenere prevalente l'acquisto dell'usucapiente sul diritto del creditore pignorante, e ciò in ragione proprio della considerazione per cui l'acquisto per usucapione è acquisto a titolo originario, come tale indipendente tanto dall'anteriore titolarità del bene in capo al debitore, quanto dalle vicende giuridiche che lo hanno interessato.
      In primo luogo si argomenta intorno alla natura dell'acquisto per usucapione. A tal proposito si osserva che se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell'usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario per effetto della efficacia retroattiva dell'usucapione, aggiungendosi che, se si ammettesse che l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi dell'usucapione fosse valida nei confronti dell'usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa avrebbe l'effetto di paralizzarla, se non addirittura eliminarla. (Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792, ed il richiamo da essa compiuto a Cass. civ., 15 maggio 1925).
      Su altro versante, nel ricostruire il dato codicistico, si sottolinea che la tesi della prevalenza dell'acquisto per usucapione sia stata il frutto di una precisa scelta del legislatore. La stessa Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792 ricorda come nel progetto preliminare al codice civile, "l'art. 365 disponeva la salvezza dei "diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda o eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva", e ciò in vista dell'iniquità di una soluzione "che sacrifica coloro che acquistano da chi aveva il potere di disporre di fronte a coloro che acquistano da chi a quel momento tale potere non aveva...". Questa disposizione tuttavia venne soppressa in sede di stesura del testo definitivo del codice, osservandosi che essa "avrebbe annullato praticamente l'efficacia dell'usucapione, poiché avrebbe costretto colui che ha usucapito ad iniziare in ogni caso un giudizio per l'accertamento del suo acquisto, per evitare il pericolo che, malgrado l'avvenuta usucapione, l'ex dominus potesse ancora costituire diritti sulla cosa". Così la Relazione del Guardasigilli (n. 1074), ove si aggiungeva come con tale disposizione le esigenze della pubblicità avrebbero annullato un'altra fondamentale esigenza, che è quella di non attenuare l'efficacia dell'usucapione, la quale resta sempre il mezzo migliore per rimediare alle inevitabili lacune del nostro sistema di pubblicità.
      Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione è fermo nel ritenere che l'usucapiente non avrebbe alcun onere di trascrivere la domanda di usucapione (e la relativa sentenza) prima della trascrizione del pignoramento o della iscrizione ipotecaria al fine di renderla opponibile al creditore pignorante, in quanto detta domanda non rientrerebbe tra quelle contemplate dall'art. 2915, comma secondo, c.c. poiché, proprio in considerazione della natura dell'acquisto per usucapione, il codice avrebbe compiuto una precisa scelta di campo nel rendere insensibile l'acquisto per usucapione agli effetti della disciplina della trascrizione come modo di risoluzione dei conflitti tra acquirenti del medesimo bene. In questi termini si esprime la giurisprudenza, "non essendo configurabile alcun onere di pubblicità a carico dell'usucapiente, in quanto l'art. 2651 c.c. dispone al riguardo una forma di trascrizione (della sentenza, e non anche della domanda) priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario" (Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 1999 n. 13184).
      Così ricostruito il dato normativo sul versante strettamente sostanziale, occorre verificare in quali termini la medesima questione si ponga sotto un profilo di tipo processuale.
      Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668, ha affermato che "In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.
      Ciò detto, il dato normativo deve essere ulteriormente arricchito con il riferimento all'art. 187-bis disp. att. c.p.c., il quale prevede che "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti".
      Sulla scorta di questa norma riteniamo che l'acquisto dell'aggiudicatario rimane fermo, e se l'acquirente dovesse subire l'evizione della cosa, troverà applicazione l'art. 2921, a norma del quale "L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese". Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, "consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.