Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

  • Maurizio Bisi

    MODENA
    18/06/2014 16:53

    COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

    Una società ha depositato una domanda di concordato preventivo in bianco, alla data del deposito vanta un credito IRES. Trattandosi di concordato in continuità, la società deve versare ritenute su redditi di lavoro dipendente maturate post. Presupponendo che la società in concordato non abbia debiti erariali, nè tanto meno debiti iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il termine di pagamento, può operare la compensazione tra il debito erariale maturato post deposito della domanda e il credito verso l'erario maturato ante?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Teodoro Barbati

      MARIGLIANO (NA)
      20/06/2014 16:14

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

      Mi permetto di "agganciare" al presente quesito anche quello da me posto in data 6/6/2014 che così recita testualemte:
      "Con riferimento a un caso concreto, Vi chiedo di esprimere, gentilmente, un Vostro parere al riguardo.
      • Concordato misto (cessione beni e fitto aziendale);
      • il debitore tra le poste attive inserisce il credito IVA ante procedura (ante data domanda di concordato) asserendo di volerlo compensare con il debito IVA a maturarsi (post domanda di concordato) a seguito dell'emissione delle fatture relative alla vendita della merce e ai canoni di fitto aziendale ad incassarsi.
      A mio parere, la soluzione prospettata dal debitore non parrebbe praticabile alla luce di quanto di seguito riportato.
      L'art. 169 L.F. richiama espressamente l'articolo 56 L.F. in tema di compensazione tra debiti e crediti e lo fa con riferimento "alla data di presentazione della domanda di concordato"; l'art. 56 L.F. non pone limiti diversi dalla semplice anteriorità al fallimento (e, dunque, alla data di presentazione della domanda di concordato) del fatto genetico della situazione giuridica. Come precisato dalla circolare 23/IR-2011 IRDCEC, si tratta di vagliare, allora, l'esistenza dei presupposti richiesti per il verificarsi della cd. compensazione fallimentare avendo cura di verificare che l'anteriorità del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte deve esistere al momento della presentazione della domanda di concordato.
      Pertanto, parrebbe preclusa la possibilità prospettata dalla ricorrente giacché la soluzione avanzata (compensazione orizzontale di credito IVA sorto prima della domanda di concordato con debiti a maturarsi durante la procedura) difetterebbe del principio di reciprocità: il credito IVA sorto anteriormente al concordato preventivo, vale a dire alla domanda, non parrebbe potersi compensare con il debito IVA sorto successivamente.
      A tale conclusione si perverrebbe anche leggendo la risoluzione AE 279/2002 (richiamata poi dalla circolare AE n. 13/E del 11/3/2011) laddove si precisa come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare; invero, la risoluzione richiamata prevede come unica eccezione alla summenzionata regola l'ipotesi di "trascinamento" (nel senso che un credito sorto anteriormente all'apertura di essa viene indicato, riportato o comunque vantato in documenti prodotti successivamente) del credito IVA ma precisa fermamente che la compensazione (con crediti dello Stato verso il fallito) potrà avvenire "in misura comunque non superiore alla quota di credito vantato dalla procedura che effettivamente tragga origine dall'esercizio dell'impresa commerciale ante dichiarazione di fallimento".
      Pare di capire, dunque, che si possa compensare il credito IVA "trascinato" - rispettando il limite del credito che si è originato prima della procedura stessa - ma pur sempre con un debito erariale ante procedura.
      Ritengo, dunque, che la regola summenzionata troverebbe applicazione anche al caso di concordato preventivo per effetto del richiamo dell'art. 169 L.F. all'art. 56 L.F., ancorché, nell'ambito della procedura in esame, operi solo uno spossessamento attenuato.
      Vi ringrazio sin d'ora".
      Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarci.
      Teodoro Barbati
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        14/07/2014 11:45

        RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

        Non possiamo che riproporre in buona parte la risposta data al collega Barbato.

        Vale sicuramente anche nel concordato il criterio, indirettamente ma chiaramente stabilito dall'art. 56 l.fall. per il fallimento, secondo il quale la compensazione è possibile soltanto tra crediti e debiti reciproci, ossia o entrambi anteriori o entrambi posteriori alla dichiarazione di fallimento.

        Ciò anche se nel concordato non si verifica la cristallizzazione patrimoniale tipica del fallimento, perchè il richiamo dell'art. 56 da parte dell'art. 169, ora ampliato anche all'art. 45 e, principalmente, il fatto che anche il concordato è finalizzato alla soddisfazione dei crediti concorsuali, inducono a ritenere che reciprocità sia inevitabile anche in questa procedura.


        Ciò premesso, riteniamo però debba essere effettuata una considerazione di tipo diverso.

        Il credito IRES ante procedura (come il credito IVA nel quesito del collega Barbato) costituisce una posta attiva come tutte le altre, che ha modalità di realizzo particolari, una delle quali in compensazione, orizzontale o verticale.

        Nel contempo, il versamento delle ritenute su compensi di lavoro dipendente legittimamente pagati dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco è certamente atto di ordinaria amministrazione.

