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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
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Patrizia Rossi
san clemente (RN)21/02/2023 19:02CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
Sono liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio
purtroppo la liquidazione del patrimonio non contente il soddisfacimento dei creditori privilegiati e tanto meno dei chirografi
Ora deposito il rendiconto e farei il riparto finale .....
come procedo con la chiusura visto che non è adempiuto nei numeri?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2023 20:04RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
In presenza della appurata incapacità di soddisfare i creditori secondo quanto ipotizzato, è opportuno che lei, in applicazione della legge fallimentare cui è soggetta l'attuale procedura di concordato, rappresenti la situazione al commissario giudiziale che potrà farla presente ai creditori, ciascuno dei quali potrà valutare se chiedere la risoluzione del concordato o proporre eventualmente una istanza di liquidazione giudiziale, senza passare per la risoluzione, come la cassazione pacificamente ammette. Se lei è liquidatore e commissario, la comunicazione ai creditori la potrà fare lei direttamente.
Dopo tale adempimento, se nessuno prende iniziative , ripartisca quello che ha ricavato dalla liquidazione e poi fa una relazione al giudice esponendo gli sviluppi della liqudazione.
Zucchetti SG srl -
Patrizia Rossi
san clemente (RN)22/02/2023 20:25RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
Vi ringrazio per la risposta
Ho già inviato relazione ai creditori circa l'impossibilità di adempiere ed e passato oltre un anno dall'ultimo adempimento
A riparto avvenuto come chiudo la procedura ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/02/2023 17:39RE: RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
Il secondo comma dell'art. 182 .fall. prevede che "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili; la norma di cui al citato articolo detta poi altre disposizioni riguardanti la liquidazione dei beni ed altro, ma nulla dice in ordine alla fase finale del riparto né, tanto meno, in ordine alla sequenza, né lo fa l'art. 185, che contiene altre disposizioni sulla esecuzione del concordato. E se alla carenza sul riparto si può agevolmente sopperire facendo riferimento al decreto di omologa e, in mancanza di indicazioni, all'applicazione della disciplina fallimentare, alle altre carenze sulla fase di chiusura è più difficile sopperire perché, a norma dell'art. 181, "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180", e poi manca qualsiasi disposizione circa un provvedimento di chiusura alla fine della esecuzione
Tanto comporta una certa libertà nel gestire la fase finale e la diversità di opinioni che si è manifestata in materia. Noi, in mancanza di disposizioni o di prassi consolidate presso un determinato ufficio, consigliamo di seguire la successione del fallimento, perché ha la sua logica nel rendere prima il conto della gestione (e, come visto l'art. 116 è richiamato dall'art. 182) che serve ad illustrare ai creditori e allo stesso debitore come si è svolta la gestione dei beni altrui, per poi ottenere la liquidazione del compenso, sulla base di questi dati e infine, conosciuto l'importo da destinare al liquidatore, procedere al riparto. Con il che l'attività del liquidatore cessa e, non essendo previsto un decreto di chiusura come per il fallimento, il liquidatore può limitarsi ad una relazione finale al giudice delegato, riassuntiva di quanto fatto con cui comunica di ritenere esaurita la sua attività e cessato il suo incarico.
Zucchetti Sg srl
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Alfredo Mosconi
Falconara Marittima (AN)06/10/2026 17:21RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
dopo depositato il rendiconto finale di gestione verrà predisposto il progetto finale di riparto tra i creditori: se per un impiegata è stato pagato il TFR e l'INPS non ha comunicato nulla al liquidatore giudiziale come ci si deve contenere ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2026 19:19RE: RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO VECCHIO RITO
Sapendo che la dipendente ha ricevuto dal Fondo di garanzia presso l'Inps l'anticipazione del TFR non può includere la dipendente nel riparto per la parte che l'ente ha già corrisposta, altrimenti la stessa verrebbe pagata due volte. Tanto se ha la sicurezza documentata dell'avvenuta anticipazione, per cui è opportuno, anzi necessario che chieda formalmente alla dipendente se ha ricevuto dall'Inps il TFR e allo stesso Inps se ha provveduto al pagamento, chiedendo anche la relativa documentazione.
In caso di prova documentata dell'avvenuto pagamento, l'Inps per legge si è surrogato nella posizione della dipendente per la somma pagata, tuttavia l'ente deve in qualche modo manifestare l'intenzione di voler far valere la surroga; allo scopo, mancando nel concordato un formale stato passivo, non può essere applicato letteralmente il comma 2 degli artt. 115 l. fall. o 230 CCII, per cui è sufficiente la manifestazione di volersi surrogare, non potendo il liquidatore provvedere d'ufficio. Pertanto nella richiesta all'Inps di documentazione dell'avvenuto pagamento del TFR,, inviti l'ente a manifestare anche la volontà a volersi surrogare in modo che la somma che sarebbe stata alla dipendente possa essere corrisposta all'Inps, minacciando, eventualmente che, in caso di inerzia, procederà a distribuire ai creditori aventi diritto la quota che potrebbe spettare all'Inps. Attenda qualche tempo a predisporre il riparto e pi, se l'Inps continua a restare silente, lo presenti sednza prevedere la dipendente per il TFR né l'Inps.
Zucchetti SG srl
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