Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Fase di chiusura concordato preventivo in continuità-applicazione legge fallimentare / decreto di omologa

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    18/05/2021 16:29

    Fase di chiusura concordato preventivo in continuità-applicazione legge fallimentare / decreto di omologa

    Spettabile Forum
    buon giorno.
    Quale liquidatore giudiziale chiedo conferma che anche nella procedura di concordato preventivo in continuità si applica per analogia la legge fallimentare relativa alla fase di chiusura (rendiconto, compenso, riparto finale, chiusura per adempimento).

    Chiedo vostro parere in quanto alcuni colleghi mi riferiscono di aver invece prima fatto il riparto finale con distribuzione di tutte le somme e successivamente il rendiconto.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2021 19:54

      RE: Fase di chiusura concordato preventivo in continuità-applicazione legge fallimentare / decreto di omologa

      Il secondo comma dell'art. 182 .fall. prevede che "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili; la norma di cui al citato articolo detta poi altre disposizioni riguardanti la liquidazione dei beni ed altro, ma nulla dice in ordine alla fase finale del riparto né, tanto meno, in ordine alla sequenza, né lo fa l'art. 185, che contiene altre disposizioni sulla esecuzione del concordato. Ed se per la carenza sul riparto non è del tutto spiegabile (si deve fare riferimento al decreto di omologa e in mancanza, normalmente si applica per il riparto la disciplina fallimentare) le altre carenze sulla fase di chiusura si spiegano agevolmente col fatto che, a norma dell'art. 181, "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180", e successivamente vi è la fase della esecuzione del concordato, che non prevede un provvedimento di chiusura.
      Tanto comporta una certa libertà nel gestire la fase finale e la diversità di opinioni anche tra i suoi colleghi. Noi, in mancanza di disposizioni o di prassi consolidate presso un determinato ufficio, consigliamo di seguire la successione del fallimento, perché ha la sua logica nel rendere prima il conto della gestione (e, come visto l'art. 116 è richiamato dall'art. 182) che serve ad illustrare ai creditori e allo stesso debitore come si è svolta la gestione dei beni altrui, per poi ottenere la liquidazione del compenso, sulla base di questi dati e infine, conosciuto l'importo da destinare al liquidatore, si ha l'importo residuo a disposizione dei creditori.
      Zucchetti Sg srl