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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Pignoramento ed eredità giacente
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Omar Corradi
Latina10/04/2026 15:07Pignoramento ed eredità giacente
Buongiorno
vi sottopongo una questione procedurale sorta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare di cui sono nominato custode.
Il debitore esecutato, in vita, aveva donato i propri beni immobili agli eredi. Il creditore procedente – un fallimento – ha esperito con successo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (o art. 67 l.fall.), ottenendo una pronuncia di inefficacia relativa dell'atto di donazione, con effetti limitati alla massa fallimentare. Di conseguenza, i beni sono rimasti catastalmente intestati agli eredi donatari.
Successivamente, il debitore è deceduto. Gli eredi hanno rinunciato all'eredità, determinando così l'apertura di una situazione di eredità giacente. Il fallimento creditore ha quindi ottenuto la nomina di un **curatore dell'eredità giacente** ex art. 528 c.c. e ha notificato il precetto a quest'ultimo.
In sede di pignoramento, tuttavia, l'atto è stato notificato **esclusivamente agli eredi nella loro qualità di terzi pignorati** (in quanto intestatari catastali del bene per effetto della donazione), e **non al curatore dell'eredità giacente**, benché quest'ultimo fosse già stato nominato e avesse ricevuto il precetto.
Ritenete che sussistano profili di **nullità del pignoramento** – o comunque vizi procedurali rilevanti – derivanti dall'omessa notifica al curatore dell'eredità giacente?
In particolare:
1. Il curatore dell'eredità giacente, una volta nominato e destinatario del precetto, doveva essere necessariamente parte anche del pignoramento?
2. La notifica agli eredi rinuncianti, in qualità di meri terzi pignorati, è sufficiente a garantire la regolarità della procedura, oppure si configura una nullità per vizio di notificazione a soggetto non legittimato?
3. Esistono precedenti giurisprudenziali o orientamenti dottrinali specifici su questo punto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/04/2026 08:14RE: Pignoramento ed eredità giacente
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che il pignoramento sia nullo.
A norma dell'art. 528 c.c. l'eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità, oppure quando non è ancora noto l'erede.
In questi casi si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso.
Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell'eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell'art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio. In questo modo, poiché il curatore è dotato anche della legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi che interessino i beni ereditari, l'esecuzione può essere promossa nei suoi confronti.
Orbene, nominato il curatore dell'eredità giacente, il pignoramento andava eseguito nei confronti di costui, e non nei confronti degli eredi, che peraltro tali non sono per non aver accettato l'eredità.
Nella fattispecie posta, è come se il pignoramento da eseguirsi contro Tizio sia stato posto in essere contro Caio.
In questo caso, all'evidenza, il pignoramento è illegittimo.
Così si è espressa, ad esempio, Cass. n. 34075 del 23/12/2024 con riferimento ad un pignoramento trascritto nei confronti del trust, anziché del trustee, osservando che "Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta".
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