Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

TRANSAZIONE FISCALE ART 182 TER - GRUPPO IVA articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972

  • Juri Scardigli

    Livorno
    11/10/2022 19:39

    TRANSAZIONE FISCALE ART 182 TER - GRUPPO IVA articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972

    In qualità di Commissario Giudiziale mi trovo un piano di concordato preventivo in continuità diretta che contiene una transazione fiscale ex art 182 ter L.F nella quale , oltre al debito puntuale dell'istante il concordato per debiti tributari propri, è formulata proposta transattiva per debito maturato quale società aderente ad un Gruppo IVA ex art 70 bis e seguenti DPR 633/72 nella veste di Rappresentante del Gruppo IVA. Nel testo l'istante propone un pagamento ridotto anche nell'interesse della altre società partecipanti al GRUPPO IVA ma in bonis invocando , di fronte al principio della solidarietà previsto dall'art. 70 octies comma 2 DPR 633/72, il disposto dell'art. 1304 cc in base al quale i debitori in solido possono avvalersi degli effetti della transazione se dichiarano di volerne approfittare allegando dichiarazione della singole società aderenti in tal senso. Mi chiedo se tale proposta possa essere legittimamente presentata e se la responsabilità solidale resta solo per l'importo definito con la AE ovvero se lo stralcio ove approvato possa essere considerato estinto in capo sia all'istante sia alle altre società aderenti al gruppo anche con riferimento ad eventuale azione di regresso.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/11/2022 14:23

      RE: TRANSAZIONE FISCALE ART 182 TER - GRUPPO IVA articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972

      Riteniamo che il disposto dell'art. 1304 c.c., norma generale, sia superato da quello del secondo comma dell'art. 135 l.fall., norma speciale, diretta conseguenza di quanto stabilito dal primo comma del medesimo articolo.

      La differenza fra la transazione fiscale in ambito concordatario e quella "ordinaria", disciplinata dall'art. 1304 c.c, sta proprio nel fatto che, come recita il primo comma dell'art. 135 l.fall., "Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo" e compresi quelli che la transazione non l'hanno accettata, se risultati in minoranza.

      Di conseguenza, il creditore (l'Erario in questo caso) può trovarsi a dover accettare una transazione che ha rifiutato di concedere, e ciò perché controparte è soggetto in crisi, e la maggioranza dei creditori ha ritenuto conveniente accettare la proposta concordataria.

      Proprio questo assoggettamento al volere della maggioranza giustifica la deroga alla regola generale dell'art. 1304 c.c.: il creditore mantiene integri i suoi diritti verso gli eventuali coobbligati o garanti, che non versano in stato di crisi e ben possono e debbono far fronte integralmente ai propri impegni.

      Nel caso in esame quindi, a nostro avviso, le altre società partecipanti al gruppo IVA sono tutte responsabili in solido, per l'intero, del debito risultante dalla liquidazione IVA di gruppo e il piano che propone uno stralcio dell'importo dovuto anche da esse ci pare non conforme alla normativa.
      • Juri Scardigli

        Livorno
        02/11/2022 14:51

        RE: RE: TRANSAZIONE FISCALE ART 182 TER - GRUPPO IVA articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972

        Grazie per la risposta. La proposta parte dal presupposto che il Gruppo IVA costituisce una fattispecie equiparabile alla Fusione e che quindi determina un unico soggetto esistente sia pure nel mondo IVA. Da questo punto di vista il debito è visto come un unico debito per il quale risponde, in via preliminare e diretta, il rappresentante del Gruppo che è , appunto, il soggetto in procedura concordataria. Altra considerazione che trapela dalla formulazione del piano è che , diversamente, i soggetti aderenti ad un GRUPPO IVA , non potrebbero beneficiare degli effetti di un Istituto normato in questo caso dall'Art. 182 ter L.F. a differenza di tutti gli altri soggetti che non aderiscono ad un GRUPPO IVA con ciò determinandosi una disparità di trattamento.
        Tenuto conto di quanto risposto il piano potrebbe quindi prevedere una proposta di transazione fiscale che esplica effetti per il solo soggetto che la propone ma non per gli altri aderenti al Gruppo ai quali la AE può chiedere la differenza .
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/11/2022 12:31

          RE: RE: RE: TRANSAZIONE FISCALE ART 182 TER - GRUPPO IVA articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972

          Riteniamo che entrambe le impostazioni contenute nel piano siano poco convincenti.

          Nella fusione i soggetti si estinguono, mentre nel gruppo IVA le partecipanti rimangono ben separate fra loro, quindi sostenere che il gruppo IVA sia una "fusione in ambito IVA", sulla base delle considerazioni esposte nel precedente intervento, ci pare non facile da sostenere.

          Per quanto riguarda la disparità di trattamento, non ci è chiaro come essa si configuri: le altre partecipanti al gruppo IVA non possono beneficiare di quanto previsto dall'art. 182-ter l.fall. semplicemente perché non presentano una domanda di concordato: per quale motivo dovrebbero beneficiare di una agevolazione giustificata dall'essere in ambito concorsuale (la transazione anche senza il consenso della controparte) se non sono in tale ambito?

          Concordiamo quindi, con una precisazione, con la conclusione esposta nell'intervento: la transazione esplica i suoi effetti solo per la proponente, ma l'Agenzia delle Entrate alle altre partecipanti al gruppo IVA può chiedere l'intero, e non solo la differenza fra il totale e quanto previsto dal piano concordatario.