Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento contro il terzo proprietario.

  • Daniela De Angelis

    Roma
    18/10/2022 21:49

    Pignoramento contro il terzo proprietario.

    Salve. Ho un dubbio.
    In caso di pignoramento avente ad oggetto un bene dato in ipoteca prima di essere alienato a terzi, e nell'ipotesi che il terzo acquirente sia coniugato in regime di comunione legale (e il bene stesso possa ritenersi rientrare nella comunione), il precetto ed il pignoramento vanno notificati ad entrambi i coniugi? E nel caso vengano notificati solo ad uno, l'altro che rimedi ha? Può spiegare una opposizione oppure può solo pretendere la metà del ricavato? E, ancora, il creditore che abbia notificato precetto e pignoramento ad uno solo può, in corsa, addrizzare il tiro e notificare anche all'altro?
    • Zucchetti SG

      20/10/2022 13:18

      RE: Pignoramento contro il terzo proprietario.

      Il tema del pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi è stato certamente, uno dei più discussi della materia esecutiva.
      Su di esso è intervenuta la sentenza n. 6575 pronunciata dalla sezione terza della Corte di Cassazione il 14 marzo 2013 (seguita poi da Cass., sez. II, ord. 24 gennaio 2019, n. 2047).
      La Corte muove dalla premessa secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari in solido di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa nella misura dell'intero, e nella quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Cass., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia. La Corte ricorda inoltre che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, peraltro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo modificare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi se annotati a margine dell'atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
      Sulla scorta di tali premesse i giudici di legittimità ritengono che il pignoramento dei beni in comunione debba essere eseguito (per il credito personale verso uno solo dei coniugi)sull'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi).
      Da tanto consegue la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona con la pronuncia del decreto di trasferimento), con diritto del coniuge non debitore ad ottenere la metà del ricavato, al lordo delle spese di procedura.
      In questa procedura il coniuge va dunque considerato come soggetto passivo, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
      La Corte conclude, quindi, affermando il seguente principio di diritto: "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".
      Alla luce dunque degli approdi della giurisprudenza può dirsi che:
      • Il bene facente parte della comunione legale dei beni deve essere pignorato per l'intero anche se ad agire è il creditore particolare del coniuge.
      • Il pignoramento deve essere notificato ad entrambi i coniugi, perché anche il coniuge non debitore è soggetto passivo dell'esecuzione, pur non essendo personalmente obbligato.
      • La documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
      • Dovrà essere notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
      • Sarà necessario verificare che nella perizia di stima sia dato conto anche delle formalità pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali ecc.) trascritte contro il coniuge del debitore, le quali dovranno essere cancellate con il decreto di trasferimento.
      • La metà del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposta al coniuge non obbligato, senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.
      • Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare un atto di intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, c.p.c., che come noto riconosce al debitore quanto sopravanza dalla distribuzione del ricavato.
      Se questi oneri non sono osservati nei confronti del coniuge non obbligato, costui, come il debitore, avrà a disposizione il rimedio della opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., fermo restando che a nostro avviso le nullità sono sanate se il creditore provvede "in corsa".
      • Daniela De Angelis

        Roma
        20/10/2022 15:12

        RE: RE: Pignoramento contro il terzo proprietario.

        Innanzitutto Vi ringrazio.
        Volevo però precisare che conoscevo l'orientamento giurisprudenziale da Voi richiamato; tuttavia, nell'ipotesi di mio interesse, vi è la particolarità che nessuno dei due coniugi è obbligato; gli stessi però sono comproprietari del bene ipotecato oggetto dell'esecuzione, per un debito altrui.
        Dunque, per un verso, mi sembrerebbe quanto meno singolare che si possa sorvolare sulla mancata notifica del precetto e del pignoramento all'altro coniuge (E/o che tali mancanze possano essere recuperate "in corsa") e, per altro verso, che si possa disporre che metà del ricavato vada al coniuge "escluso", posto che di fatto la propria situazione è identica a quella dell'altro coniuge obbligato a subire gli effetti dell'espropriazione. Riterrei, infine, che il rimedio a sua disposizione potrebbe essere, addirittura, una opposizione di terzo.
        Resto in attesa di conoscere le Vostre considerazioni in proposito e ringrazio.
        • Zucchetti SG

          21/10/2022 09:40

          RE: RE: RE: Pignoramento contro il terzo proprietario.

          Manteniamo ferme le conclusioni cui siamo giunti, anche se la pertinente richiesta di precisazioni ci suggerisce di chiarire un dato che avevamo dato per sottinteso.
          Il dato è che l'acquisto, da parte dei coniugi o di uno dei coniugi in regime di comunione, di un bene precedentemente gravato da ipoteca, non consente all'altro coniuge di pretendere la metà del ricavato, poiché lo impedisce l'art. 2808 c.c., il quale consente al creditore ipotecario di espropriare il bene "anche in confronto del terzo acquirente … e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione".
          Dunque, il coniuge dell'acquirente non potrà chiedere la metà del ricavato, poiché tutto il ricavato dalla vendita è destinato al creditore ipotecario.
          In questa esecuzione detto coniuge non è terzo ma esecutato, poiché, come affermato da cass. 6575/2013, nella comunione legale i coniugi sono titolari in solido di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa nella misura dell'intero, ricavando da questa premessa il precipitato per cui il coniuge va dunque considerato come soggetto passivo, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato.
          Se dunque il coniuge è esecutato non debitore (e nel caso prospettato entrambi sono esecutati non debitori poiché il creditore ipotecario ha certamente pignorato il bene nelle forme dell'art. 602 e ss c.p.c.) è evidente che il rimedio a disposizione per far valere eventuali invalidità procedurali altro non è se non quello di cui all'art. 617 c.p.c..
          Sempre in tema di nullità e inesistenza dell'atto di pignoramento segnaliamo che secondo la giurisprudenza "il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento" (Così Cass., Sez. III, 12-6-2020, n. 11290). Specifichiamo, a proposito del precetto, che a nostro avviso non può essere dedotta la mera inesistenza della notificazione, dovendosi anche allegare il dato per cui ove la notificazione fosse intervenuta, l'esecutato avrebbe concretamente valutato la possibilità di adempiere, evitando dunque il pignoramento, essendo proprio questa la funzione del precetto, quella cioè di mettere in condizione l'esecutato di adempiere ed evitare dunque l'esecuzione.
          Aggiungiamo inoltre che, a proposito della inesistenza del pignoramento, la impossibilità di sanatoria (condivisibilmente affermata dalla pronuncia surrichiamata) legittimerebbe secondo alcuni la possibilità di dedurre il vizio oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
          Ribadiamo, infine, che secondo noi ove il pignoramento non sia stato notificato al coniuge dell'acquirente, la successiva notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del coniuge non obbligato sanerebbe il vizio. Si consideri, a tal proposito, che a norma dell'art. 561 il pignoramento successivo avente ad oggetto gli stessi beni, viene unito al primo.