Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

deposito domanda di concordato preventivo con riserva ed esecuzione immobiliare ordinaria

  • Silvia Pavanello

    Milano
    28/11/2019 15:48

    deposito domanda di concordato preventivo con riserva ed esecuzione immobiliare ordinaria

    Buongiorno. Questo il quesito:
    una domanda di concordato preventivo con riserva viene depositata ad avvenuta aggiudicazione e versamento del saldo prezzo di immobile, in sede esecutiva ordinaria immobiliare , ma prima della firma del decreto di trasferimento, da parte del GE.
    Quale è il destino di tale decreto di trasferimento ( emettibile del GE ? sospeso?) e della disponibilità degli importi versati a saldo dell'immobile in sede esecutiva ordinaria ( da considerarsi disponibili al creditore procedente, o alla procedura concorsuale?).
    E' applicabile alla procedura concorsuale il disposto dell'art. 187 bis?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2019 20:19

      RE: deposito domanda di concordato preventivo con riserva ed esecuzione immobiliare ordinaria

      Prima della riforma del cod. proc. civ. del 2005, era abbastanza pacifico che la sola aggiudicazione non valesse a far salvo il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene quando il processo esecutivo non poteva proseguire per l'apertura di una procedura concorsuale e il conseguente divieto di (iniziare o) proseguire azioni esecutive individuali ex art. 51 l. fall. o ex art. 168 l. fall. nel concordato, applicabile anche al concordato con riserva. Con l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (introdotto, appunto, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 è stato introdotto il principio che, se il processo esecutivo s'estingue dopo che è stata deliberata l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, gli effetti di tali atti sono fatti salvi e restano insensibili alla sopravvenuta estinzione o alla chiusura anticipata.
      Quest'ultima formula, abbastanza atecnica, ha fatto sorgere il dubbio se possa estendersi ad altre ipotesi di improcedibilità sopravvenuta del processo esecutivo, verificatesi tra la data dell'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento, e , in particolare, al caso del fallimento o dell'ammissione al concordato preventivo del debitore. A quanto ci risulta non esiste su questo punto una presa di posizione della giurisprudenza, e, a nostro, avviso, l'ampiezza e la genericità della formula autorizzano a ritenere che l'aggiudicazione mantenga la sua stabilità anche nei casi indicati.
      Ovviamente il prezzo pagato, in caso di fallimento viene acquisito all'attivo fallimentare e, in caso di concordato, va attribuito al debitore concordatario, che, a differenza del fallito, conserva, almeno fino all'omologa, la disponibilità dei beni, per poi entrare nella massa attiva a disposizione dei creditori in caso di concordato liquidatorio.
      Zucchetti SG srl