Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato e liquidazione coatta amministrativa

  • Alessandro Sentieri

    Campiglia Marittima (LI)
    02/04/2014 15:00

    Concordato e liquidazione coatta amministrativa

    Ringrazio anticipatamente per il continuo e fondamentale supporto che fornite.
    Lo scenario è il seguente: una società cooperativa a r.l., in situazione di crisi finanziaria e insolvenza, sta valutando la presentazione di una proposta di concordato preventivo. Per tale scopo l'assemblea dei soci ha già conferito, a mezzo apposita delibera, mandato al consiglio d'amministrazione, affinchè lo stesso provveda ad incaricare professionisti idonei alla valutazione, formazione e presentazione della proposta. Il consiglio d'amministrazione ha provveduto in tal senso, con apposita delibera. Attualmente la proposta di concordato non è stata ancora presentata. Nel frattempo, su segnalazione di un'associazione nazionale, la cooperativa è stata sottoposta a revisione, con comunicazione degli esiti al Ministero dello sviluppo economico e conseguente invio, da parte di quest'ultimo, di comunicazione, con la quale si informa la cooperativa che è stato dato avvio all'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art.2545 terdecies C.C. nei confronti della medesima, assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni. Di tale comunicazione è stata trasmessa copia per conoscenza anche al Tribunale territorialmente competente.
    Le domande che vi sottopongo sono le seguenti:
    a) è possibile, allo stato, proporre comunque domanda di concordato preventivo, anche ed eventualmente con riserva ?
    b) in caso di risposta positiva, il deposito della domanda di cui al punto a) è sufficiente per interrompere la procedura di l.c.a, per ora solamente in fase di istruttoria ?
    c) sempre in caso di risposta positiva, la domanda di concordato va presentata al Tribunale con o senza l'autorizzazione del Ministero ?
    d) in caso di risposta negativa, è possibile controdedurre eccependo che la società ha già deliberato la presentazione di proposta di concordato preventivo, per la valutazione della quale il c.d.a ha già conferito incarico a un gruppo di professionisti e che la presentazione di tale proposta sarebbe certamente più vantaggiosa per i creditori rispetto a una procedura di l.c.a., ed attendere la risposta del Ministero ?
    Ringrazio di nuovo.
    Alessandro Sentieri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2014 18:30

      RE: Concordato e liquidazione coatta amministrativa

      A norma dell'art. 3 della legge fall., "Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195…."; secondo l'interpretazione più diffusa di tale disposizione, le le imprese soggette a l.c.a. potrebbero essere ammesse al concordato preventivo solo qualora non sia stata già aperta la liquidazione coatta, per cui, nel suo caso, dovrebbe essere ancora possibile presentare una domanda di concordato, e, ove è possibile questa lo è anche la domanda di concordato con riserva.
      Lo stesso principio è applicavile al contrario, nel senso che la sola domanda di concordato non interrompe la procedura per la dichiarazione di liquidazione coatta, perché il concorso tra le due procedure è regolato, come nell'art. 2, dalla prevenzione, ossia prevale la procedura aperta per prima, per cui crediamo (ma stiamo trattando di istituti nuovi su cui non ci risultano precedenti) che non sia idonea a bloccare l'iter della l.c.a. il ricorso di preconcordato, ma sia necessaria l'ammissione al concordato, la quale, comunque, non potrebbe precludere l'apertura della liquidazione ove quest'ultima fosse fondata su presupposti diversi dallo stato di crisi o di insolvenza, quale ad esempio una violazione di legge.
      Se tanto è vero, (ma ripetiamo si tratta di questioni nuove) è comunque opportuno che la cooperativa rappresenti al Ministero le strada alternativa che intende imboccare ela maggiore convenienza della stessa, ma sicuramente queste osservazioni non sono preclusive dell'iniziativa presa a livello amministrativo.
      La domanda di concordato va presentata al tribunale ovviamente, e non crediamo sia necessaria l'autorizzazione del ministero, salva diversa specifica norma di legge o statutaria; stante la procedura in corso è necessario tuttavia notiziare il ministero dell'iniziativa presa.
      Zucchetti SG srl

      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Luca Campestrini

        Gorizia
        06/04/2022 16:49

        RE: RE: Concordato e liquidazione coatta amministrativa

        Buongiorno,
        approfitto del tema per un approfondimento.
        Il caso è quello di una cooperativa, già ammessa a Concordato liquidatorio ancora in fieri, che non svolge alcuna attività ordinaria (tenuta contabilità, dichiarativi, ecc.). L' Autorità Vigilante nomina un Liquidatore per sostituire gli amministratori inerti, ma anche quest'ultimo, a causa di difficoltà diverse non svolge la propria attività completamente, per difficoltà tecniche nonché per assoluta mancanza di fondi.
        In questo contesto, l'Autorità Vigilante può assumere il provvedimento di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della società "sottostante" il Concordato?
        Dalle mie personali ricerche, il tema non è mai stato molto approfondito, ma secondo un orientamento dottrinale, che tenderei a sposare, quando l'impresa è ammessa ad una procedura concorsuale "minore" la L.C.A. può essere disposta qualora le cause alla base della sua dichiarazione siano diverse dall'insolvenza. Secondo voi è una tesi condivisibile?
        Ringrazio per il confronto.
        Luca Campestrini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/04/2022 19:28

          RE: RE: RE: Concordato e liquidazione coatta amministrativa

          Secondo D'ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, Giappichelli, 2021, p. 393, "pur nella tendenziale compatibilità tra l.c.a. e concordato preventivo, salva diversa disposizione di legge, resta escluso che le due procedure possano coesistere nello stesso tempo e resta così da verificare quale possa essere la successione cronologica tra le stesse. È indubbio che l'impresa possa essere ammessa al concordato preventivo solo prima dell'apertura della l.c.a. e non anche quando la procedura amministrativa sia stata già aperta. Più complesso è il tema dell'eventuale effetto preclusivo dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo rispetto alla successiva apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il problema non può essere risolto in via generale e omnicomprensivo, attesa la pluralità dei possibili presupposti oggettivi alla base dell'apertura della procedura di l.c.a., alcuni dei quali coincidono con quelli alla base del concordato preventivo, mentre altri se ne differenziano in modo radicale. L'ammissione al concordato preventivo non preclude certamente l'apertura della l.c.a. disposta dall'autorità amministrativa per motivi diversi rispetto all'insolvenza o all'insufficienza di attivo. Se, infatti, si attribuisse effetto preclusivo al concordato preventivo in questi casi, si priverebbe l'autorità amministrativa del proprio dovere-potere di eliminare dal mercato le imprese che, pur non essendo in crisi economica, svolgono la propria attività in modo irregolare o possono comunque pregiudicare gli interessi pubblici. L'ammissione al concordato preventivo preclude, invece, l'eventuale apertura della l.c.a. basata sull'insolvenza o sull'insufficienza dell'attivo. Se è vero che in questo modo la gestione della crisi è sottratta all'autorità amministrativa, è la stessa compatibilità delle due procedure a rendere possibile questo esito, evidentemente consentito dal legislatore".
          Non sappiamo se lei si riferisce allo stesso Autore, ma è l'unica voce argomentata che abbiamo trovato (di recente Bonfatti ha sintetizzato lo stesso concetto) e noiu ci sentiamo di condividere in pieno questa tesi in quanto l'argomento ultimo utilizzato è molto persuasivo e non troviamo contro obiezioni.
          Zucchetti SG srl