Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

compenso commissario giudiziale in concordato misto

  • Monica Bino

    PONTE NELLE ALPI (BL)
    12/01/2021 16:52

    compenso commissario giudiziale in concordato misto

    Buongiorno,
    per chiedere un Vostro cortese parere circa i criteri con cui dovrebbe essere liquidato il compenso del commissario giudiziale di un concordato preventivo con le seguenti caratteristiche:
    concordato misto a prevalenza liquidatoria con continuità aziendale indiretta attraverso affitto d'azienda; è presente la relazione dell'attestatore ai sensi dell'art. 186 bis LF.

    Come noto, il compenso del commissario giudiziale è regolamentato dall'art. 5 d.m. n. 30 del 2012, che così recita:
    "1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per
    l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1,
    sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario
    redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.
    2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera
    prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del
    passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall."

    Si applica il comma 1 o il comma 2 oppure, ancora, entrambi in proporzione ( tra parte liquidatoria e parte in continuità)? C'è prassi o giurisprudenza al riguardo?

    La liquidazione del compenso del commissario può essere chiesta dopo l'omologa del concordato anche se l'attività dello stesso continuerà nella fase esecutiva ( nel decreto di omologa è stato nominato anche un liquidatore) ?

    Grazie molte.




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/01/2021 20:09

      RE: compenso commissario giudiziale in concordato misto

      Cass. 15 gennaio 2020, n. 734 ha statuito che "Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l. fall.,
      che …". Questa decisione non riguardava le modalità della liquidazione del compenso al commissario, ma ha dettato un principio di particolare rilevanza, che torna utile anche nel caso di specie in quanto stabilisce che i c.d. concordati misti, debbono essere considerati concordati in continuità quando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale , posto che l'art. 186 bis l. fall. contempla espressamente l'ipotesi che il piano possa prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; poiché tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma solo una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori, qualora ricorre una tale situazione, il concordato va considerato come in continuità.
      In questo nuovo, ma convincente, indirizzo trova la risposta alla sua domanda, nel senso che, nei concordati che prevedano la liquidazione di beni e la continuazione dell'attività, trova applicazione, anche per la liquidazione del compenso al commissario, la disposizione che attiene alla continuità, ossia il comma due dell'art. 5 del d.m. n. 30del 2012.
      Questo, come lei ha ricordato, prevede che "Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera
      prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.". Abbiamo preferito riportare questa disposizione perché in essa trova la risposta al secondo quesito in quanto la norma prevede un unico compenso "anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione", da cui discende che prima del completamento dell'esecuzione del concordato, in cui il commissario conserva una funzione di controllo sull'operato del liquidatore, possono essere liquidati acconti sul compenso, ma non l'intero compenso che va disposto al termine dell'opera.
      Zucchetti SG srl