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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
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Giovanna Antonini
AVEZZANO (AQ)14/04/2023 19:20Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Gentilissimi,
in riferimento all'art.596 cpc srecita :"....Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni....."
Mi domando quindi se per Comunicazione della data di udienza e trasmissione del Progetto si debba intendere Notifica tramite Ufficiale Giudiziario o qualsiasi altra modalità (Pec...).
Grazie per la disponibilità
Cordiali saluti
Giovanna Antonini
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Zucchetti Software Giuridico srl
17/04/2023 15:58RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Nella formulazione risultante delle modifiche apportate dal d.lgs 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) l'art. 596 c.p.c. prevede che "il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione".
Aggiunge che nei successivi 10 giorni "il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato".
A questo punto "Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione".
La norma non prevede alcuna forma speciale di comunicazione dell'audizione delle parti, sicché deve applicarsi il principio delle libertà delle forme.
Ciò detto, è evidente che il professionista delegato dovrà avere cura di scegliere un mezzo che gli garantisca la possibilità di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'onere di convocazione, sicché dovrà essere sua premura utilizzare strumenti utili a questo fine, come la pec o la raccomandata.
Aggiungiamo che, tuttavia, ove l'ordinanza di vendita abbia prescritto a questo fine specifiche modalità, le stesse dovranno essere osservate non tanto ai fini della validità della comunicazione (per la quale è sufficiente che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come richiesto dall'art. 156, comma terzo, c.p.c.) quanto ai fini del rispetto delle prescrizioni del giudice, cui il delegato è tenuto.-
Lisa Prosperi
Roseto degli Abruzzi (TE)30/05/2023 13:51RE: RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Buon pomeriggio,
in merito alle novità apportate, incluse le modifiche all'art.596 cpc, dal d.lgs 149/2022 si chiede conferma che si applicano alle procedure avviate dal 28/02/2023. Pertanto, se ad oggi sto procedendo al deposito del progetto di riparto posso applicare la precedente versione e quindi la comunicazione alle parti può esser fatta con il mero deposito in cancelleria del progetto.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
01/06/2023 05:29RE: RE: RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Alla fattispecie descritta nella domanda non si applicano le disposizioni della "Riforma Cartabia".
L'art. 1, comma 380 della Legge di Bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss. D.lgs. n. 149/2022 anticipando l'operatività della riforma al primo marzo 2023, anziché al 30 giugno 2023 confermando che la previsione normativa si applicherà solamente ai procedimenti introdotti a partire da tale data.
Viceversa, per i procedimenti pendenti, si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti.
Per i precetti, le nuove norme valgono per quelli notificati a partire dal primo marzo 2023.
Nel dettaglio, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
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Angela Daniela Bonomo
Gioiosa Marea (ME)15/09/2025 17:00RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Buongiorno a tutti,
intervengo nella discussione per sottoporvi una questione che riguarda le procedure esecutive avviate dopo settembre 2023, quindi soggette alla riforma Cartabia.
Mi riferisco, in particolare, all'obbligo per il professionista delegato di comunicare l'audizione ex art. 596 c.p.c. anche al debitore esecutato.
La domanda è: qualora il debitore non risulti costituito nel processo esecutivo e non sia titolare di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, in che modo il professionista deve procedere alla notifica dell'avviso di audizione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/09/2025 07:03RE: RE: Comunicazione Udienza Approvazione Proposta Progetto Distribuzione
Per rispondere alla domanda occorre prendere in considerazione le modifiche D.Lgs. n 164 del 31 ottobre 2024.
La norma prevede che con l'atto di pignoramento il debitore deve essere avvertito anche della possibilità di:- indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi;
- eleggere un domicilio digitale speciale;
- effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente, con l'avviso che in difetto le comunicazioni si eseguiranno in cancelleria, "salvo quanto previsto dall'art 149-bis", per cui:
- quando il debitore abbia eletto un domicilio (fisico o digitale) le notificazioni e le comunicazioni andranno lì eseguite;
- quando l'elezione di domicilio manchi le notificazioni le comunicazioni si eseguono in cancelleria, a meno che il debitore sia soggetto per il quale la legge preveda l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, o si tratta di soggetto che ha eletto domicilio digitale ex art. 3-bis, comma 1-bis del CAD, nel qual caso esse andranno lì eseguite.
(Cass. civ., sez. III, 12.4.2011., n. 8408), ma è evidente che l'omissione dell'invito impedisce le comunicazioni e le notificazioni in cancelleria, con la conseguenza che esse dovranno compiersi nelle forme prescritte dagli artt. 136 ss. c.p.c.
Sulla base delle premesse svolte è possibile trarre una prima conclusione.
Al fine di verificare il luogo presso cui deve essere comunicato il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione ed approvazione del piano di riparto è necessario preliminarmente verificare:-
- se l'atto di pignoramento conteneva l'invito di cui all'art. 492, comma secondo, citato;
- se il debitore ha effettuato la dichiarazione di elezione di domicilio.
Se invece questa dichiarazione non fosse intervenuta occorre esaminare l'atto di pignoramento per verificare se esso conteneva l'invito di cui si è detto.
Se l'invito fosse stato formulato, la comunicazione potrà essere validamente eseguita mediante deposito in cancelleria, non avendo il debitore un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi..
In caso contrario occorrerà procedere ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c., e dunque:-
- ricercare la residenza del debitore ed eseguire presso quell'indirizzo la comunicazione;
- nel caso di irreperibilità della residenza attuale, la comunicazione dovrà essere compiuta presso l'ultima residenza conosciuta;
- infine ove neppure questa fosse nota dovrà procedersi presso il comune di nascita.
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