Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato liquidatorio. Somme pervenute dopo la omologazione ma prima della esecuzione del piano

  • Marco Severgnini

    Crema (CR)
    29/04/2021 18:32

    Concordato liquidatorio. Somme pervenute dopo la omologazione ma prima della esecuzione del piano

    Successivamente alla chiusura di un concordato liquidatorio di snc, si accerta che al socio illimitatamente responsabile (nonchè fideiussore) erano pervenute , dopo l'omologazione del concordato ma prima della esecuzione dello stesso, importanti somme di denaro di provenienza ereditaria, mai rese note alla procedura.
    Come deve essere valutata tale condotta? Tali somme andavano comunicate e comprese nel programma di liquidazione? E' una condotta tale da compromettere l'effetto esdebitatorio del socio-fideiussore nei confronti del creditori rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti nella procedura? Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2021 19:45

      RE: Concordato liquidatorio. Somme pervenute dopo la omologazione ma prima della esecuzione del piano

      Lei parla di concordato liquidatorio, che fa pensare ad un concordato preventivo con cessione dei beni, cui è stata ammessa la snc; questo concordato non coinvolge i soci illimitatamente responsabili in quanto manca una norma, quale quella dell'art. 147 l.fall. che faccia derivare dal fallimento della società quello dei soci illimitatamente responsabili. Se è così è indifferente per il concordato l'incremento di attivo di uno dei soci, tanto più che ciò è avvenuto dopo l'omologa, e il concordato omologato, a norma dell'art. l'art. 184 l.fall., estende ai soci illimitatamente responsabili l'efficacia remissoria del concordato preventivo per quanto riguarda i debiti sociali, e, per la prevalente giurisprudenza almeno da Cass. sez.un. 16/02/2015, n. 3022), anche ai soci che abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma, seconda parte, di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore (nonché contro i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si deve ritenere faccia riferimento ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.
      Ne consegue che gli stessi, anche se fideiussori, restano liberati dai debiti sociali con il pagamento della percentuale concordataria; pertanto non si vede come possa interverire con il concordato l'incremento patrimoniale del socio, tanto più che è intervenuto dopo l'omologa.
      Zucchetti SG srl