Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato fallimentare ed esecuzioni immobiliari in atto

  • Anna Chiara Mazzi

    VERONA
    16/10/2018 18:10

    concordato fallimentare ed esecuzioni immobiliari in atto

    Buon giorno,

    sono Curatore di un fallimento il cui attivo è costituto solo da beni immobili gravati da ipoteche fondiarie.
    Alcune delle banche fondiarie hanno attivato, dopo la dichiarazione di fallimento, l'esecuzione immobiliare sui rispettivi beni ricavando una somma inferiore al credito ammesso al passivo.
    Si sta concretizzando la possibilità di un concordato fallimentare; il proponente intende offrire il pagamento parziale anche dei creditori ipotecari. L'importo offerto agli ipotecari è inferiore a quanto già ricavato dalle Banche che hanno attivato la procedura esecutiva.
    In caso di approvazione della proposta di concordato, quale sarà la sorte di queste maggiori somme già realizzate dai singoli creditori ipotecari? Dovranno restituirle o, nella proposta, potranno essere considerati come già soddisfatti senza obbligo di restituzione delle somme realizzate in più rispetto a quanto riceveranno gli altri creditori ipotecari? E' possibile o si configurerebbe un trattamento discriminatorio fra creditori della medesima categoria?

    Grazie.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2018 20:55

      RE: concordato fallimentare ed esecuzioni immobiliari in atto

      Abbiamo seri dubbi che una proposta del genere di quella da lei riassunta possa essere accettata. Invero il terzo comma dell'art. 124 l.f. stabilisce che "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione". Il principio che pone questa norma è che i creditori prelatizi, tra i quali sono da comprendere quelli ipotecari fondiari, devono essere pagati integralmente nel concordato, a meno che non si accerti, secondo le modalità descritte dalla noma appena richiamata, che i beni gravati non consentono la piena soddisfazione di tali creditori, sicchè, attraverso tale valutazione, costoro potranno essere pagati nel concordato nei limiti di capienza accertati; ma non può essere proposta di attribuire a costoro meno della quota risultante dalla stima di cui sopra.
      Orbene, la relazione di cui parla il terzo comma dell'art. 124 l.f. diventa superflua ove la liquidazione- in via esecutiva o fallimentare- sia stata già effettuata in quanto è già noto in concreto il grado di soddisfazione che i creditori prelatizi possono ricevere dalla liquidazione dei beni gravati, sicchè meno di questa quota non può essere loro assegnata nel concordato, a maggior ragione se poi detta quota sia stata già pagata. Se detto pagamento fosse stato effettuato in sede di riparto fallimentare, lo stesso sarebbe intangibile ai sensi del primo comma dell'art. 114, ma il fatto che i creditori fondiari si siano soddisfatti nell'esecuzione individuale nulla cambia dal momento che, come lei dice, costoro hanno ricevuto meno dell'importo del credito ammesso al passivo.
      Zucchetti Sg srl