        Ciò premesso, il versamento delle ritenute utilizzando tale credito ci pare percorribile, trattandosi di utilizzo di una risorsa della società per un pagamento che si configura come atto di ordinaria amministrazione.
        • Maurizio Bisi

          MODENA
          14/07/2014 12:11

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

          Molte grazie per risposta.
          Maurizio Bisi
          • Domenico Antonio Claudio Calvano

            FOGGIA
            17/02/2017 23:23

            RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

            Quindi, se ho ben compreso, in virtù dell'art. 56 l.f., relativamente al rapporto di reciprocità, il credito IVA maturato ante domanda di concordato (in continuità), anche se evidenziato nel piano, ma non previsto quale mezzo di soddisfacimento per i creditori, non può essere utilizzato per compensare debiti fiscali sorti successivamente la data di ammissione al concordato, seppur si tratti, nel caso in specie, di contributi INPS per lavoratori dipendenti, o altri "costi" di natura fiscale.
            Resto in attesa di una Vs. autorevole conferma. Grazie e Saluti.

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              16/03/2017 12:28

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

              Se il credito IVA è evidenziato nel piano ma non è previsto quale mezzo di soddisfacimento dei creditori, l'unica possibilità che immaginiamo (se così non fosse, preghiamo di dare ulteriori chiarimenti) è che sia considerato componente dell'azienda in continuità, come p.es. i macchinari dei quali non è prevista l'alienazione.

              Se così è, allora ci pare che:

              - non possa essere utilizzato (ma non per limitazioni tributarie, bensì per rispettare il piano concordatario) per il pagamento di debiti concorsuali, o per compensarlo con debiti sorti in conseguenza della procedura (dal versamento della ritenuta sul compenso al Commissario, al versamento dell'IVA sulla cessione dei cespiti non strategici)

              - possa essere invece utilizzato proprio per il pagamento dei debiti che derivano dalla continuità aziendale, dalle ritenute e contributi sui dipendenti all'IVA sulle cessione effettuate dall'azienda che prosegue nella sua attività.
              • Antonio Benegiamo

                MAGLIE (LE)
                08/05/2017 13:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

                Alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate sostengono che per le procedure di concordato preventivo non è possibile utilizzare il credito iva maturato post per compensare ritenute di acconto operate post, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo ante apertura del concordato; ossia che per il concordato non valga quanto previsto al punto 3, 8° capoverso, dalla C.M. 11.3.2011, n. 13/E per il fallimento.
                Dalle Vostre risposte invece mi sembra di capire che quanto previsto al punto 3, 8° capoverso, dalla C.M. 11.3.2011, n. 13/E sia applicabile anche per le procedure di concordato preventivo.
                Esistono riferimenti giurisprudenziali o di prassi in merito ?
                Grazie
                Antonio Benegiamo

                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  10/05/2017 00:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

                  Come abbiamo già scritto in altri interventi su questo Forum, il passaggio della Circolare 13 citato nel quesito non risolve del tutto la questione; lo riportiamo qui di seguito per comodità di tutti i lettori: "Un'ulteriore precisazione riguarda il caso di procedure concorsuali. In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa".

                  Come si vede, essa inizia parlando genericamente di tutte le procedure concorsuali, e prosegue menzionando il solo fallimento; da qui la mancanza di una certezza.

                  Null'altro ci risulta in prassi e giurisprudenza, mentre in dottrina abbiamo reperito solo due fonti:

                  a) IRDCEC, nalla Circolare 23/2011 già menzionata in uno degli interventi precedenti, alla quale abbiamo già dichiarato di aderire perché ci pare basata su motivazioni convincenti

                  b) Sandro Cerato e Michele Bana, su Il Fisco, La Settimana Fiscale e Eutekne.info, i quali sottolineano alcune differenze fra concordato e fallimento (in primo luogo la permanenza, in capo al debitore, delle proprie posizioni giuridiche e in particolare la conservazione della soggettività tributaria, il fatto che l'imprenditore mantiene l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, il non verificarsi, quindi, lo "spossessamento del debitore" tipico della procedura fallimentare), non prendono una posizione specifica ma (e non possiamo che essere d'accordo) "auspicano uno specifico chiarimento dell'Agenzia".
                • Daniele Bacalini

                  Fermo
                  29/03/2023 10:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

                  Buongiorno, riallacciandomi a tale risposta, chiedo se sono appunto intervenuti chiarimenti dell'Agenzia. In ogni caso, il mio problema attuale è che l'Agenzia dichiara invalide le compensazioni effettuate dal sottoscritto curatore nel 2015/2018 (tra IVA a credito e ritenute a debito) in forza dell'esistenza di cartelle scadute superiori a 1500 euro relative a crediti erariali sorti nel periodo del concordato preventivo che ha preceduto il fallimento (2008/2012). Addirittura mi chiedono di precisare se ho operato o meno "la retrodatazione" degli effetti del fallimento alla data di domanda di concordato (facendo riferimento alla consecuzione di procedure ex art.69 bis LF). Vi sarei grato di un Vostro parere.
                  Daniele Bacalini - Fermo
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  02/04/2023 19:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

                  Per quanto riguarda la domanda preliminare, non ci risultano chiarimenti dell'Agenzia sul punto, né sinceramente li attendiamo più: il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti è una disposizione non più di attualità, e non crediamo che l'Agenzia "ci torni sopra"; il discorso è diverso per quanto riguarda la giurisprudenza, ma anche su quel fronte non ci risultano prese di posizione.

