Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Distribuzione anticipata

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    27/01/2023 16:07

    Distribuzione anticipata

    La situazione è questa. C'è un'esecuzione con tre lotti. Viene venduto il primo lotto e il GE fa versare parte della somma ricavata al procedente con diritto di prelazione TUB, che si ritiene soddisfatto e si "ritira" dall'esecuzioni. Anche il delegato si "ritira" e subentra una nuovo delegato. Il GE però liquida al "vecchio delegato" le parcelle relativa alla vendita del primo lotto. Tutto ciò è corretto?
    • Zucchetti SG

      30/01/2023 07:10

      RE: Distribuzione anticipata

      A norma dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c. il compenso dovuto al professionista delegato è liquidato dal giudice dell'esecuzione secondo i criteri determinati da un apposito decreto del ministero della giustizia, il quale è il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, che appunto reca "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
      La norma, nel disciplinare i criteri di calcolo del compenso dovuto al professionista delegato, regola anche (all'art. 2 comma 8) l'ipotesi di estinzione della procedura senza aggiudicazione del bene, disponendo che in questi casi ai fini della liquidazione del compenso "si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima".
      Non trova invece posto nel dm 227/2015 il caso di rinuncia (o di revoca) dell'incarico.
      Orbene, nel silenzio della norma, riteniamo che nel caso di rinuncia il professionista delegato mantenga comunque il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta.
      Evidentemente, in ragione delle cause che l'hanno determinata, il giudice potrà procedere ad una riduzione del compenso medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma terzo, del citato D.M., il quale prevedeva che "tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento".
      Occorre tuttavia tenere presente che questa previsione è stata parzialmente annullata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato la Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7440.
      In essa si è affermato che se non è irragionevole la soglia massima di aumento del compenso, "occorre, di contro, rilevare che la previsione di una così elevata percentuale di riduzione del compenso potrebbe portare alla liquidazione di valori eccessivamente esigui in relazione al tenore dell'attività espletata. Ne consegue che, in parte qua, con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il decreto ministeriale impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato, ferma restando, ovviamente, la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, che tenga conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
      La pronuncia ha ritenuto illegittimo il decreto "con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%)", il che significa, evidentemente, che la riduzione del compenso non è ex se illegittima.
      • Francesco Bruni

        San Benedetto del Tronto (AP)
        31/01/2023 00:19

        RE: RE: Distribuzione anticipata

        Ma il procedente se si ritiene soddisfatto non dovrebbe rilasciare una dichiarazione del tipo "non ho più nulla da avere e pretendere"? Poi rimarrà "creditore intervenuto" fino alla fine dell'esecuzione visto che il processo esecutivo è un unicum e quindi dovrà essere convocato per il riparto finale potendo fare delle osservazioni?
        • Zucchetti SG

          04/02/2023 17:11

          RE: RE: RE: Distribuzione anticipata

          Il nostro codice non prevede che il creditore il quale "si ritira" (recte, deposita una dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 629 cpc) debba specificare le ragioni della rinuncia.
          Rinunciando agli atti non è più parte processuale, indipendentemente dalle ragioni per cui si è determinato in tal senso.