Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - calcolo interessi spettanti ai crediotori ipotecari e privilegiati generali

  • Pietro Galli

    Lecco
    17/01/2023 10:59

    Concordato preventivo - calcolo interessi spettanti ai crediotori ipotecari e privilegiati generali

    Buongiorno,
    si chiede vostra cortese riscontro in merito alle modalità di calcolo degli interessi spettanti ai creditori ipotecari e privilegiati generali in una procedura di concordato preventivo depositata in data 15.10.2013.
    Riporto di seguito come procederei con il calcolo degli interessi:
    - Creditori ipotecari: interessi al tasso convenzionale/moratorio per l'anno in corso alla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo e per l'anno precedente (2012 e 2013 nel mio caso); interessi al tasso legale dall'anno successivo alla presentazione del ricorso alla data di vendita dell'immobile ipotecato (01.01.2014 - 23.05.2022 nel mio caso).
    - Creditori privilegiati generali: interessi al tasso legale dalla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo (15.10.2013) alla data di deposito del riparto.
    Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.
    Cordiali saluti

    Pietro Galli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2023 19:55

      RE: Concordato preventivo - calcolo interessi spettanti ai crediotori ipotecari e privilegiati generali

      Posto che l'art. 169 l. fall. richiama l'art. 55 l. fall, e attraverso questo trova applicazione l'ult. comma dell'art. 54 che richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., gli interessi sui crediti privilegiati vanno calcolato secondo le disposizioni dell'art. 2749 c.c. e quelli generati dai crediti ipotecari dall'art. 2855 c.c.
      Quest'ultimo pone nello stesso grado dell'ipoteca gli interessi per l'anno in corso alla data di dichiarazione di fallimento e per i due anni precedenti, per cui se la domanda di concordato è stata presentata nell'ottobre del 2013 e lei calcola gli interessi dell'anno in corso fino ad ottobre 2013, i due anni precedenti riguardano gli interessi prodotti nel 2012 e nel 2011; per il resto va bene il prospetto da lei fato.
      Quanto agli interessi sui crediti privilegiati generali, l'art. 2749 c.c estende la collocazione privilegiata agli interessi maturati nell'anno in corso alla data di presentazione della domanda di concordato (nel suo caso) e all'anno precedente; lei non parla, presumibilmente perché non vi sono scoperti anteriori. Per gli interessi successi è corretta la sua prospettazione e, in particolare, il riferimento alla data finale del riparto, ovviamente quello in cui tali creditori sono inclusi anche se per parte del credito, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 54 l. fall., che ha modificato sul punto l'art. 2749 c.c.
      Zucchetti Sg srl