Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

cancellazione pegno su quote sociali

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    18/10/2019 12:30

    cancellazione pegno su quote sociali

    Si chiede cortesemente un Vostro parere sulla seguente questione.
    La srl fallita A è intestataria al 100% delle quote della srl B, non fallita, sulle quali grava un pegno, risultante anche dalla visura in Camera di Commercio.
    A seguito di concordato fallimentare omologato, A trasferirà all'assuntore del concordato le quote della srl B.
    Il Giudice Delegato può disporre la cancellazione del pegno sulle quote della srl B, ai sensi dell'art. 108, 2° comma L.F., tenuto conto che si tratta di un concordato e che si tratta di quote sociali?
    Si precisa che il creditore pignoratizio ha dato assenso alla cancellazione.
    Si ringrazia anticipatamente per la cortese attenzione.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2019 18:31

      RE: cancellazione pegno su quote sociali

      Per cercare di spiegarci al meglio facciamo l'ipotesi che , invece di pegno sulle quote, ci sia una ipoteca su un bene che fa parte dell'attivo fallimentare. E' pacifico che il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, con la quale, appunto viene disposta la cessione dell'intero compendio inventariato all'assuntore, e, normalmente, viene rimessa l'adozione dei necessari successivi provvedimenti di esecuzione previsti dall'art. 136 l.fall. al giudice delegato; questi, quindi, al momento opportuno dichiara l'adempimento del concordato, autorizza il trasferimento degli immobili, compresi quelli gravati da ipoteca, all'assuntore, con decreto che contiene la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, ed emette l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, comma 3, l.fall… Sistema del tuto lineare perché, adempiuto il concordato, non vi è motivo a che i beni trasferiti all'assuntore con il provvedimento di omologa non siano liberati dai gravami in modo che questi possa disporne poi liberamente. A sua volta, il creditore ipotecario avrà diritto al pagamento dell'intero credito garantito oppure di quella parte che, con apposita stima di cui al terzo comma dell'art. 124 l.fall., è ritenuta capiente sul bene, ed il resto in chirografo.
      Abbiamo preferito muovere da una situazione che vede tra i beni trasferiti all'assuntori alcuni gravati da ipoteca perché l'art. 136, co. parla solo di cancellazione delle ipoteche, tanto che si è posto il dubbio se la cancellazione riguardi solo le ipoteche iscritte a garanzia dell'adempimento del concordato o anche le iscrizioni pregresse; la giurisprudenza sembra aderire a questa seconda soluzione in quanto ha, ad esempio, ritenuto che vada disposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 136, la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (Cass. 15/03/2013, n.6643).
      Fatta la descrizione di questo meccanismo, c'è da chiedersi se lo stesso sistema sia applicabile anche al caso di pegno per il quale le difficoltà nascono non tanto dal fatto che il terzo comma dell'art. 136 non parli di pegno perché riguardando questa garanzia beni mobili non vi era bisogno di prevedere cancellazioni di iscrizioni o trascrizioni, quanto per il fatto che il pegno trova una sua specifica regolamentazione nell'art. 53 l.fall. che consente al creditore pignoratizio che sia stato ammesso al passivo di liquidare direttamente il bene oggetto di pegno, previa autorizzazione del giudice delegato, ma consente anche al curatore di vendere o di riscattare quel bene.
      Su come questa norma operi in caso di concordato non abbiamo trovato alcun precedente. A nostro avviso si dovrebbe prendere atto della situazione esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nel senso che se il creditore pignoratizio è stato già autorizzato alla vendita diretta questa potrà proseguire (è discusso se possa il provvedimento già emesso essere revocato o cambiato), nel mentre se ciò non è ancora avvenuto, il curatore potrà chiedere di essere lui autorizzato alla vendita e così i beni oggetto di pegno (che a quel punto il creditore pignoratizio dovrà mettere nella disponibilità del fallimento) entrano nella massa dei beni ceduti all'assuntore concordatario e, all'avvenuta esecuzione del concordato, il giudice emanerà i provvedimenti necessari per rendere efficace il trasferimento all'assuntore disponendo la cancellazione di eventuali vincoli pubblicistici.
      Il fatto che, nel suo caso il creditore pignoratizio, abbia dato già assenso alla "cancellazione", facilita l'operazione.
      Zucchetti SG srl