Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    14/05/2016 00:19

    Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

    Dopo l'omologa di un concordato liquidatorio, a seguito di istanza, il Tribunale liquida un acconto sul compenso al Commissario Giudiziale. Lo stesso Commissario, tenendo conto della liquidità esistente sul deposito giudiziario (sul quale nel frattempo sono pervenuti ulteriori versamenti da parte della società concordataria)provvede a pagare una prima tranche dell'acconto concesso (lasciando una prudente riserva di liquidità). Il Decreto di omologa prevede espressamente che il deposito giudiziario rimanga nella disponibilità del Commissario disponendo che in caso di necessità motivata da parte del Liquidatore questi si faccia rilasciare delle anticipazioni dopo essersi munito di apposita autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
    Il Liquidatore contesta l'operazione sostenendo che invece il pagamento doveva essere posto in essere, eventualmente, da lui e che il Commissario avrebbe dovuto girargli quanto meno la liquidità pervenuta nel conto successivamente all'omologa.
    Considerando che il decreto di omologa dispone altresì che le somme riscosse dal liquidatore debbono essere versate nel conto corrente allo stesso intestato, quale è il comportamento corretto da tenere?

    Franco Gliatta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2016 20:22

      RE: Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

      La costituzione del deposito di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 163 l.f. ha la funzione di assicurare la disponibilità per il pagamento delle spese necessarie per lo svolgimento della procedura, ivi compreso il compenso del commissario, dello stimatore, le spese per pubblicazione e trascrizione del decreto di apertura, spese di comunicazione e notificazione, del contributo unificato del giudizio di omologazione, di registrazione del decreto di omologa, ecc.. E' opinione diffusa in dottrina (Ferro, Cassandro, pur non mancando qualche voce contraria) che detto deposito non è destinato a garantire anche le spese relative alla fase successiva all'omologa, quali, ad esempio il compenso del liquidatore, le spese inerenti la liquidazione e quant'altro riguardante l'esecuzione del concordato.
      La disponibilità del libretto su cui confluisce il deposito appartiene al commissario, il quale, una volta intervenuta l'omologa, dovrebbe, in mancanza di diversa disposizione, consegnare lo stesso al liquidatore, il quale provvede poi al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, tra cui al pagamento del compenso del commissario liquidato dal tribunale. Nel suo caso, però, nel decreto di omologa è previsto espressamente che il deposito giudiziario rimanga nella disponibilità del Commissario e che in caso di necessità motivata da parte del Liquidatore questi si faccia rilasciare delle anticipazioni dopo essersi munito di apposita autorizzazione da parte del Giudice Delegato".
      Si tratta di interpretare questa disposizione, e non è agevole. Se, infatti il tribunale avesse detto soltanto che la disponibilità del deposito rimane al commissario, non avremmo avuto dubbi nel dire che era questo l'organo che poteva effettuare i prelievi anche per pagare il proprio compenso; ma vi è l'aggiunta che il liquidatore può, previa autorizzazione del giudice delegato, chiedere di utilizzare il citato deposito, da cui sembrerebbe che il commissario rimanga un semplice depositario del libretto e che sia il liquidatore a poterne disporre per le esigenza che il giudice delegato autorizza. Da qui un altro dubbio: il giudice può autorizzare il prelievo per far fronte solo alle spese successive all'omologa (il che presuppone il rifiuto dell'indirizzo sopra espresso ciorca la funzione del deposito) o anche per far fronte alle spese antecedenti l'omologa, tra cui il compenso del commissario.
      La formulazione della disposizione, con il rilievo dato alle necessità motivate, indurrebbe ad optare per la prima soluzione, anche perché, se così non fosse il liquidatore dovrebbe chiedere al giudice delegato di pagare al commissario il compenso a questi liquidato e chiedere poi al commissario di prelevare dal libretto l'importo necessario, con complicazioni ingiustificate, anche perché è il commissario che sorveglia sull'operato del liquidatore e non viceversa. E' così? Si tratta, come dicevamo di interpretare il significato del dispositivo del decreto di omologa e, probabilmente, la cosa migliore è che il commissario e il liquidatore chiedano concordemente al giudice delegato come comportarsi; sebbene, alla fin fine, se le disponibilità ci sono e il prelievo fatto dal commissario è nei limiti della liquidazione, l'eventuale restituzione e nuovo pagamento sarebbe solo una inutile appesantimento della procedura.
      Anche per quanto riguarda gli ulteriori versamenti da parte della società concordataria non è possibile dare una risposta univoca, dipendendo dalla natura dei versamenti. Ossia se la società in concordato ha integrato il deposito, evidentemente secondo disposizioni del giudice, le ulteriori somme depositate seguono la stessa sorte di quelle iniziali, per cui confluiscono nello stesso libretto, anche se il versamento è successivo all'omologa; se, invece, il versamento è stato fatto ad altro titolo- che per la verità non riusciamo ad ipotizzare- lo stesso non doveva confluire nell'originario deposito ma essere messo nella disponibilità del liquidatore.
      Come si vede, in mancanza di disposizioni di legge, si cerca di costruire un meccanismo, che non può non presentare incertezze.
      Zucchetti Sg srl

      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        16/05/2016 20:50

        RE: RE: Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

        Ringrazio per la risposta,

        preciso che, nel caso di specie, in base alla formulazione del decreto di omologa, sembrerebbe che è il commissario che debba chiedere l'autorizzazione al Giudice Delegato e non il liquidatore, il quale viceversa dovrà formulare la sua istanza motivata al commissario.

        I migliori saluti,

        Franco Gliatta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/05/2016 20:25

          RE: RE: RE: Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

          Bene, è la soluzione che avevamo ipotizzato come la più logica.
          Zucchetti SG srl
    • Massimiliano Tessenda

      Perugia
      09/11/2019 10:34

      RE: Pagamento Compenso Commissario Giudiziale

      Nel caso di concordato preventivo non omologato per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste da parte dei creditori, il Commissario Giudiziale può rimborsarsi le anticipazioni delle spese sostenute e pagarsi (in tutto o in parte) il compenso liquidato dal Tribunale prelevandolo direttamente dal deposito di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 163 l.f.?
      Necessita di una qualche preventiva autorizzazione?
      Nel caso di specie il deposito era inferiore al compenso liquidato dal Tribunale.
      Massimiliano Tessenda
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/11/2019 19:59

        RE: RE: Pagamento Compenso Commissario Giudiziale


        Il deposito di cui al n. 4 del comma 2 dell'art. 163 l.fall. ha lo scopo di di consentire il pagamento delle spese della procedura, tra le quali è da annoverare anche il compenso del commissario. Se, come lei afferma il suo compenso è stato liquidato, si tratta di vedere solo la modalità del prelievo da detto deposito e questo dipende da come è stato fatto il deposito e dalle disposizioni dettate al momento della costituzione. Probabilmente è prevista l'autorizzazione del giudice delegato e comunque a queste bisogna fare ricorso in mancanza di altre indicazioni.
        Zucchetti SG srl