Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Prededuzione ex art. 182 quarter

  • Cristina Treccani

    BRESCIA
    01/02/2021 11:20

    Prededuzione ex art. 182 quarter

    A seguito di erogazione di nuova finanza sia in sede di ammissione al C.P che in sede di omologa era stata prevista la prededuzione ex art. 182 quarter comma 2.
    Ora la società è fallita e il creditore ipotecario per la medesima somma richiede la prededuzione.
    Nel progetto di stato passivo come devo indicarla?

    E' una prededuzione privilegiata o chirografaria?

    E nel caso fosse privilegiata a che grado?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2021 20:01

      RE: Prededuzione ex art. 182 quarter

      In prededuzione, ma nell'ambito della stessa in chirografo. Presumiamo, infatti, che quando lei parla di creditore ipotecario intenda far riferimento ad ipoteca iscritta a garanzia di altri crediti.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Treccani

        BRESCIA
        02/02/2021 08:48

        RE: RE: Prededuzione ex art. 182 quarter

        L'istituto rogante la nuova finanza era anche l'istituto che godeva di privilegio ipotecario. La nuova finanza era stata erogata per permettere la manutenzione degli immobili e la loro messa in sicurezza. Infatti parte della nuova finanza è stata usata in sede di concordato per sistemare gli alloggi più disastrati, per attivare un contratto di vigilanza, per chiudere porte e finestre per impedire l'occupazione degli alloggi, ecc..
        Ora il valore di vendita degli immobili non sarà sufficiente neanche per onorare il debito ipotecario, ma il prestito successivo metterlo in prededuzione chirografaria (non verrà rimborsato) mi sembra eccessivo.
        Che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/02/2021 18:33

      RE: Prededuzione ex art. 182 quarter

      Prendiamo atto che, nella specie, il concetto di funzionalità dell'erogazione della domanda, di cui al secondo comma dell'art. 182 quater l. fall., è stato esteso ai finanziamenti effettuati per eseguire opere su un immobile, senza le quali probabilmente il debitore non avrebbe potuto accedere al concordato. Lei ha anche aggiunto che a credito restitutorio per questa nuova finanza è stata riconosciuta la prededuzione sia in sede di ammissione al concordato che in sede di omologa, per cui la natura prededucibile di detto credito, seppur ipoteticamente ancora discutibile, è difficile che venga posta in dubbio o addirittura negata, dato che sono state rispettate le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 182quater. Se si riconosce la prededuzione a questo credito, lo stesso, non risultando assistito da alcun privilegio, va considerato, come avevamo detto, in chirografo nell'ambito della categoria delle prededuzioni.
      A questo punto, se abbiamo ben capito lo stesso creditore che ha erogato questa nuova finanza in prededuzione, utilizzata per la manutenzione emessa in sicurezza di un immobile, ha un pregresso credito garantito da ipoteca sullo stesso immobile. Se questa è la situazione, la coincidenza dello stesso soggetto quale creditore di due crediti aiuta, ma per meglio rappresentare la situazione immaginiamo che si tratti di due creditori: A-che ha erogato la nuova finanza ex ar5t, 182quater, co, 2, e B, creditore ipotecario per un precedente mutuo.
      Chi va pagato per primo e con quali risorse?
      Poiché l'erogazione di nuova finanza non può essere considerata una spesa specifica da detrarre dal ricavato dell'immobile né una spesa generale della procedura da detrarre dall'intero attivo in proporzione (co. 3 art. 111ter l. fall.), ma costituisce l'assunzione di un nuovo debito contratto per poter accedere alla procedura concordataria, la fattispecie rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 111bis, l. fall., per il quale, "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Applicando questo principio alla fattispecie, lei deve certamente procedere al pagamento primariamente delle prededuzioni (poste al primo posto della graduatoria dall'art. 111) con l'intero ricavato mobiliare e immobiliare (depurati delle spese), ma tra il ricavato immobiliare non può comprendere quello derivato dai beni oggetto di ipoteca, che contribuisce solo al pagamento delle spese, ma non degli altri debiti. Di conseguenza se, come pare di capire, l'unico attivo è costituito dagli immobili ipotecati, questo , detratte le spese, va destinato ai creditori ipotecari iscritti sugli stessi, che sono preferiti, dalla norma citata di cui al secondo comma dell'art. 111bis l. fall. alle prededuzioni, anche se sarebbe più corretto dire che il ricavato dei beni ipotecati non partecipa al pagamento dei crediti prededucibili.
      Zucchetti Sg srl