Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

privilegio Imu per sanzioni interessi e spese notifica

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    28/10/2022 20:01

    privilegio Imu per sanzioni interessi e spese notifica

    In un concordato preventivo un Comune chiede l'ammissione al passivo per IMU non pagata, chiedendo il privilegio per l'imposta, per gli interessi, le sanzioni e le spese di notifica.
    Il privilegio va riconosciuto anche alle sanzioni ed alle spese di notifica?


    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/10/2022 11:43

      RE: privilegio Imu per sanzioni interessi e spese notifica

      Gli interessi seguono il tributo, pertanto hanno natura privilegiata, nei limiti di cui all'art. 54 l.fall.

      Le spese di notifica (se avvenuta prima del fallimento) sono da ammettere in chirografo.


      Per le sanzioni, la questione è da tempo chiaramente inquadrata, purtroppo in tono (in parte) dubitativo, infatti:

      - da un lato è pacifico che il testo dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. non contenga alcun accenno alle sanzioni tributarie previste dalle norme istitutive dei vari tributi locali, a differenza di quanto invece accade per i tributi erariali previsti dal primo e secondo comma del medesimo art. 2752 c.c.;

      - dall'altro lato, l'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 stabilisce, in via di interpretazione autentica, che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".


      Ora, di quest'ultima disposizione sono state date due interpretazioni:

      - come un chiarimento che la locuzione "dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni" è da intendersi riferita a tutti i tributi comunali e provinciali, quale che ne sia la fonte (con l'ulteriore estensione ai tributi regionali operata dalla Ordinanza della Suprema Corte n. 24071/2021), rimanendo escluse le sanzioni perché non menzionate

      - come un rinvio non solo alle norme istitutrici dei tributi ma anche a quelle che regolamentano le sanzioni ("tutte le disposizioni"), estendendo il privilegio anche a queste ultime.


      Noi propendiamo nettamente per la prima di esse, sulla base della genesi e ratio dell' "estensione" operata dal D.L. 201/2011:

      - in conseguenza del tenore dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. era subito sorto il problema se questa norma andasse interpretata in senso letterale/restrittivo, escludendo quindi la collocazione privilegiata ad altri crediti comunali, pur ritenuti aventi natura tributaria, ma non previsti dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla finanza locale (tale era l'orientamento della giurisprudenza di merito, cfr, tra tante, ,Trib. Monza 3 dicembre 1990; Trib. Reggio Emilia 8 gennaio 1990; Trib. Monza 24 maggio 1988; Trib. Pordenone 13 luglio 1990; Trib. Reggio Emilia 18 settembre 1989; Trib. Milano 16 gennaio 1989)

      - oppure fosse più corretta una interpretazione estensiva, come all'epoca sostenevano dagli uffici finanziari

      - tale dissidio era diventato imponente proprio a seguito della introduzione dell'ICI (ora sostituita dall'IMU) ed è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nella sentenza 11930/2010 hanno stabilito che "Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, comma ultimo, c.c. ... deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lg. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio"

      - sia la giurisprudenza che la normativa citata si sono occupate esclusivamente dei tributi, senza mai menzionare le sanzioni pertanto, proprio seguendo i principi dettati dal massimo organo giurisprudenziale ("interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività"), riteniamo che al disposto del D.L. 201/2011, palesemente interpretativo e non modificativo, non si possa attribuire il "potere" di estendere il privilegio alle sanzioni, che la legge menziona nei primi due commi e non nell'ultimo, indicando una precisa e inderogabile scelta.

      No, a nostro avviso le sanzioni sui tributi locali, IMU compresa, non godono del privilegio; e ci risulta che sia questa la posizione assolutamente prevalente.