Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

  • Annalisa Cancellaro

    Foggia
    08/07/2022 12:53

    TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

    IN UN CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' E' STATA PROPOSTA ANCHE LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA EX ART. 182-TER. E' STATA INOLTRATA LA DOCUMENTAZIONE ALL' UFFICIO COMPETENTE AG.ENTRATE CHE HA FATTO PERVENIRE LA CERTIFICAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO E QUELLO ERARIALE NON ISCRITTO. NESSUNA PROPOSTA DI TRANSAZIONE PREVIDENZIALE E' STATA INOLTRATA AGLI ENETI PREVIDENZIALI DA PARTE DEL DEBITORE.
    LA MIA DOMANDA E' QUESTA:
    STO SCRIVENDO LA RELAZIONE EX ART. 172, E NEL RISCONTRARE CHE IL DEBITORE NON HA INOLTRATO LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE PREVIDENZIALE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, DEVO CONSERARE I CREDITI PREVIDENZIALI ISCRITTI A RUOLO PER LA FORMAZIONE DEI CREDITORI INSERENDO ANCHE GLI ENTI PREVIDENZIALI OPPURE NEGARE L'ESTENSIONE DELLA TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA E QUINDI NON TENER CONTO DI QUESTO CREDITO PREVIDENZIALE?
    E ALTRO DUBBIO, SE LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE AGLI EPO NON PREGIUDICA L'AMMISSBILIA' STESSA DI UFFCIO DEL CONCORDATO?
    GRAZIE
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/07/2022 17:24

      RE: TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

      Non abbiamo reperito fonti né in prassi né in dottrina che abbiano affrontato il, tutto sommato banale, problema dell'omessa presentazione della proposta di transazione, fiscale o contributiva; nell'impossibilità, per i motivi che vedremo, di dare una risposta, ci limitiamo a esporre le nostre considerazioni.


      Il novellato art. 182-bis afferma "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori".

      Dall'obbligatorietà della presentazione discende a nostro avviso (ma, come detto, non possiamo esserne certi) che se essa non avviene, la proposta di pagamento "parziale o anche dilazionato" dei debiti verso gli enti previdenziali non esiste.

      A questo punto, se la proposta di concordato contiene una falcidia o dilazione dei debiti previdenziali, sono possibili due soluzioni:
      - il concordato diviene inammissibile
      - diviene inaccettabile solo la parte della proposta di concordato contenete la falcidia o dilazione dei debiti previdenziali, che dovranno intendersi dovuti per intero.

      Il problema è che entrambe le soluzioni presentano criticità serie:
      - la prima opzione appare forse troppo "punitiva", anche perché l'obbligo non è esplicitamente stabilito a pena di inammissibilità della proposta
      - la seconda, applicata letteralmente, comporta il pagamento integrale dei debiti previdenziali sia privilegiati che chirografari; per i primi ciò potrebbe non costituire un problema, dato il grado alto del loro privilegio, ma per i secondi, prevedere il pagamento integrale significa travolgere inammissibilmente l'ordine dei privilegi.

      Abbiamo esposto le nostre considerazioni, ma sinceramente non ci sentiamo in grado di dare una risposta.
    • Ugo Tagliareni

      Palermo
      26/04/2023 11:38

      RE: TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

      Spett.le Fallco
      Il seguente quesito che pongo, pur essendo attinente alla discussione in cronologia, potrebbe anche meritare un separato svolgimento.
      Alla luce delle attuali declinazioni possibili degli accordi di ristrutturazione e dell'attuale impostazione del PRA, richiedo vostra conferma se condividete la possibilità,utilizzando tali strumenti, di poter addivenire ad una ristrutturazione del debito che riguardi soltanto il debito tributario e previdenziale, previo rispetto del cram down erariale e contributivo e di quello generale,
      - includendo per i primi(ADR) la transazione fiscale- e quindi escludendo dalle trattative e dalla falcidia le eventuali altre categorie di creditori: in primis banche e finanziarie; fornitori; lavoratori. Richiedo quindi se riteniate condivisibile tale possibilità, previo rispetto delle norme vigenti, per confermare l'assenza di norme ostative a tale tipologia di ristrutturazione del debito in ipotesi di prosecuzione dell'attività. La necessità di un simile strumento come a voi noto è molto richiesta, in quanto coinvolgere il ceto bancario significa di fatto chiuso subire sospensione degli affidamenti o loro revoca, mentre con i fornitori in alcuni casi (a es franchising) può comportare l'immediata risoluzione dei rapporti commerciali. Ringraziando anticipatamente per la vostra sempre dettagliata risposta porgo Cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/04/2023 10:42

        RE: RE: TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

        In linea di principio non vediamo ostacoli di legge all'ipotesi prospettata nel quesito, ma sinceramente non vediamo come gli enti previdenziali e ancor più l'Erario possano accettare una proposta transattiva, in qualsiasi forma articolata, quando tutti gli altri creditori, compresi i chirografari, verranno pagati per intero e tempestivamente.

        Dovrebbero in sostanza rinunciare a parte del loro credito e/o concedere una dilazione, quando esistono le disponibilità (questo è ciò che deve essere assicurato con la proposta) per pagare integralmente e in tempi ristretti tutti gli altri creditori.

        Sinceramente temiamo di non avere ben compreso la domanda.