Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Ammissione del concordato fallimentare e parere del curatore

  • Pardini Mirko

    Lucca
    29/06/2018 08:39

    Ammissione del concordato fallimentare e parere del curatore

    Buongiorno,
    avrei necessità di formulare i quesiti che seguono:
    1) Il parere del curatore fallimentare su una proposta di concordato fallimentare è vincolante ai fini dell'ammissione? Ai sensi dell'art. 125 LF - 2° comma, in caso di parere non favorevole, il giudice deve ordinare ugualmente l'invio ai creditori della proposta e della documentazione?
    2) Sempre ai sensi dell'art. 125 LF - 2° comma che testualmente recita <<valutata la ritualità>>, vista l'ultima riforma della norma, il giudice delegato al fallimento deve limitarsi ad un giudizio di "correttezza formale" della domanda o può giudicare, e quindi decidere sull'ammissione, in virtù dei contenuti sostanziali della proposta?
    Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e la puntualità che sempre dimostrate.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2018 20:29

      RE: Ammissione del concordato fallimentare e parere del curatore

      L'art. 125 l.f., nella sua versione attuale, recita, al primo comma che "La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte….." ed aggiunge , al secondo comma che "Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo…".
      Come si vede la norma richiede il parere favorevole del comitato dei creditori e non del curatore, come invece previsto dal terzo comma dell'art 125 nel testo introdotto con il d,lgs n. 5 del 2006 e poi modificato sul punto dal d.lgs n. 169 del 2007. Nell'attuale assetto, quindi, il parere del curatore, che pur deve essere richiesto a condizione di procedibilità, non è vincolante ed ha la funzione di informare il comitato dei creditori, chiamato a rendere altro successivo parere, questo sì vincolante se negativo, nel senso che se il comitato dei creditori dà parere negativo il giudice non può andare oltre, nel mentre, se favorevole, il giudice conserva il potere di arrestare il procedimento, nell'ipotesi in cui rilevi profili di illegittimità della domanda, senza dover dar corso alla comunicazione della proposta ai creditori.
      Zucchetti SG srl