                  Passando alla domanda centrale contenuta nell'intervento, la questione è se si ritenga operante, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 56 l.fall., come richiamato per il concordato dall'art. 169 l.fall. la consecutio delle procedure.

                  Sul tema si è di recente pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza 5090 del 13/1/2021, depositata il 16/2/2022.

                  La questione era se una sentenza emessa durante la procedura concordataria fosse efficace nei confronti del fallimento dichiarato dopo di essa; il creditore sosteneva di sì, il fallimento sosteneva il contrario in forza, appunto, del principio di consecutio fra le procedure.

                  La Suprema Corte ha così argomentato la propria decisione: "La tesi perorata dal fallimento ricorrente si fonda su un presupposto non condivisibile, e cioè che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali abbia una portata generale, ... atteso che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio della procedura minore".

                  In sostanza, prosegue la sentenza "il riportato principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure".

                  Dato per acquisito tale principio, che riteniamo condivisibile e in tal senso ci siamo già pronunciati in questo Forum, bisogna vedere se, ferma l'assenza di un principio generale di consecutio in assenza di una specifica norma, nel caso qui in esame la norma ci sia, e a questa domanda riteniamo di poter dare risposta positiva in virtù del richiamo che l'art. 169 l.fall. fa dell'art. 56.

                  Se vi è successione senza soluzione di continuità fra il concordato e il fallimento, non vediamo perché il termine stabilito dall'art. 169, "la data di presentazione della domanda di concordato", non debba rimanere valido anche nella successiva procedura fallimentare.

                  E se così è, allora la richiesta dell'Agenzia delle Entrate ci pare legittima: se vi sono debiti verso l'Erario sorti successivamente all'apertura del concordato, riteniamo operante il divieto di compensazione, dato che si tratta di eventi verificatisi successivamente allo "spartiacque" fissato dal combinato disposto degli artt. 56 e 169 l.fall.
        • Alfredo Tradati

          MILANO
          29/10/2021 00:14

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

          Buonasera mi "aggancio " alla risposta del 14.07.14 per avere un riscontro in merito a novità giurisprudenziali o di prassi relative alla possibilità da parte di una società in concordato, fase prenotativa, di utilizzare un credito fiscale maturato ante deposito di domanda di concordato in bianco, in presenza di debiti sorti ante deposito (superiori e non a ruolo), per compensare debiti erariali e contributivi sorti durante la procedura (dipendenti). Il concordato presenta sia cessione di beni che la continuità aziendale. grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            11/11/2021 06:34

            RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

            Il credito fiscale maturato ante presentazione della domanda di concordato si compensa con il maggior debito sempre verso l'Erario, come stabilisce il ben noto art. 56 l.fall. richiamato per il concordato dall'art. 169 l.fall.

            Il credito in questione è quindi di fatto inesistente e pertanto non può essere utilizzato in alcun modo.
    • Enrico Cacciotti

      Roma
      05/01/2022 00:05

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

      Buonasera a tutti, mi ricollego all'argomento. Sto redigendo un piano di concordato preventivo liquidatorio, e mi ritrovo da un altro dei crediti ante procedura per un totale di circa 70.000,00 euro (trattasi di credito iva e credito per ritenute ires) e dall'altro dei debiti iscritti a a ruolo per circa 170.000 euro.
      I debiti a ruolo a sua volta sono formati da diversi tributi.
      Presumibilmente penso che dovrei eccepire la compensazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della legge fallimentare.
      Mi pongo un problema: come posso imputare correttamente le compensazioni e calcolare i residui corretti dei vari tributi?
      Conviene ragionare per singoli tributi oppure per totali?

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        07/01/2022 20:26

        RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

        Ovviamente rispondiamo senza conoscere la situazione reale e i termini effettivi dell'intera proposta concordataria, la risposta deve quindi essere vagliata attentamente da chi invece è in possesso di tali informazioni.

        Ciò premesso, riteniamo applicabile quanto stabilito dall''art. 1249 c.c., rubricato "Compensazione di più debiti", il quale stabilisce che "Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193"; secondo comma il quale dispone che "In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

        Seguendo tali disposizioni, essendo tutti i debiti verso l'Agenzia delle Entrate scaduti, si dovranno compensare prima i debiti non assistiti da privilegio, poi quelli assistiti da privilegio con grado più basso, salendo nell'ordine dei privilegi.

        Essendo in fase di predisposizione della proposta, è anche ipotizzabile una strada diversa, ovvero concordare la compensazione con l'Agenzia, che potrebbe p.es. accettare un'imputazione proporzionale ai singoli tributi. Ogni altra ipotesi deve però essere valutata con estrema attenzione, onde evitare (è possibilità rara, ma almeno in linea teorica non possiamo escluderla) che un'imputazione diversa da quella prevista dal secondo comma dell'art. 1193 c.c. possa danneggiare uno o più creditori.