Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto Finale

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    04/06/2021 09:56

    Riparto Finale

    In assenza di accertamento giudiziale del passivo nell'ambito di un concordato preventivo liquidatorio, chiedo la definitività di un credito importante con il privilegio artigiano, escluso dopo aver adottato i seguenti adempimenti:

    a) formazione elenco dei creditori con invio agli stessi specificando che " ..entro il settimo giorno successivo dal ricevimento potevano far pervenire eventuali osservazioni e/o contestazioni, in mancanza delle quali il credito sarebbe stato accertato definitivamente come da elenco dei creditori redatto dal liquidatore giudiziale", escludendo il suddetto credito in assenza di opposizione da parte del creditore;

    b) invii nr. 4 piani di riparti parziali a tutti i creditori, specificando la possibilità di produrre osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione degli stessi riparti parziali, di cui l'ultimo riferito alla categoria del credito escluso (artigiani), in assenza anche in questo caso di osservazione da parte del suddetto creditore artigiano.

    Essendo in scadenza il termine di esecuzione del Concordato Preventivo, dovendo depositare il piano di riparto finale ed il rendiconto della gestione, chiedo la correttezza dei suddetti adempimenti e la definitività del credito escluso, soprattutto riguardo ad eventuali responsabilità del sottoscritto in ipotesi di successivo fallimento con accertamento giudiziale del passivo.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/06/2021 20:06

      RE: Riparto Finale


      Lei nella qualità, presumiamo, di liquidatore, ha escluso il credito in questione offrendo all'interessato ogni possibilità di replica e contestazione, per cui non vediamo cosa altro possa fare che escludere anche dal riparto finale lo stesso credito. Non sappiamo in precedenza, ossia nella fase del concordato, cosa è stato fatto (a meno che lei non sia commissario liquidatorie, e l'esclusione dall'elenco si riferisca proprio alla valutazione di cui al primo comma dell'art. 171) né se è stato preso un qualche provvedimento in sede di adunanza ai sensi dell'art. 176, ad ogni modo, qualunque cosia sia stato fato prima dell'omologa non è ostativo alla contestazione dal parte del liquidatore.
      Il punto su cui ci permettiamo di dissentire riguarda la definitività dell'esclusione, nel senso che, in mancanza di un procedimento di accertamento del passivo, il creditore può chiedere l'accertamento giudiziale del suo credito da lei contestato ed escluso dal novero dei crediti da soddisfare, ma fin quando il creditore non prende questa iniziativa, lei fa bene a non tenere conto del credito escluso.
      Zucchetti SG Srl