Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Acquisizione al fallimento del risarcimento del danno per equa riparazione

  • Giulio Russo

    Santa Maria a Vico (CE)
    11/10/2022 17:35

    Acquisizione al fallimento del risarcimento del danno per equa riparazione

    La legge n. 89/2001 (c.d. "legge Pinto"), nel disciplinare il risarcimento dovuto alle parti di un processo per l'irragionevole durata dello stesso, afferma la disponibilità di tale di diritto anche in capo al fallito.
    Orbene, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 aprile 2018, n. 88, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il l'art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, la stessa può essere proposta anche a fallimento in corso.
    Mi chiedo, a questo punto, l'indennizzo in favore del fallito - per il caso in cui la procedura sia ancora in corso - è assoggettabile alla disciplina dettata dall'art. 42 L.F., a norma del quale "Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"? Può dunque essere acquisito dal fallimento?
    La ricerca giurisprudenziale che ho effettuata ha prodotto un unico risultato, ossia la sentenza n. 3117/2005 della Corte di Cassazione, che sebbene non verta specificamente su questo punto, nella parte motiva spiega che "il relativo credito (per risarcimento da equa riparazione), se costituisce bene sopravvenuto al fallito durante il fallimento, deve automaticamente essere acquisito alla massa fallimentare, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare. Mentre, ove la pronuncia sia anteriore alla dichiarazione di fallimento del soggetto leso, all'atto della dichiarazione, il fallito ha già acquisito il diritto patrimoniale sulla somma liquidata, sia che l'abbia riscossa e sia che abbia debba ancora percepirla materialmente, sicché questa costituisce un bene compreso nella massa fallimentare".
    Il principio, così formulato, mi lascia in ogni caso perplesso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2022 20:09

      RE: Acquisizione al fallimento del risarcimento del danno per equa riparazione

      Anche noi abbiamo rinvenuto solo il precedente da lei r9ichiamato che, come giustamente lei sottolinea, riguarda una fattispecie particolare di un fallimento revocato dopo anni e poi nuovamente dichiarato.
      Ad ogni modo il principio esposto sembra abbastanza chiaro nell'ammettere che il diritto all'equa riparazione dei danni patrimoniali sofferti per l'eccessiva durata di un processo ha per oggetto un indennizzo per il pregiudizio sofferto dal soggetto per il periodo eccedente tale durata e che tale diritto si trasforma in diritto patrimoniale all'adempimento di un'obbligazione, riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., agli altri atti o fatti idonei a produrla, secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, in diritto a percepire la somma sostitutiva. Da questi presupposti la Corte fa derivare che, in caso di fallimento dell'istante, il relativo credito costituente bene sopravvenuto al fallimento, deve essere automaticamente acquisito alla massa fallimentare (questo è il significato della decisione che è espressa in termini più complessi essendo intervenuto una nuova dichiarazione di fallimento e il pregiudizio riguardava la eccessiva durata del fallimento dichiarato in precedenza e poi revocato). Ci permettiamo di aggiungere che, una volta qualificato il rimborso da legge Pinto quale forma di risarcimento danni, dovrebbero essere tenute distinte le varie componenti del danno; quelle a carattere patrimoniali vanno acquisite all'attivo fallimento alla luce di quanto detto, nel mentre le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento (Cass. n. 25618 del 2018).
      Zucchetti SG srl