Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento immobiliare: errore nell'identificativo catastale dell'immobile poi non oggetto di trascrizione

  • Marco Severgnini

    Crema (CR)
    11/05/2026 19:04

    Pignoramento immobiliare: errore nell'identificativo catastale dell'immobile poi non oggetto di trascrizione

    Nella mia veste di Prof. Del. devo valutare la seguente fattispecie:
    il creditore procedente, all'interno dell'atto di pignoramento di più immobili censiti al catasto terreni, per mero errore materiale, indica erroneamente il mappale di uno dei beni .
    Essendosi avveduto dell'errore dopo la notificazione dell'atto ma prima della sua trascrizione, provvede a trascrivere l'atto di pignoramento su tutti gli altri beni correttamente indicati ma NON sull'identificativo errato.
    Poi, con l'iscrizione a ruolo della procedura espropriativa, il creditore deposita dichiarazione di rinuncia all'esecuzione sul bene erroneamente indicato nell'atto di pignoramento, dando atto di non aver nemmeno provveduto alla trascrizione del pignoramento medesimo su tale bene.
    Gli altri beni immobili pignorati risultano correttamente individuati e l'errore non genera incertezza sull'individuazione degli stessi. E' corretta la condotta del creditore? E ' possibile procedere alla vendita di tutti gli altri beni? Oppure, essendo tempestivamente intervenuta la scoperta dell'errore, sarebbe stata necessaria la notifica ai debitori di un atto di pignoramento in rettifica? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/05/2026 08:25

      RE: Pignoramento immobiliare: errore nell'identificativo catastale dell'immobile poi non oggetto di trascrizione

      A nostro avviso si può senz'altro procedere.
      Invero, il mappale indicato erroneamente nell'atto di pignoramento non è stato oggetto di successiva trascrizione. Questo avrebbe già consentito di procedere oltre per gli altri cespiti.
      Il fatto che poi il creditore abbia altresì rinunciato a quel bene, elimina ogni possibile incertezza.
      generale, osserviamo che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, un principio di economia processuale e di conservazione degli atti imporrebbe di salvare gli effetti del pignoramento quante volte esso, sebbene viziato per eccesso, in quanto avente ad oggetto una quota o un diritto di estensione maggiore rispetto a quello di cui il debitore è titolare, consenta la prosecuzione della procedura sulla porzione minore.
      Cass., 3 aprile 2015, n. 6833, ha affrontato, in particolare. il caso di un pignoramento cadente su una quota indivisa del bene maggiore di quella effettivamente in titolarità dell'esecutato, ritenendolo valido per la quota minore.
      In altri termini, il pignoramento c.d. in eccesso vitiatur sed non vitiat.
      • Marco Severgnini

        Crema (CR)
        13/05/2026 18:14

        RE: RE: Pignoramento immobiliare: errore nell'identificativo catastale dell'immobile poi non oggetto di trascrizione

        Ringrazio per il tempestivo ed esaustivo riscontro.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          14/05/2026 07:11

          RE: RE: RE: Pignoramento immobiliare: errore nell'identificativo catastale dell'immobile poi non oggetto di trascrizione

          Grazie a lei