Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato prenotativo

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    03/07/2018 18:43

    Concordato prenotativo

    Buonasera,
    sono Commissario di un concordato (nella fase prenotativa) di una SAS.
    I soci amministratori hanno effettuato un atto di destinazione ex art. 2645 c.c. di alcuni immobili personali al fine di tutelare il ceto creditorio della sas e proprio.
    Al piano e proposta depositati è stata allegata una perizia asseverata relativa agli immobili "destinati".
    Recentemente un soggetto terzo ha proposto di acquistare uno degli immobili "destinati" ad un prezzo leggermente superiore a quello di perizia (circa il 5% in più).
    Il mio dubbio è questo:
    1) Possono i soci effettuare la vendita (destinando il ricavato al Commissario del concordato ancora nella fase prenotativa) senza l'autorizzazione del Tribunale?
    2) E' meglio che venga richiesta l'autorizzazione al Tribunale adeguatamente motivata anche per omettere le procedure competitive di cui all'art. 107 l.f.?
    3) le procedure competitive, nella fase prenotativa del concordato, sono ugualmente obbligatorie?
    Grazie per la Vs. collaborazione
    Domenico Mauro Alloro - Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2018 18:39

      RE: Concordato prenotativo

      L'atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori del destinante in quanto, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. Da ciò consegue che i soci amministratori non possono più alienare liberamente il bene messo a disposizione dei creditori del concordato, ma , nel rispetto della destinazione data, devono, in applicazione analogica dell'art. 161 co. 7, chiedere l'autorizzazione al tribunale, il quale, per decidere, può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.
      A questo punto si apre il problema se la vendita in questa fase sia soggetta a procedure competitive. Sul punto abbiamo rinvenuto ina sentenza del Tribunale di Bolzano (Trib. Bolzano 17/05/2016) che, in una fattispecie assimilabile alla sua, dopo aver affermato che è pacifico che "la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 182 e 105-108ter trova applicazione a tutte quelle vendite competitive che si rendono necessarie in qualsiasi fase della procedura, prima o dopo l'omologa, a tutte le procedure concordatarie, che siano liquidatorie o in continuità aziendale, diretta o indiretta, ad esclusione della fase "ante ammissione concordataria" (che va pacificamente dal momento del deposito della domanda di concordato, anche "con riserva", al momento del deposito del decreto di ammissione del concordato), ha poi richiamato il disposto dell'ult. comma dell'art. 163bis che applica la disciplina delle offerte concorrenti anche al concordato con riserva,
      "Nel tentativo di delineare, quindi, un possibile percorso di coordinamento delle (in parte distinte) discipline dettate dall'art. 182 e 163 bis- spiega il Tribunale-, è fondamentale non perdere di vista quella che è stata la principale e reale intenzione del legislatore posta alla base dell'introduzione della disciplina delle cd. offerte concorrenti e della modifica apportata all'art. 182 lf, rappresentata dalla massima recovery dei creditori concordatari realizzabile, fra i vari strumenti, anche, con l'accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare".
      Certo gli atti che possono essere autorizzati nella fase del pre concordato devono essere urgenti, secondo il disposto del settimo comma dell'art. 161 e l'urgenza mal si concilia con una vendita competitiva, ma l'argomento è superabile proprio per il fatto che è la legge stessa che ammette la competitività, seppur sotto la forma delle offerte concorrenti, anche nella fase del preconcordato, ove, pur mancando una proposta e un piano, diventa configurabile l'ipotesi verificatasi nel suo caso che vi sia una offerta, per cui la futura proposta sarà predefinita; con la conseguenza che o si aspetta l'apertura del concordato pieno o, se vi è urgenza e si autorizza la vendita già nella pendenza del termine, questa è soggetta ai vincoli di cui all'art. 163bis, che, seppur detta una disciplina diversa da quella di cui all'art. 107, è basata sulla competitività.
      Zucchetti Sg srl