Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

accollo - rango del credito nel fallimento dell'accollante

  • Tania Enza Cassandro

    Roma
    08/09/2020 18:10

    accollo - rango del credito nel fallimento dell'accollante

    Nell'anno 2013, la società A – nella qualità di controllante della società B – si faceva carico, tramite accollo non liberatorio, del pagamento di alcuni oneri previdenziali di cui la propria controllata risultava essere gravata. L'accollo in questione avveniva attraverso la stipula di un accordo transattivo sottoscritto, per accettazione, dall'Ente previdenziale creditore.
    A garanzia del pagamento in oggetto, le parti aderenti all'accordo disponevano l'iscrizione di ipoteca volontaria su alcuni beni immobili di proprietà della società A, dalla cui vendita quest'ultima avrebbe peraltro ricavato le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni assunte.
    Nel corso dell'anno 2015, la società B veniva sottoposta a concordato preventivo, di talché la società controllante si accollava altresì parte delle spese prededucibili della procedura concordataria, impegnandosi a versare n. 18 rate mensili, a decorrere dalla data di omologa dell'accordo.
    Sennonché, la società A non adempiva ad alcuna delle obbligazioni assunte con l'accollo; oltretutto, nel corso 2019, quest'ultima veniva dichiarata fallita.
    Tanto premesso, preme in questa sede formulare il seguente quesito: dipendendo il buon esito della procedura concordataria della società B dalla soddisfazioni dei crediti rimasti inadempiuti da parte della controllante accollante, può la controllata B accollataria insinuarsi al passivo del fallimento della società A accollante facendo valere il rango di crediti privilegiati e prededucibili dei crediti oggetto d'accollo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2020 19:33

      RE: accollo - rango del credito nel fallimento dell'accollante

      Il primo accollo (quello del dei debiti previdenziali) da ome è descritto è il classico accollo di cui all'art. 1273 c.c., col quale la soc. A si è accollata il debito di B verso l'Ente previdenziale, che ha accettato l'accordo tra A e B ma non ha autorizzato la liberazione di B. Appare evidente che in questo caso, essendosi A obbligato verso l'ente previdenziale a pagare in solido con B, il debito di quest'ultimo, l'inadempimento e la stessa insolvenza di A non legittimano B ad alcuna azione nei confronti di A, essendo solo il creditore legittimato a chiedere l'adempimento e, quindi, in caso di fallimento di A, ad insinuarsi al passivo del suo fallimento (la mancata liberazione di B rende inapplicabile l'art. 1274 c.c. nonostante l'insolvenza di A).
      Quanto al secondo accollo, vale lo stesso discorso qualora A si sia accordato con B, in concordato preventivo, per accollarsi i debiti verso i creditori prededucibili del concordato. Se, invece, il termine di accollo è usato impropriamente per dire che A ha assunto l'impegno di contribuire con il versamento di una somma di danaro, in dieci rate, da destinare al pagamento delle spese in prededuzione, si potrebbe configurare, più che un accollo, un apporto di danaro di terzo al concordato, che si traduceva nel mettere a disposizione della procedura concordataria la somma di danaro concordata, in modo che fosse poi destinata l pagamento dei creditori prededucibili. In tal caso l'inadempimento è verso la procedura o il debitore concordatario, che può chiedere l'adempimento dell'accordo insinuandosi al passivo, sempre che il curatore del fallimento di A non si sciolga, come è probabile, da tale impegno ancora pendente.
      Zucchetti SG srl
      • Tania Enza Cassandro

        Roma
        11/09/2020 18:34

        RE: RE: accollo - rango del credito nel fallimento dell'accollante

        Grazie per la celere risposta, tuttavia a me interessava sapere se, a Vostro avviso, i crediti di cui si discute – al momento dell'insinuazione al passivo nel fallimento della controllante – debbano o meno mantenere il proprio rango originario (ossia, rispettivamente, quello di credito privilegiato e prededucibile) o se invece i medesimi debbano essere degradati a crediti chirografari. Specifico inoltre che si tratta, in ambo i casi, di accollo inteso in senso tecnico e che l'oggetto del credito di rateizzazione si riferisce a spese prededucibili della procedura concordataria".
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/09/2020 19:06

