Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento ed eredità giacente

  • Omar Corradi

    Latina
    10/04/2026 15:07

    Pignoramento ed eredità giacente

    Buongiorno

    vi sottopongo una questione procedurale sorta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare di cui sono nominato custode.

    Il debitore esecutato, in vita, aveva donato i propri beni immobili agli eredi. Il creditore procedente – un fallimento – ha esperito con successo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (o art. 67 l.fall.), ottenendo una pronuncia di inefficacia relativa dell'atto di donazione, con effetti limitati alla massa fallimentare. Di conseguenza, i beni sono rimasti catastalmente intestati agli eredi donatari.

    Successivamente, il debitore è deceduto. Gli eredi hanno rinunciato all'eredità, determinando così l'apertura di una situazione di eredità giacente. Il fallimento creditore ha quindi ottenuto la nomina di un **curatore dell'eredità giacente** ex art. 528 c.c. e ha notificato il precetto a quest'ultimo.

    In sede di pignoramento, tuttavia, l'atto è stato notificato **esclusivamente agli eredi nella loro qualità di terzi pignorati** (in quanto intestatari catastali del bene per effetto della donazione), e **non al curatore dell'eredità giacente**, benché quest'ultimo fosse già stato nominato e avesse ricevuto il precetto.

    Ritenete che sussistano profili di **nullità del pignoramento** – o comunque vizi procedurali rilevanti – derivanti dall'omessa notifica al curatore dell'eredità giacente?

    In particolare:
    1. Il curatore dell'eredità giacente, una volta nominato e destinatario del precetto, doveva essere necessariamente parte anche del pignoramento?
    2. La notifica agli eredi rinuncianti, in qualità di meri terzi pignorati, è sufficiente a garantire la regolarità della procedura, oppure si configura una nullità per vizio di notificazione a soggetto non legittimato?
    3. Esistono precedenti giurisprudenziali o orientamenti dottrinali specifici su questo punto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/04/2026 08:14

      RE: Pignoramento ed eredità giacente

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che il pignoramento sia nullo.
      A norma dell'art. 528 c.c. l'eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità, oppure quando non è ancora noto l'erede.
      In questi casi si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso.
      Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell'eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell'art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio. In questo modo, poiché il curatore è dotato anche della legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi che interessino i beni ereditari, l'esecuzione può essere promossa nei suoi confronti.
      Orbene, nominato il curatore dell'eredità giacente, il pignoramento andava eseguito nei confronti di costui, e non nei confronti degli eredi, che peraltro tali non sono per non aver accettato l'eredità.
      Nella fattispecie posta, è come se il pignoramento da eseguirsi contro Tizio sia stato posto in essere contro Caio.
      In questo caso, all'evidenza, il pignoramento è illegittimo.
      Così si è espressa, ad esempio, Cass. n. 34075 del 23/12/2024 con riferimento ad un pignoramento trascritto nei confronti del trust, anziché del trustee, osservando che "Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta".
    • Fiorella Sangiovanni

      Crema (CR)
      15/05/2026 09:54

      RE: Pignoramento ed eredità giacente

      Mi permetto di inserirmi nel forum per porre una questione collegata.
      Allo studio è stata delegata una procedura esecutiva immobiliare in cui il pignoramento è stato notificato e trascritto contro il curatore dell'eredità giacente.
      Il decreto di nomina tuttavia non è stato trascritto.
      Mi viene il dubbio che, al momento della trascrizione del decreto di trasferimento, vi possano essere problemi nella continuità della catena delle trascrizioni.
      Mi chiedo poi se il decreto debba poi esser trascritto contro il defunto o contro la curatela.
      Ringrazio per i chiarimenti.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        16/05/2026 15:24

        RE: RE: Pignoramento ed eredità giacente

        Nel rispondere alla domanda premettiamo che, come noto, il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.).
        Secondo autorevole dottrina i trasferimenti immobiliari eseguiti dal curatore dell'eredità giacente, andrebbero trascritti contro il de cuius (non potendosi trascrivere né contro l'erede, che non esiste, né contro l'eredità giacente, che non è un'entità giuridica autonoma, munita di propria soggettività, né contro il curatore, che non avrebbe veste per figurare nei registri immobiliari quale alienante), precisandosi che nel quadro D della nota che il trasferimento è stato compiuto dal curatore, al fine di giustificare la presenza di una trascrizione eseguita dopo la morte del de cuius.
        Se si segue questa impostazione occorrerebbe operare in questo modo anche per il decreto di trasferimento, trascrivendolo contro il defunto ed indicando nella Sezione D della nota che esso è stato effettuato in danno del curatore dell'eredità giacente.
        Per seguire questa tesi, tuttavia, occorrerebbe che a monte il pignoramento venisse trascritto contro il de cuius (precisandosi, sempre nel quadro D, che esso viene compiuto in danno del curatore dell'eredità giacente).
        Altra possibile ricostruzione è invece quella di ritenere che il pignoramento debba essere trascritto contro il curatore, ed in questo caso, all'evidenza, contro il curatore andrebbe trascritto anche il decreto di trasferimento.
        Orbene, poste queste premesse, e venendo al caso di specie, riteniamo che per sanare la situazione e ripristinare la continuità delle trascrizioni occorrerebbe prospettare la situazione al giudice, il quale potrebbe assegnare alla parte che vi abbia interesse un termine per trascrivere il decreto di nomina del curatore, e ripristinare così la continuità delle trascrizioni, allo stesso modo in cui, secondo Cass. 26 maggio 2014, n. 11638 è possibile ripristinare la continuità delle trascrizioni quando l'esecutato o uno dei suoi danti causa abbia acquistato il bene sottoposto ad esecuzione in forza di successione mortis causa non trascritta.