Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Prelazione agraria nel concordato preventivo in continuità con anche liquidazione di beni

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    24/05/2023 10:34

    Prelazione agraria nel concordato preventivo in continuità con anche liquidazione di beni

    Buongiorno,
    sono il Liquidatore Giudiziale nell'ambito di un Concordato Preventivo in continuità che prevede altresì la dismissione di alcuni asset.
    Tra questi rientra un fondo agricolo attualmente concesso a coltivatore diretto mediante contratto di affitto di fondo rustico.
    Mi ponevo la questione se nell'avviso di vendita debba prevedere o meno la prelazione agraria, dato che il secondo comma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, come successivamente modificata dispone che "la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando ….". In base a tale articolo di Legge sembrerebbe potersi includere anche il Concordato Preventivo.
    Senonché la Sentenza della Corte Cassazione n 4935/2010 ha affermato che il diritto di prelazione agraria può invece essere esercitato anche nel caso di vendita del fondo eseguita nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non rientrando tale ipotesi tra quelle in cui l'art. 8, comma 2, l. 26 maggio 1965 n. 590 esclude la prelazione, e costituendo detta vendita una normale ipotesi di alienazione volontaria (giacché non prescinde dalla volontà del proprietario concedente), rispetto alla quale la tutela del coltivatore insediato sul fondo deve essere circondata da quelle stesse garanzie legislative che il coltivatore medesimo riceverebbe qualora la vendita fosse stata stipulata dal proprietario concedente in proprio; né può invocarsi, al fine di negare l'esistenza del diritto di prelazione, l'esigenza di tutela dell'interesse del ceto creditorio – che non può prevalere su quello, costituzionalmente riconosciuto, del coltivatore alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice – non potendo reputarsi incompatibili con le ragioni dei creditori i tempi indicati dallo stesso art. 8 citato sia per l'esercizio del diritto di prelazione, che per il versamento del prezzo, tanto più che i termini di pagamento indicati dal liquidatore possono andare ben oltre quelli previsti dalla anzidetta norma.
    Avete pronunce giurisprudenziali ulteriori che confermino o meno tale orientamento?
    Devo quindi prevedere la prelazione agraria nell'avviso di vendita?
    Grazie e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/05/2023 19:16

      RE: Prelazione agraria nel concordato preventivo in continuità con anche liquidazione di beni


      Nel confermare che Cassazione civile sez. III, 02/03/2010, n.4935 ha affermato il principio da lei riportato, non abbiamo trovato decisioni della Suprema Corte sullo stesso tema successive, probabilmente perché questa indicata non è la prima decisione in tal senso in quanto, già nel 2004, le Sezioni Unite della Cassazione avevano statuito che "In relazione alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che: il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché, non rispondendo l'esclusione della prelazione nella vendita forzata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida, di per sé, negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della "denuntiatio" e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo" (Cass. Sez. Un. 27 luglio 2004, n. 14083)
      Contra, Trib. Bolzano che con decreto 9 maggio 2018, riprendendo le critiche mosse dalla dottrina alle citate decisioni della S. Corte, ha ritenuto che anche le vendite effettuate nel corso della esecuzione del concordato preventivo sono da considerare coattive quanto ad effetti dato che esse comportano, da un lato, gli effetti cd. purgativi di una vendita forzata, eseguita con decreto di trasferimento del giudice o con atto notarile previa autorizzazione del giudice, in quanto i) fatta dall'autorità giudiziaria o comunque da essa delegata, ii) indipendentemente dalla volontà del debitore, in quanto soggetta a procedura competitiva; iii) nell'interesse del ceto creditorio e iv) con distribuzione del ricavato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ai sensi dell'art. 2741 cc; e, dall'altro lato, gli effetti liberatori dalla responsabilità dell'acquirente per debiti sorti prima del trasferimento dell'azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori (105 l. fall.).
      Questo il quadro giurisprudenziale.
      Zucchetti SG srl