Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Sostituzione del Delegato

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    12/02/2026 17:53

    Sostituzione del Delegato

    Buonasera, vi scrivo per porvi il seguente quesito:
    qualora nel giorno previsto per l'esperimento di vendita il Delegato fosse impossibilitato a presenziare, può delegare per l'incombente un avvocato collaboratore nella stessa esecuzione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/02/2026 09:25

      RE: Sostituzione del Delegato

      L'art. 591 bis c.p.c. indica dettagliatamente quali sono le attività delegabili al professionista, attività nel cui ambito egli gode di un relativo margine di autonomia, essendo vincolato solo alle direttive del Giudice: tuttavia, al fine di guidare l'attività del delegato, spesso nella ordinanza di delega sono esplicitati i criteri organizzativi e le scelte che devono essere compiute dal delegato di volta in volta nelle diverse situazioni che possono presentarsi, e questo al fine di predeterminare soluzioni omogenee ed evitare a monte possibili contestazioni.
      Si pone nella prassi la questione di stabilire se il professionista delegato debba procedere personalmente allo svolgimento dei suoi compiti e se possa avvalersi dell'ausilio di suoi collaboratori nell'adempimento della delega.
      Sul punto, occorre muovere dalla considerazione per cui la figura del delegato è quella di un libero professionista, e quindi di soggetto che verosimilmente organizza la sua attività con una struttura di risorse materiali ed umane, assumendosene il rischio e rispondendo delle sue attività.
      Questo implica certamente che il delegato possa avvalersi, per operazioni materiali, anche di personale di sua fiducia, purché – beninteso – si assuma in prima persona la titolarità ed il rischio dei risultati dell'operato dei suoi collaboratori. In questo caso non si avrà una subdelega, certamente vietata dai principi generali del diritto, ma di un normale avvalersi dell'opera materiale di soggetti legati al professionista delegato da rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato, che lasciano intatta la riferibilità al delegato.
      È tuttavia chiaro che si deve trattare di attività meramente materiali e marginali, normalmente riconducibili.
      Così, ad esempio, è da escludersi che il collaboratore del delegato proceda all'apertura delle buste ed all'esame delle offerte, mentre potrà occuparsi di consentire la visita del bene.
      Precisiamo ancora che l'incarico ha natura personale, fiduciaria, e la nomina è riservata in via esclusiva al Giudice dell'esecuzione, il quale può affidare l'incarico solo ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 179 ter disp att c.p.c..
      Manca inoltre nella materia delle esecuzioni individuali una norma che consenta al delegato di delegare a sua volta.
      Anche nella legge fallimentare, ove invece è espressamente prevista la delegabilità delle funzioni, la stessa è limitata e subordinata ad espressa autorizzazione del comitato dei creditori.