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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Transazione con compensazione dei crediti?
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Giuseppe Greco
Novoli (LE)03/06/2021 16:36Transazione con compensazione dei crediti?
Contestualizzo: società in concordato preventivo misto (continuità aziendale + liquidazione patrimonio immobiliare)
A fronte di un credito dalla soc. X in concordato in continuità per 320.000 nei confronti di Y (D.I. non opposto con pignoramento positivo), mi propongono di sottoscrivere una transazione che mi farebbe introitare 230.000 euro al netto di una compensazione un credito di 88.000 (chirografario) che Y vanta dei confronti di X a seguito di una sentenza di secondo grado. Il credito da 320 era stato giustamente stralciato in ambito concordatario, il debito da 88.000 dovrebbe invece rientrare tra quelli ammessi al passivo. Parlo al condizionale perchè non riesco a rintracciarlo con precisione nella 172.
Mi chiedo se effettuare questa compensazione (se pur vantaggiosa per le somme stralciate che invece si andrebbero ad introitare) possa costituire un "pagamento preferenziale" e quindi violare le tempistiche di rientro previste e non rispettare il grado di privilegio (i chiro sono pagati al 40%).
Naturalmente, in ogni caso, chiederei autorizzazione al CdC ed informerei Commissari e Tribunale.
Aggiungo per completezza che il D.I. dei 340.000 non è stato opposto ma è stata presentata un'azione di revocazione. Naturalmente con la transazione Y andrebbe anche a rinunciare a tale azione.
Cosa fare?
Grazie mille-
Zucchetti SG
Vicenza03/06/2021 20:18RE: Transazione con compensazione dei crediti?
Noi non possiamo dirle che fare perchè non conosciamo gli atti e, comunque, non sarebbe il nostro ruolo; possiamo, come conferente ad un Forum, indicare le linee giuridiche che possono interferire con la materia da lei prospettata.
La prima è che la compensazione ex art. 56 l. fall. si applica anche nel concordat9o dato il richiamo dell'art. 169 a tale norma e la compensazione comporta necessariamente una alterazione della par condicio ed è ammessa dal legislatore , anche nell'ambito del concorso, per motivi giustizia: evitare che un creditore paghi per intero il suo debito e riceva in pagamento del suo credito moneta fallimentare o decurtazioni concordatarie.
Tanto premesso i numeri farebbero pensare ad una compensazione non transattiva in quanto la procedura, a fronte di un credito di 320.000 e un debito di 88.000, riceve la differenza di 230.000 (la differenza esatta sarebbe di 90.000, ma dato l'importo lo scarto di 2.000 sembra abbastanza irrilevante. La compensazione è ammissibile in quanto, se abbiamo ben capito, entrambi i credi hanno origine in fatti anteriori all'apertura della procedura concordataria e anche appurati da titoli giudiziari (quello del terzo ci sembra non definitivo).
Esistono cioè- per quello che possiamo capire- le condizioni per la compensazione legale, che evita quella alterazione della par condicio di cui si diceva; il che non impedisce che si possa effettuare un accordo transattivo più ampio in cui inserire anche la compensazione, qualora vi sia una lite già insorta o potenziale ele parti rinuncino (al di là dell'effetto compensativo) a parte delle rispettive pretese; e su questo punto non ci è chiaro se tra le parti esiste o possa sorgere una lite (pare di si) che appunto possa essere risolta transattivamente e nell'ambito della quale inserire la regolamentazione del dare e avere dando atto della compensazione legale intervenuta per la coesistenza prima della procedura dei rispettivi crediti e debiti. Se fare o non la transazione è una questione di convenienza per la massa dei creditori, che non possiamo valutare noi a distanza e senza conoscere gli atti a fondo.
Se accede alla transazione, ricordiamo che in sede concordataria le transazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione vanno autorizzati dal giudice delegato, a norma dell'art. 167 l. fall., e non dal comitato dei creditori, come nel fallimento ai sensi dell'art. 35.
Zucchetti SG srl
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