          RE: RE: RE: accollo - rango del credito nel fallimento dell'accollante

          Nella sua domanda iniziale lei aveva formulato il seguente quesito: "può la controllata B accollataria insinuarsi al passivo del fallimento della società A accollante facendo valere il rango di crediti privilegiati e prededucibili dei crediti oggetto d'accollo?
          Noi avevamo risposto escludendo in radice il diritto di B ad insinuarsi al passivo del fallimento A. Avevamo, infatti, scritto, quanto segue: "Appare evidente che in questo caso, essendosi A obbligato verso l'ente previdenziale a pagare in solido con B, il debito di quest'ultimo, l'inadempimento e la stessa insolvenza di A non legittimano B ad alcuna azione nei confronti di A, essendo solo il creditore legittimato a chiedere l'adempimento e, quindi, in caso di fallimento di A, ad insinuarsi al passivo del suo fallimento (la mancata liberazione di B rende inapplicabile l'art. 1274 c.c. nonostante l'insolvenza di A).
          In sostanza, con l'accollo, quel debito iniziale di B verso l'Inps e diventato un debito solidale di A e B, avendo il creditore accettato l'accollo ma non liberato il debitore originario (art. 1273 c.c.). Questo è un dato fondamentale perché l'accollo- che è il contratto tra il debitore (B) e il terzo (A), in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo- , può essere interno o esterno.
          Nel primo (peraltro non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela) l'accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo.
          Quando il creditore, seppur estraneo all'accordo tra debitore e terzo, aderisce all'accollo, questo diventa esterno e si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario, per cui può aversi, come nel caso, adesione del creditore all'accollo, senza liberazione dell'originario debitore (accollo cumulativo), con la conseguenza che l'obbligazione dell'originario debitore diventa una obbligazione solidale nell'interesse esclusivo dell'unico originario debitore (anche se, secondo la giurisprudenza- Cass. 31/01/2012, n. 1352; Cass. 24/02/2010 n. 4482; Cass. 24/05/2004, l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, comma 2, c.c., degrada a obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto a escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato).
          In ogni caso, che sia liberatorio o cumulativo, è il creditore aderente che può chiedere l'adempimento dell'obbligazione nei confronti dell'accollante (A), e non il debitore originario (B), che è un condebitore nel cui interessi è la solidarietà giacchè l'adesione del creditore viene dalla costante giurisprudenza inquadrata nello schema del contratto a favore di terzo, cioè del creditore, la cui adesione è strutturalmente e funzionalmente equiparata alla "dichiarazione di volerne profittare" di cui all'art. 1411, comma 2, c.c.; e, nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita (cfr. Cass. 09/04/2014, n.8272).
          Questo il meccanismo di funzionamento dell'accollo; se poi le parti, nel contratto stesso di accollo o a parte abbiano previsto che, in caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dall'accollante, questi debba risponderne nei confronti del debitore originario, il problema si sposta sul dato concreto e dovrebbe essere lei a dirci se un tale accordo esiste e in che termini. Noi potremmo anche intuire qualcosa perché lei nella sua domanda diche che "a garanzia del pagamento in oggetto, le parti aderenti all'accordo disponevano l'iscrizione di ipoteca volontaria su alcuni beni immobili di proprietà della società A, dalla cui vendita quest'ultima avrebbe peraltro ricavato le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni assunte", ma è troppo poco per dire se tale ipoteca è stata iscritta a garanzia dell'adempimento di A verso B, oppure a garanzia dell'adempimento di A verso l'Inps, dato che parla di "parti aderenti", tra le quali potrebbe essere compresa l'Inps, che, come detto ha aderito all'accollo.
          Zucchetti SG srl