Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    16/03/2015 11:44

    iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

    Buongiorno,
    in un piano proposto nell'ambito di concordato preventivo in continuità il debitore propone i debiti vs professionisti alla data del deposito del ricorso ( è stata presentata la nota pro forma dal singolo professionista) al lordo di cassa previdenza ma al netto dell'iva, che sarà esposta in fattura al momento dell'emissione della stessa contestualmente al pagamento. Secondo voi è corretto oppure nella determinazione dei debiti dei professionisti per fatture da ricevere la Società avrebbe più opportunamente dovuto indicare anche l'iva? Come dovrà comportarsi il Commissario? seguire le impostazioni della Società od operare delle rettifiche? (si consideri che alcuni professionisti nella dichiarazione di credito richiedono un importo al netto di iva ed altri al lordo).
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2015 18:44

      RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

      Secondo Cass. 06/11/2013, n. 24970, "Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, secondo comma, legge fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato".
      Se si segue questo criterio, il debitore deve corrispondere anche l'Iva di rivalsa in privilegio ove non abbia fatto ricorso alla stima di cui al secondo comma dell'art. 160, e questo prescinde dal dato che la fattura verrà emessa al momento del pagamento. A sua volta il commissario, ove manchi la citata stima e segua il criterio della Cassazione, nella formazione dell'elenco dei creditori e nella valutazione sulla fattibilità, deve tenere conto che vanno soddisfatti in privilegio anche i crediti Iva di rivalsa.
      per i creditori professionisti che hanno che hanno quantificato il oro credito al netto della rivalsa Iva, se li la scia come indicato, si porrà un problema al momento del pagamento e della emissione della fattura.
      Zucchetti SG Srl

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      • Vittorio Sarto

        Cesena (FC)
        20/03/2015 18:44

        RE: RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

        grazie per la risposta.

        in questo caso il debitore ha fatto ricorso alla stima di cui all'art. 160 l.f. quindi ritengo che l'iva non indicata in privilegio sulla base della relazione dell'attestatore debba essere considerata in chirografo. la Società aveva motivato la mancata esposizione dell'iva sulle fatture da ricevere con la considerazione che l'iva diviene esigibile solo al momento dell'emissione della fattura e ciò in realtà mi aveva fatto sorgere dei dubbi sul fatto di seguire o meno tale impostazione.
      • Mattia Callegari

        Venezia
        18/07/2019 17:21

        RE: RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

        Buona sera,
        ricollegandomi alla questione mi sorge una domanda: stiamo parlando di fatture non ancora emesse alla data di deposito del concordato, pertanto se da un lato è vero che comunque l'iva dovrà essere pagata in privilegio all'emissione della fattura è altrettanto vero che la stessa iva farà sorgere un contestuale credito iva verso l'erario.
        Pertanto secondo me: o il piano di concordato indica l'iva da pagarsi in privilegio sulle fatture che saranno ricevute dai professionisti, ma contemporaneamente indica il credito iva che sorgerà, oppure più semplicemente indica solo gli imponibili e la cassa di previdenza, senza iva.
        La prima impostazione sembrerebbe più corretta anche se più laboriosa.
        Cosa ne pensate?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/07/2019 23:25

          RE: RE: RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

          L'automatismo in questione purtroppo non opera, perchè per il principio della "causa genetica", più volte ribadito dalla Corte di cassazione e ricordato in questo Forum, ancorchè emerga in corso di procedura l'IVA sulle fatture dei professionisti è per la società concordataria debito ante procedura, di conseguenza compensabile ex art. 56 l.fall. con eventuali debiti fiscali parimenti ante procedura, che siano emersi sia prima che dopo l'avvio della procedura concordataria.

          Di conseguenza, anche se la fattura viene emessa in corso di procedura, e in ossequio al piano concordatario viene integralmente pagata, IVA compresa, se esistono o emergono successivamente debiti fiscali ante procedura tale IVA a credito va in primo luogo a compensazione di essi.
    • Mattia Callegari

      Venezia
      30/07/2019 09:18

      RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

      E' proprio questo il punto: supponiamo che la data di deposito del piano sia il 07.08.2019 e che a questa data ci siano fatture da ricevere per 1.000,00 euro (imponibile chirografario).
      E' corretto dire che il piano redatto al 06.08.2019 debba indicare: nel passivo 1.000,00 euro di debito chirografario per l'imponibile, 220,00 euro di debito privilegiato per iva di rivalsa; ma anche 220,00 euro di credito iva ante procedura.
      Per poi compensare eventualmente ex art. 56 il credito iva con i debiti tributari secondo le regole ordinarie?
      Grazie della risposta.

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      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/07/2019 18:28

        RE: RE: iva su fatture da ricevere nel concordato preventivo

        Quanto esposto nel quesito ci pare corretto, precisando che:
        - se sono fatture di professionisti, l'imponibile dovrebbe godere del privilegio ex art. 2751-bis c.c.
        - l'IVA gode di privilegio speciale e nel piano si dovrà tener conto dell'esistenza o meno dei beni sui quali esso gravi, eventualmente predisponendo la perizia ex art. 160 l.fall.