Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Privilegio art. 2751bis n.2

  • Livia Cappelletti

    pesaro (PU)
    18/09/2014 18:09

    Privilegio art. 2751bis n.2

    Può considerarsi privilegiato il credito di una srl, iscritta al Registro Imprese avente nell'oggetto sociale lo svolgimento di ELABORAZIONE ELETTRONICA DATI CONTABILI E DEL LAVORO, che ha fornito prestazioni contabili e fiscali ad una società nei due anni precedenti il CP?
    Si ringrazia
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2014 19:55

      RE: Privilegio art. 2751bis n.2

      Riteniamo proprio di no. Il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 c.c ha la finalità di consentire alle ragioni del prestatore d'opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente per soddisfare, come rammenta la dottrina, le esigenze di sostentamento del lavoratore, anche se autonomo, nel rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità umana - art. 2 Cost. -, e della dignità e tutela del lavoro in tutte le sue esplicazioni - artt. 35 e 3. E' chiaro quindi che il credito assitito da tale privilegio può nascere soltanto dal rapporto diretto tra il prestatore d'opera individuale eil cliente, tant'è che la Cassazione (da ult. Cass. 11/07/2013, n. 17207), ha ritenuto sì il privilegio in questione trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, "a condizione, però, che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento".
      Zucchetti SG Srl

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      • Francesca Mori

        Prato
        03/11/2019 17:37

        RE: RE: Privilegio art. 2751bis n.2

        Buonasera
        mi inserisco in questa discussione per rivolgervi il seguente quesito, posto dall'avvocato di una mia procedura:
        "Vi sottopongo il seguente quesito che non trovo affrontato nella giurisprudenza : posto che la legge di bilancio 2018 ( L. 205/2017) con l'art. 1 comma 474 ha modificato l'art. 2752 bis n. 2 c.c. estendendo il relativo privilegio anche all'IVA dei professionisti, a vostro avviso gode del medesimo trattamento anche l'IVA dovuta ai prestatori d'opera (professioni non intellettuali che ricadono nel 2222 c.c. ) non professionisti che godono del medesimo privilegio ex art. 2751 bis n. 2?
        Ora che siamo in argomento vi chiedo anche se per voi è preferibile riconoscere detto privilegio solo alle prestazioni sorte successivamente al 1 gennaio 2018, in conformità all'insegnamento della Cassazione oppure al momento della richiesta, ovvero dell'insinuazione, come ritiene la Corte Costituzionale. Vi ringrazio anticipatamente."
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/11/2019 18:02

          RE: RE: RE: Privilegio art. 2751bis n.2

          Lei tocca due punti controversi.
          Quanto all'estensione del privilegio alle varie categorie va detto che, a seguito della riforma da lei citata, l'art. 2751bis n. 2 c.c. presenta la seguente dizione: godono del privilegio generale sui mobili del debitore "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione".
          La collocazione del nuovo inciso, subito dopo le prestazioni dei professionisti sembrerebbe limitare solo a costoro l'estensione del privilegio con esclusione agli altri prestatori d'opera intellettuale o non. Tuttavia, una simile interpretazione sembra incongrua e una lettura costituzionalmente orientata della novella deve portare a ritenere che il legislatore si sia espresso male, anche perché non vi sarebbe alcun motivo idoneo a giustificare una differenza di trattamento tra professionisti e altri prestatori d'opera. Invero, il credito Iva per rivalsa è assistito da privilegio, ma da un privilegio speciale, che sostanzialmente è irrealizzabile per i crediti dei prestatori d'opera- siano essi professionisti che prestatori di opera diversi- per la mancanza di un bene materiale oggetto della prestazione su cui esercitarsi; da qui l'opportunità di attribuire un privilegio generale non a tutti i crediti di rivalsa Iva ma solo a queste categorie di creditori per la accennata difficoltà a realizzare il privilegio speciale. Questo spiuega perché il legislatore, invece che assegnare un nuovo autonomo privilegio, abbia esteso a queste voci quello per la retribuzione, in considerazione del fatto che comunque l'Iva di rivalsa e il contributo cassa previdenza, se non proprio accessori del credito principale, sono a questo collegati, per cui è sembrato corretto estendere lo stesso privilegio, come del resto già da anni accade per il contributo cassa per i commercialisti.
          E' vero che il privilegio generale in questione è stato esteso anche al «contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza» e che non tutti i prestatori d'opera, diversi dai professionisti ordinamentali, hanno una propria cassa di previdenza, ma sono iscritti alla c.d. Gestione separata INPS, senza alcun obbligo di rivalsa nei confronti del cliente, ma proprio questo accomunamento dei due concetti potrebbe spiegare la collocazione dell'inciso dopo le retribuzioni dei professionisti, senza con ciò voler escludere che il privilegio per la rivalsa iva vale per tutti i soggetti considerati dall'art. 2751bis n. 2 c.c., così come quello per il contributo, in tutti i casi in cui il prestatore d'opera sia iscritto ad un ordine ed ad una cassa di previdenza.
          Quanto all'estensione cronologica del privilegio lei giustamente sottolinea i diversi orientamenti della cassazione e della corte Costituzionale; noi, negli interventi effettuati nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma, avevamo aderito a quest'ultimo, ma dobbiamo prendere atto che la giurisprudenza di merito si sta orientando nel senso che la nuova norma non è suscettibili di applicazione come ius superveniens alle fattispecie creditorie in cui le prestazioni siano state poste in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale, svilendo il principio espresso da Corte Cost. n. 170/2013 in un mero obiter dictum (da ult. Trib. Padova 01/02/2019; nello stesso senso Circ. Trib. Milano 23 gennaio 2018).
          Zucchetti Sg srl