Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Rettifica crediti

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    06/03/2023 19:37

    Rettifica crediti

    Buonasera,
    sono stato nominato Liquidatore Giudiziale di Concordato Preventivo in continuità diretta che prevede una parte liquidatoria di dismissione di asstes dichiarati non strategici nel Piano ed io mi dovrò occupare quindi di tali alienazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 182 l.fall.
    Nel decreto di omologa il Tribunale mi ha però ordinato di predisporre l'elenco dei creditori.
    Posto che l'attività di verifica dei crediti è stata svolta anche dal Commissario Giudiziale nell'ambito dei compiti a lui assegnai dal comma 1 dell'art. 171 l.fall. e posto che comunque ho inviato ugualmente richiesta di precisazione del credito a tutti i creditori, la mia domanda è la seguente: che facoltà ho, nella mia qualità di Liquidatore Giudiziale, tenuto conto dell'intervenuto deposito della relazione ex art. 172 l.fall e dell'avvenuta omologa del concordato, di rettificare l'importo dei crediti e/o delle cause di privilegio indicate nella suddetta relazione del Commissario Giudiziale qualora appunto alcune delle risposte pervenute alla mia richiesta fossero eventualmente diverse rispetto a quanto contenuto nella citata relazione ex art. 172 l.fall.?
    Nel ringraziare, porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2023 19:25

      RE: Rettifica crediti

      Nella legge fallimentare, la determinazione dei crediti passa attraverso più procedimenti i cui momenti salienti sono: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3 co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di ta-le elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissa-rio, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1 co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1 co., l. fall.).
      In tuti questi casi la determinazione del credito non è definitiva ai fini sostanziali (questo accertamento, in mancanza di un procedimento di verifica del tipo di quello previsto nel fallimento, è attribuito al giudice ordinario secondo le regole del giudizio di cognizione), ma ha effetto ai soli fini del voto, come espressamente chiarito nell'art. 176, per il quale il giudice delegato "può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi". Pertanto, quando si arriva all'omologa e si nomina un liquidatore, questi, poiché ha il compito di liquidare i beni e distribuire il ricavato tra i creditori, ha anche il potere di determinare, ai fini del riparto, la consistenza e collocazione dei vari crediti, nonostante i precedenti accertamenti; fermo restando che, in caso di disaccordo tra liquidatore e creditore deve essere adito il giudice ordinario per risolvere la questione.
      Questo è lineare nel caso di un concordato liquidatorio, nel mentre nel suo caso si tratta di un concordato in continuità che contemp0la anche la liquidazione degli assets non funzionali all'esercizio dell'impresa; in questo caso il tribunale doveva fare una scelta 8in relazione anche alla proposta): o disporre che il liquidatore si limitasse a liquidare i beni e trasferire al debitore il ricavato per investirlo nell'impresa o distribuirlo, oppure dare al liquidatore anche il potere di ripartire il ricavato. Il tribunale ha scelto questa seconda via, per cui lei ha tutti i poteri di cui sopra anche quanto alla contestazione dei crediti.
      Zucchetti SG srl
    • Fabio Titi

      FORLI' (FC)
      23/03/2023 11:49

      RE: Rettifica crediti

      Buongiorno,
      grazie per la Vostra risposta, come sempre preziosa e puntuale.
      Un'ultima domanda (che forse è più una richiesta di conferma): l'elenco dei creditori così predisposto dallo scrivente, oltre che ad essere inviato al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori e oltre che ad essere trasmesso al GD, deve essere trasmesso anche a tutti i creditori, giusto?
      Lo chiedo perché il Decreto di Omologa nulla dispone su tale aspetto se non scrivere che "le somme di cui al 6° comma dell' art. 180 l. fall. siano depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., ...(omissis)…. in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato".
      Nel ringraziare, porgo cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/03/2023 10:30

        RE: RE: Rettifica crediti

        La legge non prevede nulla in proposito, ma è del tutto logico e opportuno che il liquidatore, formato l'elenco dei creditori, lo trasmetta anche agli stessi, in modo da verificare se vi sono contestazioni e, in caso positivo, se è possibile risolverle consensualmente.
        Zucchetti SG srl